CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2024
Cassazione n. 00922/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta la valutazione della gravità del danno posta a fondamento della mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è insuperabilmente generico, omettendo di confrontarsi appieno con la corretta motivazione che richiama la non occasionalità delle condotte, dati i plurimi illeciti della medesima indole; ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si censura la determinazione del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., sono parimenti aspecifici, muovendo riflessioni del tutto astratte e così replicando l'assoluta genericità già stigmatizzata dalla Corte territoriale (cfr. p. 10, ove si sottolinea la gravità della condotta e i precedenti e la mancata deduzione di elementi positivamente valutabili pro reo); considerato che l'unico, stringato motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deduce l'omessa motivazione in merito a specifiche deduzioni difensive, non è consentito, laddove sollecita una diversa valutazione del materiale istruttorio alternativa a quella dei giudici di merito, congruamente motivata (cfr. p. 8-9, in tema di accertata contraffazione); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024 Il Consi41e estensore [OSCURATO:PERSONA]