CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 settembre 2023
Cassazione n. 46407/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in data 03/05/2023; visti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Monza in data 05/05/2022, sull'accordo delle parti, rideterminava, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena, in relazione ai reati fallimentari a lei ascritti, in anni quattro di reclusione, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare. f 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata rideternninazione delle pene accessorie fallimentari. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso dell'imputata è manifestamente inammissibile, circostanza rilevabile con procedura "de plano". Nel caso in esame la Corte di merito ha confermato la durata delle pene accessorie fallimentari, di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, fissata nella durata di anni quattro e mesi sei, in quanto il motivo di appello concernente tale profilo aveva costituito espressamente oggetto di rinuncia al gravame; di ciò si dà atto in sentenza, laddove si ricorda che il difensore dell'imputata aveva rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione del solo motivo concernente l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 14/09/2023 Il Consigliere estensore Il