Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 153/1975
ECLI:IT:COST:1975:153
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] la Corte di assise di Milano, con ordinanza emessa il 19 ottobre
1973, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in riferimento all'art. 24 della
Costituzione.
Dopo aver considerato che ai sensi della norma denunciata la
cognizione di alcuni reati commessi a mezzo stampa spetta alla Corte
d'assise con obbligo di procedere con rito direttissimo, il giudice a
quo sottolinea che l'obbligatorietà di detto rito non consente ai
difensori delle parti di assistere all'estrazione dei giudici popolari,
perché implicitamente esclude che essi siano avvisati almeno 10 giorni
prima del giorno stabilito per questa operazione.
La Corte di assise ritiene invece che simile facoltà costituisce
parte del generale diritto di difesa e che la sua esclusione provoca
una lesione della norma costituzionale che tale diritto garantisce e
che viene specificata nell'art. 25, quarto comma, della legge 10 aprile
1951, n. 287, sull'ordinamento dei giudizi di assise.
:
1. - La Corte di assise di Milano denunzia l'illegittimità
costituzionale dell'art. 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
(statuente l'obbligatorietà del rito direttissimo per la cognizione
dei reati commessi a mezzo della stampa), in relazione all'art. 25,
quarto comma, della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei
giudizi di assise. L'inapplicabilità ai difensori degli imputati di
tali reati della norma del citato articolo 25, quarto comma, disponente
che essi devono essere avvisati almeno dieci giorni prima di quello
stabilito per l'estrazione dei giudici popolari, affinché, volendo,
possano assistere alle operazioni e la conseguente preclusione ai
medesimi dell'esercizio di questa facoltà, violerebbero l'art. 24
della Costituzione.
2. - La questione proposta investe implicitamente e necessariamente
quella della legittimità costituzionale dell'applicazione del rito
direttissimo alla cognizione dei reati commessi a mezzo della stampa.
In varie sentenze (n. 56 del 1961; 146 del 1969; 109 del 1970; 172
del 1972, sentenze confermate da due ordinanze di manifesta
infondatezza), la Corte ha ritenuto non fondate le questioni di
legittimità in ordine alle norme che stabiliscono e regolano tale
applicazione, ravvisando la ratio di esse nella esigenza dell'immediato
intervento del giudice e della rapida definizione dei relativi giudizi,
assicurando ai denunziati e ai querelati pieno contraddittorio ed ampia
possibilità di difesa.
Non si vede comunque come possa ritenersi violato l'articolo 24
della Costituzione per mancata presenza dei difensori alle operazioni
predette, conseguenza ineluttabile dell'applicazione del rito
direttissimo, essendo tale presenza atto meramente facoltativo e non
necessario, conservando pieno vigore le norme relative
all'incompatibilità, all'astensione e alla ricusazione dei giudici, le
quali assicurano protezione dei diritti e degli interessi degli
imputati e della loro difesa.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (disposizioni sulla
stampa), in relazione all'art. 25, quarto comma, della legge 10 aprile
1951, n. 287 (riordinamento dei giudizi di assise), sollevata, in
riferimento all'art. 24 della Costituzione, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1975.
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[OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere