CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22878/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 20/10/2021 del Tribunale di Milano di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato, commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA], di truffa aggravata (dalla cosiddetta minorata difesa) ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta l'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente, in quanto essa sarebbe fondata su di un insufficiente quadro probatorio indiziario e sulle sole dichiarazioni della parte offesa, è manifestamente infondato poiché è afferente a una supposta violazione di norme processuali che risulta palesemente smentita dall'esame della sentenza impugnata (si veda, in particolare, la pag. 5 della stessa sentenza, dove la Corte territoriale ha dato conto delle risultanze delle indagini e dell'istruttoria dibattimentale, le quali hanno logicamente e ampiamente comprovato il pieno coinvolgimento dell'odierno ricorrente nell'ipotesi delittuosa a lui contestata); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si lamenta l'erronea applicazione dell'art. 61, primo comma, n. 5), cod. pen., con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante prevista da tale disposizione, è manifestamente infondato atteso che la relativa questione è stata compiutamente affrontata e disattesa dalla Corte territoriale a pag. 4 della sentenza impugnata, nell'affrontare il motivo di appello proposto dalla difesa del concorrente nel reato Longhi; di talché le corrette e pertinenti considerazioni dei giudici di merito in punto di ritenuta sussistenza dell'aggravante contestata nei riguardi di quest'ultimo imputato, si devono ritenere valide anche con riferimento all'odierno ricorrente, in quanto correo del medesimo reato, avendo i due imputati agito in concorso e con scambio di ruoli, reso possibile proprio dall'utilizzo dello strumento informatico, idoneo a ingenerare confusione e vulnerabilità nella sfera della persona offesa, la quale non era nella condizione di visionare il prodotto proposto in vendita on-line, potendosi affidare solo alle (false) informazioni ricevute a distanza; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in