CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 30470/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2025 della Corte di appello di Barivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 26 giugno 2026 dalla Cortedi appello di Bari, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani che avevacondannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarottafraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta patrimoniale, in relazione allasocietà “A.S. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, fallita l’8 maggio 2014, nonché per il delittoprevisto dall’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000.Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito,l'imputato – amministratore di fatto della società – avrebbe distratto «beniappartenenti alla società» e, in particolare, «somme per un ammontarecomplessivo di euro 145.514,00» e «l'autovettura Lancia Y con targa AL481131».Avrebbe, inoltre, tenuto le scritture contabili in modo tale da non renderepossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Al fine dievadere le imposte sul valore aggiunto, avrebbe, altresì, omesso di presentare ladichiarazione IVA, relativa al periodo in cui la società era stata da lui amministrata.2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorsoper cassazione a mezzo del difensore di fiducia.2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione al delittodi bancarotta fraudolenta documentale, sostenendo che la Corte di appelloavrebbe fornito una motivazione meramente apparente in ordine alla sussistenzadell'elemento oggettivo del reato. In particolare, deduce che l’imputato avevaassunto il ruolo di amministratore di fatto soltanto negli ultimi cinque mesi di vitadella società, che la contabilità era stata regolarmente tenuta fino al 31 dicembre2012 e che il movimento e il volume degli affari della fallita erano stati comunquericostruiti, come dimostrato dalla contestazione delle singole distrazioni. Lamenta,inoltre, l'omessa considerazione della documentazione prodotta dall'imputato e dalcommercialista [OSCURATO:PERSONA].2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione aldelitto di bancarotta fraudolenta documentale, sostenendo che la Corte di appellonon avrebbe motivato in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.Evidenzia che il dolo specifico non può essere desunto dalla sola mancanzadelle scritture contabili, essendo necessaria un'ulteriore verifica volta a dimostrareche tale omissione sia stata finalizzata a recare pregiudizio ai creditori o aprocurare un profitto.2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della leggepenale, in relazione all’art. 217 legge fall.Lamenta la mancata «derubricazione» del reato nella diversa fattispecie dellabancarotta semplice documentale. Evidenzia che le scritture contabili eranorimaste non aggiornate soltanto negli ultimi mesi di vita della società, che il dott.[OSCURATO:PERSONA] aveva consegnato tutta la documentazione ricevuta e che era statocomunque possibile ricostruire i movimenti contabili della fallita.2.4. Con un quarto motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della leggepenale, in relazione agli artt. 5 e 17 d.lgs. n. 74 del 2000.Sostiene che il termine di prescrizione previsto per il reato di cui all’art. 5d.lgs. n. 74 del 2000 sarebbe decorso prima della pronuncia della sentenza diappello, atteso che il termine massimo di prescrizione, pari a dieci anni, sarebbedecorso il 31 dicembre 2023. Si censura, pertanto, la sentenza impugnata per nonavere dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto didichiarare inammissibile il ricorso.4. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, ha presentato conclusioniscritte con le quali ha chiesto di confermare la sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La sentenza deve essere annulla senza rinvio, agli effetti penali,limitatamente al delitto contestato al capo e), perché il reato è estinto perprescrizione. Nel resto, il ricorso deve essere rigettato.1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.La Corte di appello, invero, ha reso ampia e congrua motivazione in ordineall’elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale,evidenziando come il consulente tecnico dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] avesse posto in rilievo latotale assenza di documentazione nel periodo in cui l’imputato era rimastoamministratore della società. Entrambi i giudici di merito (cfr. anche la sentenzadi primo grado, pagine 24 e 25) hanno evidenziato la totale assenza delle scritturecontabili per il periodo compreso tra il mese di novembre 2012 (acquisizione dellasocietà da parte del [OSCURATO:PERSONA]) e il mese di aprile 2013 (apertura della procedurafallimentare), nonché l'inidoneità della documentazione societaria acquisita aconsentire l’esatta ricostruzione del patrimonio societario e del movimento degliaffari. Hanno posto in evidenza che il consulente era riuscito a rilevare ladistrazione di liquidità perpetrata dall’imputato in danno della società «solo graziea un lavoro a dir poco certosino di incrocio della movimentazione bancariadell'associazione con i movimenti di diversi conti corrente, sia intestati al sig. DePasquale e sia intestato alla società [OSCURATO:SOCIETA].».La Corte di appello ha anche ha dato conto del materiale fornito dall’imputatoe dal commercialista, evidenziando come la documentazione – che non eraneppure elaborata contabilmente – fosse inadeguata a ricostruire il patrimonio e imovimenti degli affari della società.1.2. Il secondo motivo è inammissibile.Il motivo, invero, è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntualeenunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congruiriferimenti alla motivazione dell’atto impugnato. Va, peraltro, rilevato che ilricorrente formula delle generiche asserzioni in ordine al dolo specifico, quandoinvece i giudici di merito hanno ritenuto sussistente la bancarotta fraudolentadocumentale a dolo generico (cfr. anche pagina 44 della sentenza di primo grado).1.3. Il terzo motivo è inammissibile.Il motivo, invero, è generico sia sotto il profilo intrinseco che sotto quelloestrinseco. Il ricorrente, invero, non solo si è limitato a formulare delle genericheasserzioni, ma non si è neppure effettivamente confrontato con le sentenze dimerito, nelle quali, come già detto analizzando il primo motivo di ricorso, si davadi novembre 2012 (acquisizione della società da parte del [OSCURATO:PERSONA]) e il mesedi aprile 2013 (apertura della procedura fallimentare) e dell'inidoneità delladocumentazione societaria acquisita (compresa quella fornita dal dott. [OSCURATO:PERSONA]) aconsentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari dellasocietà.1.4. Il quarto motivo è fondato.Invero, il reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 (contestato al capo e) siè consumato il 31 dicembre 2013; ne consegue che il relativo termine massimo diprescrizione, pari a dieci anni e aumentato di 204 giorni per effetto dellesospensioni intervenute, risulta decorso il 22 luglio 2024, dunque prima dellapronuncia della sentenza di appello del 26 giugno 2025.La sentenza impugnata, pertanto, limitatamente al delitto contestato al capoe, deve essere annullata perché il reato è estinto per prescrizione. Non ènecessario disporre il rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio,dai giudici di merito in mesi tre di reclusione (cfr. pagina 55 della sentenza diprimo grado, confermata in appello). Tale pena, conseguentemente, deve ritenersisottratta dalla pena complessiva, che era stata determinata in anni quattro direclusione (deve, pertanto, considerarsi inflitta la pena di anni tre e mesi nove direclusione).2. La sentenza impugnata, dunque, deve essere annulla senza rinvio, aglieffetti penali, limitatamente al delitto contestato al capo e), perché il reato èestinto per prescrizione, con conseguente detrazione di mesi tre di reclusione dallapena complessiva inflitta. Nel resto, il ricorso deve essere rigettato.Non può trovare accoglimento la richiesta di parte civile di condanna delricorrente alla rifusione delle spese, perché l’attività difensiva della parte si èesaurita nella redazione di una memoria depositata oltre il termine di quindicigiorni prima dell'udienza (cfr. Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, Ara, Rv. 281308;Sez. 7, n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 26364). P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, limitatamenteal delitto contestato al capo e), perché il reato è estinto per prescrizione. Rigettail ricorso nel resto. Nulla sulle spese di parte civile.Così deciso, l’8 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]