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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 marzo 2021

Cassazione n. 28607/2021

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a seguente ORDKNAAZA sul ricorso 10730-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., _n persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2021 [OSCURATO:PERSONA], elet-livamente domiciliato in ROMA, 1275 [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4194/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositta il 21/11/2018 R.G.N. 4062/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2021 da_ Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. t n, 2730/2019 R.G. i [OSCURATO:PERSONA] ,

1. Con sentenza n. 4194 del 21.11.2018 la Corte d'appello di Roma, in accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e in parziale riforma della sentenza del , Tribunale di Cassino, ha dichiarato illegittimo il licenzianhento intiMato per giustificato motivo oggettivo il 16.4.2010 dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] 81,C. per cessazione dell'attività ed ha condannato la suddetta società nonché là società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., , in solido tra loro, alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento dell'indennità risarcitoria dal licenziamento sino all'effettivo ripristino del rapportò di lavoro.

2. La, Corte distrettuale - ritenuto preliminarmente sussistente un unico centro di imputazione di interessi tra le due società a fronte della sostanziale unicita , I della struttura organizzativa, con piena integrazione delle attività svolte, tra loro coorciinate t i dal punto di vista tecnico amministrativo-finanziario e con utilizzazione contemporanea delle prestazioni lavorative - ha dichiarato illegittimo il licenziamento , intimato dalla [OSCURATO:SOCIETA] per dismissione dell'attività in considerazione del i mancato adempimento dell'obbligo di repechage da parte di entrambe le società.

I i

3. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto, avverso tale sentenza, ' ricorso' per cassazione affidato a due motivi.

Il lavoratore ha depositato contrÒricorso. [OSCURATO:PERSONA] , i ,

1. Con il primo motivo di ricorso ttricorrente, pur non avendo rubricato il motivo, denuncia sostanzialmente violazione dell'art. 112 cod.proc.civ.' avendo, la Corte distrettuale, esorbitato dall'ambito della domanda e deciso ultra petita ove ha ritenuto dimostrato il requisito, concernente la sussistenza di un centro unicò di interesse tra le due società evocate in giudizio, dell'utilizzo contemporaneo della ,prestazione lavorativa, nonostante il giudice di primo grado avesse rilevato la Carenza di allegazionè di tale circostanza nel ricorso originario e il lavoratore non avesse fatto aPpello su iale punto della decisione. p i p I ,

2. Con il secondo motivo, del pari non rubricato, si denunzia violazibne dell'art. 132 cod.proc.civ. avendo, la Corte distrettuale, seguito un iter motivazionale,' inidoneo a rivelare la ratio decidendi, in quanto la corretta valutazione 'degli elem'enti di fatto avrebbe condotto il giudice ad escludere la sussistenza di yn centro uniqo di interessi tra le due società posto che, fino a ottobre 1998, la So.Pr.In s.,n.c. di Carlo & C. aveva un proprio stabilimento in ssino, successivamente locava uno stabilimento collocato D. 1,3730/2019 R.G. nel sito industriale della [OSCURATO:PERSONA] assumendo la conduzione di un capannone dove operavano diverse società (oltre alla [OSCURATO:PERSONA]),; durique i trattandosi di complessi aziendali del tutto distinti e operanti per lo svolgimento di attività diverse e non collegabili, nessun rapporto vi era tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA].'

3. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili.

Preliminarmente, la censura relativa alla mancata impugnazione, da parte del lavoratore, dell'argomentazione del giudice di primo grado concernente la éarenza di , allegazioni del ricorso introduttivo del giudizio è prospettata con k .nodalità nonl conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, Seeondo cui parte ricorrente , ,, i avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto dell'atto di apPello del I lavoratore, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri 'per consentirne l'individuazione e il reperimento negli atti , processuali,' potendogi solo così ritenere , assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo compia, n: 4, cod.pro.civ. i Non pertinente è, inoltre, il richiamo all'art. 112 cod. proc. iv.

Invero, il ivizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione n (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato.

Cass., n. 9002 del 2018; Cass. n O48 del 2019). , , A sua volta, il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che , i i integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art.

" 112 cod. proc. civ., si ha quando vi sia omissione di qualsiasi decision,e su di un caPo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni ri iChiesta dglle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca Un I bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia' un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere , emessa pro'nuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. n. 7653 del 2012; Cass. n. 28308 del 2017).

Poiché, dunque, il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato ) di cui all'art. 112 cod. proc. civ., riguarda soltanto l'ambito oggettivo della pronunzia e non , anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione (Cass. n.!1397 i n. 10730/2019 R.G. del 1976), non ricorre la violazione di tale disposizione allorché si laffienti che il giudice, del merito, chiamato a decidere sulla sussistenza di un' unico centro di imPutazione dì interessi, non abbia correttamente ricostruito il quadro probatorio.

Nel complesso, entrambi i motivi del ricorso, al di là della deduzione dei ‘./zi di \/iolazione , di legge, quì non riscontrati, si appalesano rivolti a richiedere alla Corte di casSazibrie una, non consentita, rivalutazione nel merito delle conclusion'i' assunte dai giudici della Corte distrettuale.

4. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza dettato dall'art. 91 cod.proc.civ.

5. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, 'da parte, deli tricorrerite, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, I n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, , o f comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ove dovuto - Per il ricorso, a nOrma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

I La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell et spese d,e presente , giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi e 'in euro 5.250,I 100 ,per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di ,legge.

I Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, 'n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012; n. 228, 'dà atto della ' sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deltxricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, I , a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 marzo 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDKNAAZA sul ricorso 10730-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., _n persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2021 [OSCURATO:PERSONA], elet-livamente domiciliato in ROMA, 1275 [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4194/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositta il 21/11/2018 R.G.N. 4062/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2021 da_ Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. t n, 2730/2019 R.G. i [OSCURATO:PERSONA] , 1. Con sentenza n. 4194 del 21.11.2018 la Corte d'appello di Roma, in accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e in parziale riforma della sentenza del , Tribunale di Cassino, ha dichiarato illegittimo il licenzianhento intiMato per giustificato motivo oggettivo il 16.4.2010 dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] 81,C. per cessazione dell'attività ed ha condannato la suddetta società nonché là società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., , in solido tra loro, alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento dell'indennità risarcitoria dal licenziamento sino all'effettivo ripristino del rapportò di lavoro. 2. La, Corte distrettuale - ritenuto preliminarmente sussistente un unico centro di imputazione di interessi tra le due società a fronte della sostanziale unicita , I della struttura organizzativa, con piena integrazione delle attività svolte, tra loro coorciinate t i dal punto di vista tecnico amministrativo-finanziario e con utilizzazione contemporanea delle prestazioni lavorative - ha dichiarato illegittimo il licenziamento , intimato dalla [OSCURATO:SOCIETA] per dismissione dell'attività in considerazione del i mancato adempimento dell'obbligo di repechage da parte di entrambe le società. I i 3. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto, avverso tale sentenza, ' ricorso' per cassazione affidato a due motivi. Il lavoratore ha depositato contrÒricorso. [OSCURATO:PERSONA] , i , 1. Con il primo motivo di ricorso ttricorrente, pur non avendo rubricato il motivo, denuncia sostanzialmente violazione dell'art. 112 cod.proc.civ.' avendo, la Corte distrettuale, esorbitato dall'ambito della domanda e deciso ultra petita ove ha ritenuto dimostrato il requisito, concernente la sussistenza di un centro unicò di interesse tra le due società evocate in giudizio, dell'utilizzo contemporaneo della ,prestazione lavorativa, nonostante il giudice di primo grado avesse rilevato la Carenza di allegazionè di tale circostanza nel ricorso originario e il lavoratore non avesse fatto aPpello su iale punto della decisione. p i p I , 2. Con il secondo motivo, del pari non rubricato, si denunzia violazibne dell'art. 132 cod.proc.civ. avendo, la Corte distrettuale, seguito un iter motivazionale,' inidoneo a rivelare la ratio decidendi, in quanto la corretta valutazione 'degli elem'enti di fatto avrebbe condotto il giudice ad escludere la sussistenza di yn centro uniqo di interessi tra le due società posto che, fino a ottobre 1998, la So.Pr.In s.,n.c. di Carlo & C. aveva un proprio stabilimento in ssino, successivamente locava uno stabilimento collocato D. 1,3730/2019 R.G. nel sito industriale della [OSCURATO:PERSONA] assumendo la conduzione di un capannone dove operavano diverse società (oltre alla [OSCURATO:PERSONA]),; durique i trattandosi di complessi aziendali del tutto distinti e operanti per lo svolgimento di attività diverse e non collegabili, nessun rapporto vi era tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA].' 3. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili. Preliminarmente, la censura relativa alla mancata impugnazione, da parte del lavoratore, dell'argomentazione del giudice di primo grado concernente la éarenza di , allegazioni del ricorso introduttivo del giudizio è prospettata con k .nodalità nonl conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, Seeondo cui parte ricorrente , ,, i avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto dell'atto di apPello del I lavoratore, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri 'per consentirne l'individuazione e il reperimento negli atti , processuali,' potendogi solo così ritenere , assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo compia, n: 4, cod.pro.civ. i Non pertinente è, inoltre, il richiamo all'art. 112 cod. proc. iv. Invero, il ivizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione n (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato. Cass., n. 9002 del 2018; Cass. n O48 del 2019). , , A sua volta, il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che , i i integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. " 112 cod. proc. civ., si ha quando vi sia omissione di qualsiasi decision,e su di un caPo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni ri iChiesta dglle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca Un I bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia' un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere , emessa pro'nuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. n. 7653 del 2012; Cass. n. 28308 del 2017). Poiché, dunque, il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato ) di cui all'art. 112 cod. proc. civ., riguarda soltanto l'ambito oggettivo della pronunzia e non , anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione (Cass. n.!1397 i n. 10730/2019 R.G. del 1976), non ricorre la violazione di tale disposizione allorché si laffienti che il giudice, del merito, chiamato a decidere sulla sussistenza di un' unico centro di imPutazione dì interessi, non abbia correttamente ricostruito il quadro probatorio. Nel complesso, entrambi i motivi del ricorso, al di là della deduzione dei ‘./zi di \/iolazione , di legge, quì non riscontrati, si appalesano rivolti a richiedere alla Corte di casSazibrie una, non consentita, rivalutazione nel merito delle conclusion'i' assunte dai giudici della Corte distrettuale. 4. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza dettato dall'art. 91 cod.proc.civ. 5. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, 'da parte, deli tricorrerite, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, I n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, , o f comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ove dovuto - Per il ricorso, a nOrma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. I La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell et spese d,e presente , giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi e 'in euro 5.250,I 100 ,per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di ,legge. I Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, 'n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012; n. 228, 'dà atto della ' sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deltxricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, I , a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 marzo 2
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