CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 giugno 2026
Cassazione n. 19393/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le in atti;ricorrentecontroMinistero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, e laQuestura di Grosseto, in persona del Questore pro tempore,rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato;intimati con atto di costituzioneavverso il provvedimento del Giudice di pace di Grosseto n. cronol.3338/2025 del 17/07/2025;udita la relazione della causa all’udienza in camera di consiglio del01/04/2026 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti e i documenti del procedimento indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSONumero registro generale 16164/2025Numero sezionale 1535/2026Numero di raccolta generale 19393/2026Data pubblicazione 12/06/2026In data 29/08/2023 la Questura di Livorno revocava a [OSCURATO:PERSONA] permesso di soggiorno per motivi familiari, ottenuto dal ricorrente inquanto coniugato con [OSCURATO:PERSONA] e padre di [OSCURATO:PERSONA].In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Questura di Grosseto presentava ilprovvedimento di revoca del permesso di soggiorno sopra citato allaPrefettura di Grosseto, che emetteva decreto di espulsione dalterritorio nazionale disponendo l’accompagnamento alla frontiera amezzo della forza pubblica, notificato in data 16/07/2025 al ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] presentava la richiesta di convalida del provvedimento diaccompagnamento alla frontiera, che veniva concessa dal Giudice diPace di Grosseto all’esito dell’udienza del 17/07/20025.Nella motivazione del provvedimento di convalida si legge quantosegue: «Letta la richiesta di convalida presentata dalla Questura diGrosseto, nei confronti del suddetto. Esaminata la documentazioneprodotta dalle parti interessate e sentite le medesime. Si è rilevato cheil destinatario del provvedimento ha dimostrato di possedereun’adeguata conoscenza della lingua italiana. La disamina delladocumentazione inerente all’espellendo è stata ampia ed articolata ediscussa nel contraddittorio delle parti. E’ stata esaminata in dettagliola complessiva condizione familiare e parentale del ricorrente ( Cass.n. 25653/22). Non si ritengono applicabili al caso di specie esimenti omotivi ostativi all’esecuzione del provvedimento. Il D.L. 20/2023 ha delresto abrogato la normativa che riteneva un limite all’espulsione lasussistenza di legami familiari. I provvedimenti del Prefetto e dellaQuestura di Grosseto appaiono legittimi alla luce delle risultanze dellapur succinta istruttoria e dall’esame della documentazioneesibita/prodotta dalla Questura. La produzione/esibizione deldestinatario del provvedimento ha evidenziato che l’ingiunto abbia unamoglie e una figlia cittadine italiane. Tuttavia, la pena scontata dalBahri Karim ha tratto origine proprio dall’aggressività del rapporto neiNumero registro generale 16164/2025Numero sezionale 1535/2026Numero di raccolta generale 19393/2026Data pubblicazione 12/06/2026confronti delle due donne. Non è stata provata l’esistenza di uneffettivo percorso di riqualificazione sociale/familiare dell’ingiunto. Ilcasellario giudiziario ha inoltre evidenziato una sua propensione adelinquere, che ha originato i provvedimenti amministrativi della P.a.nei suoi confronti in atti, nonché quelli giudiziari, in atti. L’esamecomparativo tra il diritto alla vita familiare e gli altri criteri divalutazione ex art 133 c.p. conduce a ritenere legittimi i provvedimentidi espulsione adottati dalla Prefettura e Questura di Grosseto. Si ritienenel caso di specie che sussistano quindi i presupposti per l’accoglimentodella domanda proposta ex art 13 comma 5 bis del dlgs 286/98 P.Q.Mconvalida il provvedimento oggetto del presente giudizio e cioè ildecreto del Questore del 16 luglio 2025 in atti [OSCURATO:PERSONA], 17luglio 2025.»Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione avversotale provvedimento, affidato a quattro motivi di doglianza.Gli intimati non si sono difesi con controricorso ma hannodepositato ma hanno depositato un atto di costituzione, al fine dipartecipare alla eventuale udienza pubblica di discussione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è formulata la seguente censura:«difetto assoluto di motivazione ex art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c e art.111 costituzione con riferimento al minimo costituzionale dellamotivazione su elementi fattuali e documentali essenziali in relazioneal n. 5 dell'art. 360 c.p.c. Nel caso prospettato, si contesta che ildecreto impugnato presenti un difetto assoluto di motivazione, inquanto non ha valutato elementi documentali e fattuali essenziali».In particolare, ad opinione del ricorrente, il Giudice di Pace non havalutato:- la volontà positiva delle persone offese di mantenere il rapportofamiliare, come attestato dalla frequenza e continuità dei rapportiNumero registro generale 16164/2025Numero sezionale 1535/2026Numero di raccolta generale 19393/2026Data pubblicazione 12/06/2026persone offese e dall’assenza di opposizione all’unità familiare;- la situazione di moglie e figlia, entrambe cittadine italiane e laconcreta incidenza dell’espulsione sulla loro vita familiare.1.1. Il motivo è inammissibile.1.1.1. Com’è noto, in virtù della nuova formulazione dell'art. 360c.p.c. (introdotta con la novella del 2012) non è più consentital'impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. «peromessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fattocontroverso e decisivo per il giudizio», ma soltanto «per omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti».Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la richiamatamodifica normativa ha avuto l'effetto di limitare il vizio di motivazione,quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle qualiesso si converte in violazione di legge (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053del 07/04/2014).In particolare, la riformulazione appena richiamata deve essereinterpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 prel.,come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimitàsulla motivazione. Pertanto, è divenuta denunciabile in cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali(Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).In altre parole, a seguito della riforma del 2012 è scomparso ilcontrollo sulla motivazione con riferimento al parametro dellasufficienza, ma resta il controllo sull'esistenza (sotto il profilodell'assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sottoNumero registro generale 16164/2025Numero sezionale 1535/2026Numero di raccolta generale 19393/2026Data pubblicazione 12/06/2026il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta)della stessa, ossia il controllo riferito a quei parametri che determinanola conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge,sempre che emerga immediatamente e direttamente dal testo dellasentenza impugnata (v. ancora Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del07/04/2014 e, da ultimo, Cass., Sez. 1, n. 13248 del 30/06/2020).A tali principi si è uniformata negli anni successivi la giurisprudenzadi legittimità, la quale ha più volte precisato che la violazione di legge,come sopra indicata, ove riconducibile alla violazione degli artt. 111Cost. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., determina la nullità della sentenzaai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (così Cass., Sez. U,Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n.22598 del 25/09/2018; Cass., Sez. L, Sentenza n. 27112 del25/10/2018; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 16611 del 25/06/2018;Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).Questa Corte ha, in particolare, affermato che il vizio dimotivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nellaindicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazionedel proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcunaesplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass.,Sez. L, Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020).Ricorre, dunque, il vizio in questione, quando la decisione, benchégraficamente esistente, non rende percepibile il fondamento delladecisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a farconoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione delproprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compitodi integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6-1,Numero registro generale 16164/2025Numero sezionale 1535/2026Numero di raccolta generale 19393/2026Data pubblicazione 12/06/2026Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13248del 30/06/2020).Tale evenienza si verifica non solo nel caso in cui la motivazione siameramente assertiva, ma anche qualora sussista un contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili, perché non è comunquepercepibile l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e,di conseguenza, non è possibile effettuare alcun effettivo controllosull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass., Sez.L, Ordinanza n. 12096 del 17/05/2018; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n.16611 del 25/06/2018).Alle stesse conseguenze è assoggettata una motivazione perplessaed obiettivamente incomprensibile, poiché anche in questo caso non èpossibile comprendere il ragionamento seguito dal giudice e,conseguentemente, effettuare un controllo sulla correttezza dellostesso (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022).Ovviamente il controllo della motivazione del giudice di merito, neilimiti sopra indicati, non equivale alla revisione del ragionamentodecisorio, ossia dell'opzione che ha condotto tale giudice ad unadeterminata soluzione della questione esaminata, posto che ciò sitradurrebbe, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento deglielementi probatori valutati, in una nuova formulazione del giudizio difatto (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16526 del 05/08/2016).1.1.2. Nel caso di specie si è verificato proprio quest’ultimaevenienza, poiché dalla motivazione della decisione impugnata, soprariportata, si evince chiaramente che il Giudice di merito ha tenuto contodi circostanze ritenute dirimenti, con un percorso argomentativo cheillustra chiaramente le ragioni fondanti la decisione assunta.2. Con il secondo motivo di ricorso è formulata la seguentecensura: «Violazione di legge mancato bilanciamento tra unitàfamiliare e sicurezza e omessa applicazione di principi sovranazionali eNumero registro generale 16164/2025Numero sezionale 1535/2026Numero di raccolta generale 19393/2026Data pubblicazione 12/06/2026d in particolare Art. 8 CEDU: Diritto al rispetto della vita privata efamiliare, Articoli 2, 3, 29, 30 Costituzione italiana Carta dei dirittifondamentali dell’Unione Europea (artt. 7 e 24) in relazione al comma1 n. 3 dell'art. 360 c.p.c.»Secondo il ricorrente il Giudice non ha bilanciato le esigenze disicurezza con il diritto all’unità familiare, sancito dall’art. 8 CEDU e dagliartt. 2, 3, 29, 30 Cost., nonché dalla Carta dei diritti fondamentali UE.L’espulsione incide gravemente sulla vita privata e familiare di BahriKarim, della moglie e della figlia in tenera età, senza che sia statasvolta una valutazione concreta e individualizzata, da compiersi anchecon il ricorso al potere discrezionale di disporre indagini ufficiose.2.1. Il motivo è inammissibile.2.1.1. Come ribadito di recente anche dalle Sezioni Unite, deveritenersi inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparentededuzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, dimancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fattistorici operata dal giudice di merito (Cass., Sez. U, Sentenza n. 34476del 27/12/2019; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021).2.1.2. Nel caso di specie dalla lettura della motivazione delprovvedimento impugnato si evince chiaramente che il Giudice havalutato l’esistenza dei legami familiari e ha effettuato il bilanciamentoindicato dal ricorrente, ma ha dato rilevanza dirimente alle esigenze dipubblica sicurezza, tenuto conto dei reati commessi dal cittadinostraniero, alcuni dei quali proprio all’interno della famiglia nucleare,accompagnati dalla mancanza di elementi che dimostrassero uneffettivo percorso di riqualificazione sociale e familiare del cittadinostraniero («La produzione/esibizione del destinatario delprovvedimento ha evidenziato che l’ingiunto abbia una moglie e unafiglia cittadine italiane. Tuttavia, la pena scontata dal [OSCURATO:PERSONA] haNumero registro generale 16164/2025Numero sezionale 1535/2026Numero di raccolta generale 19393/2026Data pubblicazione 12/06/2026tratto origine proprio dall’aggressività del rapporto nei confronti delledue donne. Non è stata provata l’esistenza di un effettivo percorso diriqualificazione sociale/familiare dell’ingiunto. Il casellario giudiziarioha inoltre evidenziato una sua propensione a delinquere, che haoriginato i provvedimenti amministrativi della P.a. nei suoi confronti inalla vita familiare e gli altri criteri di valutazione ex art 133 c.p. conducea ritenere legittimi i provvedimenti di espulsione adottati dallaPrefettura e Questura di Grosseto»).La doglianza, dunque, pur prospettando astrattamente laviolazione di legge si sostanzia in una non condivisione dellavalutazione in fatto operata dal Giudice di merito, inammissibile in sededi legittimità.3. Con il terzo motivo di ricorso (per mero errore materiale indicatocon il n. 4) è formulata la seguente censura: «profili di illegittimitàanche rispetto alle novità normative (D.L. 20/2023) in relazione alcomma 1 n. 3 dell'art. 360 c.p.c.»Il ricorrente ha criticato la decisione impugnata, laddove il [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che «il D.L. 20/2023 ha del resto abrogato lanormativa che riteneva un limite all’espulsione la sussistenza di legamifamiliari», evidenziando che la nuova disciplina non esclude lanecessità di una valutazione caso per caso la situazione del cittadinostraniero, operando un esame bilanciato degli interessi in gioco, comerichiesto dalla normativa europea e costituzionale ancora vigente.La parte ha, quindi, affermato che la decisione è affetta da vizio diviolazione di legge, per aver applicato in modo automatico la novellanormativa, senza la dovuta ponderazione dei legami familiari e deidiritti fondamentali coinvolti, omettendo anche di effettuare unavalutazione individualizzata.3.1. Anche questo motivo è inammissibile.Numero registro generale 16164/2025Numero sezionale 1535/2026Numero di raccolta generale 19393/2026Data pubblicazione 12/06/2026Sebbene la decisione impugnata contenga la frase sopra riportata,e stigmatizzata dal ricorrente, si evince tuttavia con chiarezza che si ètrattato di una affermazione generica, che non ha avuto alcunaincidenza sulla ratio decidendi, poiché gli argomenti posti a fondamentodella decisione si incentrano, non su tale affermazione, ma sulle ragionidirimenti sopra descritte, frutto di una valutazione in concreto dellecondotte tenute dal ricorrente nei confronti dei familiari e dellaconsiderazione della mancanza di prova di un effettivo percorsoriabilitativo della parte, che, unitamente agli altri precedenti penali,proprio all’esito di una valutazione personalizzata, hanno portato aritenere prevalenti le esigenze di sicurezza.4. Con il quarto motivo di ricorso (per mero errore materialeindicato con il n. 3) è formulata la seguente censura: «motivazioneapparente e nullità procedurale in relazione al comma 4 e/o 5 dell'art.360 c.p.c.».Ad opinione della parte, la motivazione del decreto impugnato sirisolve in formule di stile e mere asserzioni, prive di reale confrontocon gli elementi di fatto e con le deduzioni difensive. Il ricorrente ha,in particolare, affermato che il decreto si limita a dichiarare che non èstata provata l’esistenza di un effettivo percorso di riqualificazionesociale/familiare dell’ingiunto, senza spiegare perché i numerosiincontri e la volontà delle persone offese di mantenere il rapportofamiliare non siano stati considerati.4.1. Il motivo di doglianza è inammissibile.Dalla stessa enunciazione del motivo si evince che la motivazione,come sopra intesa, è esistente e chiara, la quale semplicemente hadato rilevanza decisiva ad alcuni aspetti piuttosto che ad altri, con unavalutazione non condivisa dalla parte.5. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.Numero registro generale 16164/2025Numero sezionale 1535/2026Numero di raccolta generale 19393/2026Data pubblicazione 12/06/20266. Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, nonessendosi gli intimati difesi con controricorso.7. Non sussistono i presupposti processuali per l’applicazionedell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 n. 115, trattandosidi procedimento esente.P.Q.M.la Cortedichiara inammissibile il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione, il 01/04/2026.Il PresidenteAlberto Giusti