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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21264/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 677/24 - [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA I motivi dedotti in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché manifestamente infondati.

In particolare, il primo motivo non si confronta con la sentenza impugnata che dà correttamente conto degli elementi di fatto e di diritto posti a base della ritenuta responsabilità del ricorrente.

A conclusioni analoghe deve giungersi con riferimento al secondo motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata in relazione al dolo, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell'agente.

Il giudice di appello, dunque, ha correttamente affermato la piena consapevolezza del ricorrente di sottrarsi alle prescrizioni impostegli, con conseguente manifesta infondatezza del relativo motivo di ricorso.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 677/24 - [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA I motivi dedotti in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché manifestamente infondati. In particolare, il primo motivo non si confronta con la sentenza impugnata che dà correttamente conto degli elementi di fatto e di diritto posti a base della ritenuta responsabilità del ricorrente. A conclusioni analoghe deve giungersi con riferimento al secondo motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata in relazione al dolo, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell'agente. Il giudice di appello, dunque, ha correttamente affermato la piena consapevolezza del ricorrente di sottrarsi alle prescrizioni impostegli, con conseguente manifesta infondatezza del relativo motivo di ricorso. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 21264/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris