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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 44633/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] con l'ordinanza del 28/04/2022 del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott. [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, intervenuto con requisitoria scritta ai sensi della disciplina emergenziale da Covid-19, che ha chiesto determinarsi la competenza del Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto in fatto

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi ha convalidato il fermo ed applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di concorso nell'omicidio, aggravato, tra l'altro, dall'impiego del cd. metodo mafioso, di [OSCURATO:PERSONA], fatto commesso il Rosarno il 27 dicembre 2021, oltre che per i connessi delitti in tema di armi.

Con lo stesso provvedimento il Giudice ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, ordinando la restituzione degli atti al pubblico ministero per quanto di ulteriore competenza ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen.

Ha a tal fine osservato che l'addebito cautelare di maggiore gravità risulta aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e dunque ricade nella previsione di catalogo criminoso di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., con conseguente determinazione, a norma dell'art. 328, comma 1-bis, cod. proc. pen., della competenza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, in deroga agli ordinari criteri di competenza territoriale.

Sulla base di questa osservazione ha ritenuto che per tutti gli addebiti, anche per quelli non specificatamente interessati dalla aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., e però connessi, la competenza spetti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

2. Quest'ultimo, ricevuti gli atti, ha sollevato conflitto negativo di competenza, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, senza pronunciarsi sul tema cautelare e quindi senza l'emissione di una ordinanza in luogo di quella emessa ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. dall'Autorità giudiziaria in conflitto.

Ha posto in evidenza che l'aggravante del cd. metodo mafioso non sussiste, atteso che la pianificazione e la realizzazione dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e la soppressione del suo cadavere si sono innestate nella "torbida relazione extraconiugale" intrattenuta dalla moglie della vittima, [OSCURATO:PERSONA], con [OSCURATO:PERSONA], per come emerso dalle attività di intercettazione.

I due, desiderosi di poter vivere la loro relazione sentimentale alla luce del sole, hanno deciso di eliminare l'ostacolo che si frapponeva alla loro convivenza.

Non sono emersi, in detta vicenda, né la forza di intimidazione né il contesto di omertà, seppure [OSCURATO:PERSONA] sia gravato da condanna ad anni nove e mesi sei di reclusione quale partecipe della cosca Bellocco.I fatti sono rimasti estranei al contesto mafioso, il movente è di natura strettamente personale, le modalità esecutive non sono tipiche degli agguati di tale natura.

Ha fatto difetto l'elemento dell'evocazione della forza intimidatrice derivante dall'appartenenza al sodalizio mafioso

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto determinarsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Considerato in diritto

1. Il conflitto affidato alla risoluzione di questa Corte sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente hanno ricusato la cognizione del procedimento nei confronti delle stesse persone, dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 c.p.p.

Secondo quanto previsto dal comma 1 del menzionato articolo, esso può sorgere soltanto nella fase processuale; tra giudici per le indagini preliminari può invece ipotizzarsi un conflitto cd. analogo, secondo la disposizione di cui al comma 2 dello stesso articolo, e in ogni caso occorre, perché se ne possano apprezzare i presupposti, che oggetto delle due decisioni in conflitto sia uno stesso fatto, ovviamente addebitato ad una stessa persona.

2. Entrambi i giudici hanno conosciuto del medesimo addebito cautelare, descritto sin da subito con la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. che determina, come è noto, la competenza del giudice per le indagini preliminari del capoluogo del distretto in cui ha sede il giudice territorialmente competente, secondo la previsione di cui all'art. 328, comma 1-bis, cod. proc. pen.

I pubblici ministeri circondariale e distrettuale hanno dunque qualificato la vicenda in termini tali da determinare la competenza dell'autorità giudiziaria distrettuale.

Quest'ultima, del resto, ha declinato la propria competenza soltanto in ragione di un apprezzamento in fatto consistente nell'esclusione dell'aggravante, con un giudizio che, formulato in sede di incidente cautelare nella fase delle indagini preliminari, non è capace di rimodellare il contenuto dell'addebito se non nei ristretti confini del riscontro alla domanda del pubblico ministero.

3. La decisione che nega la competenza in forza di appezzamenti di merito nella fase delle indagini preliminari, in cui le valutazioni del giudice non sono idonee a produrre lo spostamento di competenza in riferimento al procedimento nella sua interezza, deve poter essere oggetto di impugnazione ad opera della parte che abbia motivo di dolersi di quella statuizione di merito.

La proposizione del conflitto analogo per effetto del diniego di competenza in forza di apprezzamenti di fatto finisce con l'essere d'impedimento alla eventuale impugnazione ad opera della parte che abbia motivo di dolersi della decisione che costituisce la necessaria premessa del diniego della competenza.

Il principio di diritto fissato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui "è inoppugnabile, salvo che sia abnorme, l'ordinanza con la quale, nel corso delle indagini preliminari, il giudice, ai sensi dell'art. 22, comma 1, cod. proc. pen., riconosce la propria incompetenza e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero" - Sez.

U, n. 42030 del 17/07/2014, PM in proc.

Giuliano e altri, Rv. 260242 -, non crea infatti uno sbarramento all'impugnazione del provvedimento che non accolga la richiesta cautelare declinando la competenza in forza di una decisione nel merito dell'addebito.

Come precisato nella sentenza delle Sezioni unite da cui è stata tratta la massima appena trascritta, sono pur sempre appellabili le ordinanze "che negano l'adozione della misura richiesta dal p.m., sul presupposto della mancanza di uno o più dei requisiti di legittimazione ..., anche nelle fattispecie nelle quali tale mancanza si riverberi, facendolo venire meno, sul requisito della competenza" (fl. 11).

Conserva allora validità la giurisprudenza precedente, secondo cui "nel caso in cui il g.i.p., richiesto dell'applicazione di una misura cautelare, si dichiari incompetente a provvedere a seguito di una valutazione di merito, attinente all'esistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato per il quale la misura è stata richiesta, il relativo provvedimento, di sostanziale rigetto, è appellabile innanzi al tribunale" - Sez. 1, n. 2576 del 28/05/1993, Galati ed altro, Rv. 194636; Sez. 5, n. 2453 del 17/04/2000, Baldini e altri, Rv. 216544-.

4. Con l'instaurazione del conflitto analogo occasionato da apprezzamenti di fatto della vicenda cautelare si corre peraltro il rischio di interpellare la Corte di cassazione in ordine alla valutazione di dati indiziari in sostanziale sovrapposizione con le attribuzioni spettanti al giudice dell'impugnazione cautelare di merito, secondo quanto appena detto al par.

3. Non è dubbio che la Corte di cassazione, in sede di determinazione della competenza, "non è vincolata dal normale limite istituzionale del divieto di valutazione del merito, ma ha anzi il potere-dovere di esaminare anche sotto tale profilo le risultanze processuali..." - Sez. 1, n. 666 del 26/1/1999, Rv. 213285 -; e però,in sede di conflitto analogo, le valutazioni sulla competenza, ancor prima che essere condotte sul terreno dell'esame del merito della vicenda, non possono prescindere dalle indicazioni provenienti dalla notizia di reato sì come iscritta nel registro custodito dal pubblico ministero, perché le statuizioni sulla competenza della Corte di cassazione, a differenza di quelle del giudice per le indagini preliminari, hanno effetto vincolante nel corso del processo salva la sopravvenienza di nuovi fatti, e non sono certo limitate, quanti ai loro effetti, "al provvedimento richiesto", formula questa che ridimensiona fortemente le pronunce sulla competenza del giudice per le indagini preliminari - art. 22, comma 2, cod. proc. pen. - che decide fisiologicamente senza disporre del quadro complessivo delle risultanze procedimentali.

La conseguenza è che il conflitto sollevato sulla base di valutazioni di merito in ordine alla configurazione dell'addebito cautelare non può che essere deciso tenendo conto, prima ancora di impegnarsi in apprezzamenti di merito sulla base degli elementi posti a disposizione del giudice con la richiesta cautelare, delle scelte di qualificazione della notizia di reato da cui dipende l'attribuzione funzionale del procedimento al giudice del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente - art. 328, comma 1-bis, cod. proc. pen. 5.

Per le ragioni dette, la risoluzione della questione di competenza va operata indicando la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Seguono le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini prelimin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] con l'ordinanza del 28/04/2022 del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott. [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, intervenuto con requisitoria scritta ai sensi della disciplina emergenziale da Covid-19, che ha chiesto determinarsi la competenza del Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi ha convalidato il fermo ed applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di concorso nell'omicidio, aggravato, tra l'altro, dall'impiego del cd. metodo mafioso, di [OSCURATO:PERSONA], fatto commesso il Rosarno il 27 dicembre 2021, oltre che per i connessi delitti in tema di armi. Con lo stesso provvedimento il Giudice ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, ordinando la restituzione degli atti al pubblico ministero per quanto di ulteriore competenza ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. Ha a tal fine osservato che l'addebito cautelare di maggiore gravità risulta aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e dunque ricade nella previsione di catalogo criminoso di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., con conseguente determinazione, a norma dell'art. 328, comma 1-bis, cod. proc. pen., della competenza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, in deroga agli ordinari criteri di competenza territoriale. Sulla base di questa osservazione ha ritenuto che per tutti gli addebiti, anche per quelli non specificatamente interessati dalla aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., e però connessi, la competenza spetti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Quest'ultimo, ricevuti gli atti, ha sollevato conflitto negativo di competenza, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, senza pronunciarsi sul tema cautelare e quindi senza l'emissione di una ordinanza in luogo di quella emessa ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. dall'Autorità giudiziaria in conflitto. Ha posto in evidenza che l'aggravante del cd. metodo mafioso non sussiste, atteso che la pianificazione e la realizzazione dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e la soppressione del suo cadavere si sono innestate nella "torbida relazione extraconiugale" intrattenuta dalla moglie della vittima, [OSCURATO:PERSONA], con [OSCURATO:PERSONA], per come emerso dalle attività di intercettazione. I due, desiderosi di poter vivere la loro relazione sentimentale alla luce del sole, hanno deciso di eliminare l'ostacolo che si frapponeva alla loro convivenza. Non sono emersi, in detta vicenda, né la forza di intimidazione né il contesto di omertà, seppure [OSCURATO:PERSONA] sia gravato da condanna ad anni nove e mesi sei di reclusione quale partecipe della cosca Bellocco.I fatti sono rimasti estranei al contesto mafioso, il movente è di natura strettamente personale, le modalità esecutive non sono tipiche degli agguati di tale natura. Ha fatto difetto l'elemento dell'evocazione della forza intimidatrice derivante dall'appartenenza al sodalizio mafioso 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto determinarsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Considerato in diritto 1. Il conflitto affidato alla risoluzione di questa Corte sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente hanno ricusato la cognizione del procedimento nei confronti delle stesse persone, dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 c.p.p. Secondo quanto previsto dal comma 1 del menzionato articolo, esso può sorgere soltanto nella fase processuale; tra giudici per le indagini preliminari può invece ipotizzarsi un conflitto cd. analogo, secondo la disposizione di cui al comma 2 dello stesso articolo, e in ogni caso occorre, perché se ne possano apprezzare i presupposti, che oggetto delle due decisioni in conflitto sia uno stesso fatto, ovviamente addebitato ad una stessa persona. 2. Entrambi i giudici hanno conosciuto del medesimo addebito cautelare, descritto sin da subito con la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. che determina, come è noto, la competenza del giudice per le indagini preliminari del capoluogo del distretto in cui ha sede il giudice territorialmente competente, secondo la previsione di cui all'art. 328, comma 1-bis, cod. proc. pen. I pubblici ministeri circondariale e distrettuale hanno dunque qualificato la vicenda in termini tali da determinare la competenza dell'autorità giudiziaria distrettuale. Quest'ultima, del resto, ha declinato la propria competenza soltanto in ragione di un apprezzamento in fatto consistente nell'esclusione dell'aggravante, con un giudizio che, formulato in sede di incidente cautelare nella fase delle indagini preliminari, non è capace di rimodellare il contenuto dell'addebito se non nei ristretti confini del riscontro alla domanda del pubblico ministero. 3. La decisione che nega la competenza in forza di appezzamenti di merito nella fase delle indagini preliminari, in cui le valutazioni del giudice non sono idonee a produrre lo spostamento di competenza in riferimento al procedimento nella sua interezza, deve poter essere oggetto di impugnazione ad opera della parte che abbia motivo di dolersi di quella statuizione di merito. La proposizione del conflitto analogo per effetto del diniego di competenza in forza di apprezzamenti di fatto finisce con l'essere d'impedimento alla eventuale impugnazione ad opera della parte che abbia motivo di dolersi della decisione che costituisce la necessaria premessa del diniego della competenza. Il principio di diritto fissato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui "è inoppugnabile, salvo che sia abnorme, l'ordinanza con la quale, nel corso delle indagini preliminari, il giudice, ai sensi dell'art. 22, comma 1, cod. proc. pen., riconosce la propria incompetenza e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero" - Sez. U, n. 42030 del 17/07/2014, PM in proc. Giuliano e altri, Rv. 260242 -, non crea infatti uno sbarramento all'impugnazione del provvedimento che non accolga la richiesta cautelare declinando la competenza in forza di una decisione nel merito dell'addebito. Come precisato nella sentenza delle Sezioni unite da cui è stata tratta la massima appena trascritta, sono pur sempre appellabili le ordinanze "che negano l'adozione della misura richiesta dal p.m., sul presupposto della mancanza di uno o più dei requisiti di legittimazione ..., anche nelle fattispecie nelle quali tale mancanza si riverberi, facendolo venire meno, sul requisito della competenza" (fl. 11). Conserva allora validità la giurisprudenza precedente, secondo cui "nel caso in cui il g.i.p., richiesto dell'applicazione di una misura cautelare, si dichiari incompetente a provvedere a seguito di una valutazione di merito, attinente all'esistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato per il quale la misura è stata richiesta, il relativo provvedimento, di sostanziale rigetto, è appellabile innanzi al tribunale" - Sez. 1, n. 2576 del 28/05/1993, Galati ed altro, Rv. 194636; Sez. 5, n. 2453 del 17/04/2000, Baldini e altri, Rv. 216544-. 4. Con l'instaurazione del conflitto analogo occasionato da apprezzamenti di fatto della vicenda cautelare si corre peraltro il rischio di interpellare la Corte di cassazione in ordine alla valutazione di dati indiziari in sostanziale sovrapposizione con le attribuzioni spettanti al giudice dell'impugnazione cautelare di merito, secondo quanto appena detto al par. 3. Non è dubbio che la Corte di cassazione, in sede di determinazione della competenza, "non è vincolata dal normale limite istituzionale del divieto di valutazione del merito, ma ha anzi il potere-dovere di esaminare anche sotto tale profilo le risultanze processuali..." - Sez. 1, n. 666 del 26/1/1999, Rv. 213285 -; e però,in sede di conflitto analogo, le valutazioni sulla competenza, ancor prima che essere condotte sul terreno dell'esame del merito della vicenda, non possono prescindere dalle indicazioni provenienti dalla notizia di reato sì come iscritta nel registro custodito dal pubblico ministero, perché le statuizioni sulla competenza della Corte di cassazione, a differenza di quelle del giudice per le indagini preliminari, hanno effetto vincolante nel corso del processo salva la sopravvenienza di nuovi fatti, e non sono certo limitate, quanti ai loro effetti, "al provvedimento richiesto", formula questa che ridimensiona fortemente le pronunce sulla competenza del giudice per le indagini preliminari - art. 22, comma 2, cod. proc. pen. - che decide fisiologicamente senza disporre del quadro complessivo delle risultanze procedimentali. La conseguenza è che il conflitto sollevato sulla base di valutazioni di merito in ordine alla configurazione dell'addebito cautelare non può che essere deciso tenendo conto, prima ancora di impegnarsi in apprezzamenti di merito sulla base degli elementi posti a disposizione del giudice con la richiesta cautelare, delle scelte di qualificazione della notizia di reato da cui dipende l'attribuzione funzionale del procedimento al giudice del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente - art. 328, comma 1-bis, cod. proc. pen. 5. Per le ragioni dette, la risoluzione della questione di competenza va operata indicando la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Seguono le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini prelimin
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