CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21267/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onsigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 12877/2018proposto da: Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., nella persona dellegale rappresentante pro tempore,rappresentata e difes a dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Roma, via Eleonora d'Arborea, n. 30. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d ella LOMBARDIA n. 587 / 2 01 8 , depositata in data 14 febbraio 2018 , notificata in data 26 aprile 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio2023 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. aveva proposto, in data 24 luglio 2014, istanza di rimborso, che era stata rigettata per decorrenza del termine biennale dal versamento dell'imposta. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale aveva accolto il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., ritenendo che la prescrizione decorreva dal momento in cui il diniego era stato notificato alla società acquirente [OSCURATO:PERSONA] compensava le spese di lite. 3.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, adita da entrambe le parti, ha rigettato l'appello principale proposto dall'Agenzia delle Entrateed ha accolto l'appello della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. sulla compensazione delle spese processuali disposta dai giudici di primo grado. 4. I giudici di secondo grado, in particolare, per quel che rileva in questa sede, hannorigettato l'eccezione di man canza di interesse ad agiresollevata dall'Ufficio, evidenziando che la s ocietà [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. stavafacendo valere il suo diritto al rimborso nascente dalla cessione del credito IVA, in quanto se era vero che il rimborso del credito era stato negato in capo alla società [OSCURATO:PERSONA] , era altrettanto vero che l'IVA era stata a suo tempo versata dalla societ à [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]in misura doppia rispetto al dovuto e pertanto vi eraun diritto al rimborso di quanto indebitamente versato ; ciò che a suo tempo era stato negato quale rimborso alla società [OSCURATO:PERSONA] era l'importo dell’IVA al 10%, ( aliquotacorretta) pari a 257.000,00 euro e non l'intera somma versata di 514.000,00 euro (pari al 20%); il rimborso era pertanto dovuto ed il diritto nascevaproprio nel momento di tale diniego, poiché la società ricorrente aveva versato in realtà l'intera Iva segnata in fattura e, ancor più quale cessionaria del credito stesso, aveva diritto a veder si rimborsato l'importo versato in eccedenza pari ai 257.000,00 euro; peraltro, negando il rimborso richiesto, l'Ufficio si trovava ad avere un indebito arricchimento non essendo in alcun modo giustificabile l'incasso della cifra versata in eccedenza. 5. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, inoltre, ha affermato che il termine per la richiesta di rimborso decorrevaproprio dal momento del primo diniego (quello alla società [OSCURATO:PERSONA] ) non essendo anteriormente in vita alcun diritto da far valere; nè l'ipotetica conoscenza della corretta aliquota IVA, supposta ma non certo provata da parte dell'Ufficio, era elemento valido a sostenere l'indebito arricchimento da parte dell'Ufficio. 6.L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato adue motivi. 7. La società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.100 e 81 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.. La sentenza impugnata non aveva tenuto conto di circostanze pacifiche che pure erano state dedotte dall'Ufficio e che dimostravano che la società ricorrente non era titolare del diritto che intendevarichiedere con l'azione proposta: 1) la società acquirente [OSCURATO:PERSONA] s .r.l. aveva definito per acquiescenza l'avviso di accertamento con cui era stata negata la detraibilità dell'Iva, pertanto il cessionario non potevachiedere quanto già negato al cedente e, a maggior ragione quanto accettato per acquiescenza dal cedente;2) il ricorrente era il venditore, che aveva regolarmente incassato l'IVA di cui alla fattura oggetto del contendere e che doveva corrispondere l'imposta, una volta versata; l'acquirente, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva già richiesto il rimborso stante la compilazione dell'apposito quadro della dichiarazione e detto rimborso gli era stato negato ; l a società acquirente, inoltre, non aveva mai effettuato la rivalsa nei confronti della società ricorrente, che pertanto, anche per detto motivo non poteva chiedere la restituzione della somma versata a titolo di IVA all'Erario in quanto non l'aveva mai restituita alla società acquirente; la società acquirente non avrebbe mai effettuato l'azione di rivalsa perché aveva ceduto, pro soluto , il credito al venditore ; la società venditrice non poteva agire quale titolare della cessione del 7 agosto 2012 per una serie di motivi: il rimborso, pur se era stata posta in essere la cessione, era stato già chiesto dal cedente e gli era stato negato perché non ne aveva diritto; a seguito della notifica del questionario alla societàIl [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avvenuta il 10 febbraio 2014, quindi dopo la cessione, detta società non avevadichiarato che in merito alla fattura di cui si discuteva era intervenuta la cessione, violando con ciò il disposto di cui all'art. 26 d.P.R. n. 633/ 197 2; al momento della cessione il ricorrente non aveva acquistato il diritto sul bene (eventuale credito generato dell'eventuale erogazione del rimborso IVA) in quanto il rimborso non era stato erogato, ma aveva acquistato tutt'al più un'aspettativa finalizzata ad ottenere il rimborso; aspettativa che al momento della stipula della cessione medesima non aveva le caratteristiche della certezza, liquidità ed esigibilità perché doveva essere valutata dall'Amministrazione. 1.1Il motivo è infondato. 1.2 Già le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che appartiene alla giurisdizione del giudice tributario la domanda proposta nei confronti dell'Amministrazione finanziaria per la restituzione di somme indebitamente versate a titolo d'imposta sul valore aggiunto, una volta che ne sia stato rifiutato il rimborso, restando irrilevante che il ricorso sia stato proposto dal cessionario del bene, invece che dal soggetto passivo del rapporto tributario, atteso che la cessione importa il subingresso del terzo nella posizione del contribuente e che la controversia ha comunque l'attitudine a porre questioni inerenti al rapporto tributario, da definirsi con autorità di giudicato anche in contraddittorio con il contribuente (Cass., Sez. U., 28 novembre 2018, n., 30751). 1.3Successivamente, in ordine poi alla cessione del credito d'imposta , questa Corte ha affermato che « In tema di IVA, lacessione del credito d'imposta segue le ordinarie regole del codice civile e le peculiari disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, che consentono lacessione di un credito nascente da un rapporto giuridico esistente ma non ancora richiesto a rimborso nella dichiarazione annuale al momento dellacessione, fermo restando che quest'ultima produce nei confronti del fisco efficacia soltanto obbligatoria, in quanto il trasferimento delcredito si realizza quando lo stesso si cristallizza in conformità alle norme tributarie» (Cass., 24 ottobre 2019, n. 27278). [OSCURATO:PERSONA] anche affermato che la cessione d ei crediti ha efficacia derivativa anche ove il debitore ceduto sia il [OSCURATO:PERSONA], il quale, in detta qualità, può pertanto far valere nei confronti del cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia attinenti alla validità del titolo costitutivo delcredito, sia relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto(Cass., 20 aprile 2018, n. 9842) e che la cessione delcredito di imposta comporta il subingresso del terzo cessionario nella posizione del contribuente cedentee la cessione dei crediti lascia inalterati i termini del rapporto sostanziale da cui il credito origina, sicché l'efficacia derivativa determina l'acquisto da parte del cessionario dei diritti volti alla realizzazione del credito ceduto, tra i quali rientra l'azione di rimborso in quanto diretta all'adempimento della prestazione (Cass., 10 ottobre2019, n. 25491). Ed invero, deve osservarsi che la cessione del credito, lasciando inalterati i termini e le modalità del rapporto sostanziale da cui il credito ceduto trae origine,come si evince dalla norma dell'art. 1263 cod. civ., comporta che, a seguito della cessione, il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo creditore originario; di conseguenza, il debitore ceduto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione medesima (Cass., 19 aprile 2001 n. 5757 ; Cass. , 5 gennaio 2012, n. 13 e, più di recente, Cass., 6 ottobre 2020, n. 21375). Inoltre, questa Corte, esaminando la questione se la società cessionaria del credito Iva, sia anche un litisconsorte necessario, ha affermato che, in tema di contenzioso tributario, il cessionario di un credito IVA, la cui cessione sia intervenuta prima dell'eventuale giudizio riguardante il credito medesimo (come è il caso di specie) , vanta nei confronti dell'Amministrazione finanziaria una posizione sostanziale autonoma che gli consente di spiegare, ai sensi del comma 3 dell'art. 14 del decreto legislativo n. 546 del 1992, intervento adesivo autonomo nella controversia tra Amministrazione e contribuente titolare del credito e, quindi, di impugnare la sentenza emessa a conclusione del giudizioe ha precisato che, sul piano sostanziale, non si dubita che, nella cessione di credito, il rapporto tra cedente e cessionario (sia nel caso in cui la cessione sia stata notificata al debitore ceduto, sia nel caso in cui sia stata da costui accettata) rimanga autonomo e distinto rispetto a quello tra cessionario e debitore ceduto e così pure rispetto al rapporto tra cedente e debitore ceduto; sicché - non determinandosi un rapporto giuridico sostanziale unico comune a più soggetti -in rapporto a tale cessione deve ravvisarsi ipotesi, non di litisconsorzio necessario, bensì di cause scindibili (Cass., 25 maggio 2011, n. 11468). Questa Corte, poi, in tale contesto di principi, ha specificato che l'avviso di rettifica con cui l'Amministrazione finanziaria disconosce il diritto del contribuente al rimborso dell'imposta non deve essere notificato al cessionario del credito IVA, in quanto si riferisce al rapporto tributario scindibile intercorrente tra cedente ed Amministrazione, mentre il cessionario è titolare di un autonomo diritto, derivante da quello del cedente da far valere direttamente contro l'Amministrazione ceduta, anche attraverso un intervento adesivo autonomo nel processo, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 546 del 1992 (Cass., 25 maggio 2011, n. 11468, citata). 1.4Ciò posto, nella vicenda in esame, come è incontroverso in atti, la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., il 30 giugno 2011,aveva venduto un impianto fotovoltaico alla società il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al prezzo di euro 2.570.000,00, applicando l'aliquota del 20%(anziché quella del 10%) edaveva eme sso la fattura n. 412 per complessivi eu r o 3.084.000,00, di cui euro 2.570.000,00 per imponibile ed euro 514.000,00 per Iva; l'imposta era stata versata dalla società venditrice in data 8luglio 2011 per l'ammontare di euro 514.000,00, mentre la società acquirente aveva registrato la fattura che aveva generato un credito Iva pari ad euro 514.000,00; la cessione del credito Iva da parte della società acquirente alla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (non notificata all'Amministrazione finanziaria) è avvenuta con atto notarile del 7 agosto 2012, dopo che la società acquirente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. aveva già richiesto il rimborso di un credito Iva pari a 300.000,00, stante la compilazione dell'apposito quadro della dichiarazione Iva per l'anno 2011 (che esponeva un credito di euro 316.448,00, alla cui formazione concorreva anche l'imposta indicata nella fattura n.412) e prima che l'Ufficio, a conclusione della sua istruttoria notificasse alla società acquirente (e cedente ) il credito Iva, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., un avviso di accertamento con il quale contestava l'aliquota applicata nella fattura del 18 luglio 2011 ed annullava il credito Iva, irrogando la sola sanzione; in seguito alla notifica di detto avviso di accertamento alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.rl., avvenuta in data 25 marzo 2014, la società acquirente (il 22 maggio 2014) aveva definito l'avviso di accertamento con il versamento della sola sanzione ridotta pari ad euro 53.540,22 e l'Ufficio notificava, in data 20 giugno 2014, sempre alla società acquirente, il diniego espresso al rimborso del credito iva di euro 300.000,00, concedendo l'utilizzo del credito Iva nella misura di euro 43.000,00, ovvero la differenza tra euro 300.000,00 chiesti a rimborso ed euro 257.000,00; inoltre, la società acquirente non aveva mai effettuato la rivalsa nei confronti della società venditricee cessionaria del credito Iva chiesto a rimborso, odierna ricorrente, la quale aveva regolarmente incassato l'IVA con applicazione dell'aliquota del 20% (anziché del 10%) e aveva regolarmente versato l'imposta all'Erario. In data 24 luglio 2014, la società venditrice e cessionaria del credito [OSCURATO:PERSONA] C. aveva presentato istanza di rimborso del credito Iva di euro 257.000,00, indicati in via di rivalsa nella fattura n. 412 del 30 giugno 2011 e l'Agenzia delle Entrate aveva negato il rimborso per decadenza del termine biennale ex art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992, decorrente dall'indebito versamento dell'Iva, avvenuto in data 8 luglio 2011. 1.5 Così ricostruito l'ambito fattuale della vicenda in esame, correttamente la Commissione tributaria regionale ha rigettato l'eccezione di mancanza di interesse ad agire in capo alla società ricorrente, affermando che la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. stava facendo valer il suo diritto al rimborso nascente dalla cessione del credito Iva(ciò prescindendo, ovviamente, dalla fondatezza o meno delle ragioni poste a fondamento dell'impugnazione); come già detto, la cessione importa il subingresso delterzo nella posizione del cedente e la controversia concernente il rimborso ha comunque l'attitudine a porre questioni inerenti al rapporto tributario, da definirsi con autorità di giudicato anche in contraddittorio con il cessionario e ciò perché la cessione del credito lascia inalterati i termini e le modalità del rapporto sostanziale da cui il credito trae origine, sicché il debitore ceduto diventa obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui lo era nei confronti del suo creditore originario; peraltro, nel caso in esame, la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato il diniego espresso dell'Ufficio avverso l'istanza di rimborso presentata, in data 24 luglio 2014, dalla stessa società e, dunque, anche sotto questo specifico profilo (che, pure, non concerne la fondatezza o meno delle ragioni poste a fondamento dell'impugnazione) la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. aveva l'interesse a ricorrere, in quanto destinataria del provvedimento di rigetto della domanda di rimborso del credito Iva. 2. Il secondo mezzo deduce la violazione dell'art 21 del decreto legislativo n. 546/ 19 92, in relazione all'art. 360 , comma primo, n. 3, cod. proc. civ.. Nella fattispecie era pacifico che il versamento dell'imposta non dovuta era stato eseguito in data 18 luglio 2011, mentre l'istanza di rimborso era stata presentata in data 25 luglio 2014, quando il termine biennale sancito dall'articolo 21, comma 2, era già decorso e, in tal senso, deponeva la chiara motivazione dell'opposto diniego. Il termine per chiedere il rimborso decorreva dalla data del versamento dell'imposta, posto che controparte era a conoscenza della corretta aliquota da applicare in quanto aveva, ben due mesi prima, acquistato l’impianto scontando un'aliquota IVA al 10%. Ed infatti, in data30 aprile 2011 la società ricorrente aveva acquistato dal [OSCURATO:PERSONA] e Ferrari l'impianto fotovoltaico al prezzo di euro 139.6192,00 scontando un'aliquota al 10% e, in data 30 giugno 2011 aveva venduto alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l'impianto fotovoltaico al prezzo di euro 2.570.000,00, scontando un'aliquota IVA al 20%, pur se si trattava sempre di impianto fotovoltaico; in pari data (30 giugno 2011) la società per azioni [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato in base alla stipula del contratto di lease back dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l'impianto fotovoltaico al prezzo di euro 2.600.000,00 scontando un'aliquota del 10% e, sempre in pari data (30 giugno 2011) la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva pagato il canone anticipato iniziale del predetto contratto di Lease back, canone di euro 540.800,00, sempre sul predetto impianto fotovoltaico, scontando un'aliquota del 10%. 2.1Il motivo è fondato. 2.2 Si è già detto che la cessione dei crediti ha efficacia derivativa anche ove il debitore ceduto sia il [OSCURATO:PERSONA], il quale, in detta qualità, può pertanto far valere nei confronti del cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fattoe che la cessione dei crediti lascia inalterati i termini del rapporto sostanziale da cui il credito origina, sicché l'efficacia derivativa determina l'acquisto da parte del cessionario dei diritti volti alla realizzazione del credito ceduto, tra i quali rientra l'azione di rimborso in quanto diretta all'adempimento della prestazione. 2.3 Da detti princ ipi, consegu e che l'Amministrazione finanziaria ha eccepito alla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. che la società cedente (società acquirente) aveva definito l'avviso di accertamento notificato il 25 marzo 2014, con il quale era stato annullato il credito Iva e irrogata la sola sanzione ridotta di euro 53.540,22, regolarmente corrisposta e che il diniego espresso di rimborso del 20 giugno 2014 chiesto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non era stato oggetto di impugnazione né da parte della società cedente, né da parte della società cessionaria. 2.4 In proposito va ricordato che il rimborso del credito d’imposta consiste nella restituzione al contribuente delle somme che ha indebitamente versatoo che ha versato in misura superiore a quelle dovute e si concretizza in una posizione creditoria che può essere oggetto di una domanda di restituzione delle somme illegittimamente prelevate. A chi ha erroneamente pagato è attribuita l'azione di ripetizione che, nel diritto tributario, si traduce nella possibilità di presentare l'istanza di rimborso, la cui disciplina si differenzia a seconda della natura delle imposte, periodica e non, dirette e indirette. E mentre con riferimento alle imposte aventi natura periodica, il diritto di credito del contribuente trova origine da una dichiarazione, anche in rettifica della precedente, e può essere oggetto di una domanda di rimborso o può essere portato in detrazione o compensazione, con riferimento ad altre ipotesi necessita una specifica istanza di rimborso. Inoltre, il rimborso d'ufficio, previsto nei casi tassativamente previsti dalla legge, viene eseguit o autonomamente dall’A mministrazione finanziaria e determina l’insorgenza a carico dell’Ufficio di un vero e proprio obbligo di provvedere alla restituzione delle somme indebitamente versate, a differenza del rimborso su istanza del contribuente che richiede la presentazione di una domanda specifica del contribuente, non inserita nella dichiarazione annuale, con la quale si chiede la restituzione delle maggiori somme versate e che deve essere presentata a pena di decadenza, entro un determinato termine. In proposito, questa Corte ha affermato che «In tema di IVA, l'esposizione di un credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi fa sì che non occorra, da parte del contribuente, al fine di ottenere il rimborso, alcun altro adempimento, dovendo solo attendere che l'Amministrazione finanziaria eserciti, suidati esposti in dichiarazione, il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte ovvero, ricorrendone i presupposti, attraverso lo strumento della rettifica della dichiarazione. Ne consegue che il relativo credito del contribuente è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, mentre non è applicabile il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto l'istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto ma solo il presupposto di esigibilità del credito per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso» (Cass., 22 febbraio 2017, n. 4559). Ed ancora è stata precisato che «In tema di IVA, deve tenersi distinta la domanda di rimborso o restituzione del credito d'imposta maturato dal contribuente -da considerarsi già presentata con compilazione nella dichiarazione annuale del quadro relativo che configura formale esercizio del diritto - rispetto alla presentazione altresì del modello apposito (VR), che costituisce -ai sensi dell'art. 38 bis, co. 1, D.P.R. n. 633 del 1972 -solo presupposto per l'esigibilità del credito e, dun que, adempimento per dar inizio al procedimento di esecuzione del rimborso. Ne consegue che, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso, esso non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992, ma solo a quello di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 cod. civ.»(Cass., 16 marzo 2016, n. 5172). 2.5 N ell'ordinamento tributario vige, dunque, per la ripetizione del pagamento indebito, un regime speciale basato sull'istanza di parte, da presentare, a pena di decadenza dal relativo diritto, nel termine previsto dalle singole leggi di imposta o, in mancanza di queste, dalle norme del contenzioso tributario: l'art.38 del d.P.R. n. 602/1973 e l'art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992 , norma quest'ultima residuale e di chiusura del sistema(Cass., 11 novembre 2019, n. 29043; Cass. , 11 dicembre 2019, n. 32424). Alla domanda di rimborso o restituzione del credito maturato dal contribuente si applica, quindi, in mancanza di una disciplina specifica posta dalla legislazione speciale in materia, la norma generale residuale di cui all'art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992 ( Cass., 26 ottobre 2021, n. 30083; Cass., 6 novembre 2019, n. 28565). Sicché, in tema di imposta sul valore aggiunto, la domanda di rimborso non rientrante tra le ipotesi disciplinate dall'art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, né contemplata da disposizioni specifiche, va proposta a norma dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992; l'art. 21, secondo il quale «la domanda di restituzione, in mancata di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto della restituzione», come nel caso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini o per acquiescenza, nonché nei casi di accertamento con adesione o conciliazione. Va, quindi, ribadito il principio secondo cui «In tema d'IVA, alla domanda di rimborso non rientrante tra quelle previste dall'art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, nel testo "pro tempore" vigente, e perciò non contemplata da disposizioni specifiche, si applica l'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, di carattere residuale e secondo il quale "la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto della restituzione» (Cass., 31 luglio 2019, n. 20573; Cass., 23 ottobre 2015, n. 21674; Cass., 8 giugno 2011, n. 12433). 2.6Di conseguenza, sulla premessa , esplicitamente affermata, che la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha agito quale società cessionaria del credito Iva versato il 18 luglio 2011, il termine di decadenza non poteva che decorrere dalla data di versamento dell'imposta ; sotto questi specifici profili, la decisione del giudice tributario di appello non è in linea con la giurisprudenza di questa Corte sopra richiamata, in quanto ha affermato che il termine per la richiesta di rimborso decorreva proprio dal momento del primo diniego, non essendo anteriormente in vita alcun diritto da fare valere, quando, peraltro, oggetto dell'impugnazione non era il diniego di cui al provvedimento del 20 giugno 2014, quanto piuttosto il diniego espresso del 26 giugno 2016;ed infatti, gli stessi giudici di secondo grado danno atto, a pag. 1 della sentenza impugnata, che il diniego oggetto di impugnazione era quello che aveva fatto seguito all'istanza di rimborso presentata dalla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].. 3. Per le ragioni di cui sopra, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnatadeve essere cassata. In questa sede, peraltro, la vertenza può essere decisa anche nel merito, exart. 384 cod. proc. civ.,non essendo necessari altri accertamenti in fatto , con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. 3.1Le spese di lite dei giudizi di m erito , tenuto conto dell a natura della questione trattata, vanno interamente compensate fra le parti, mentre la società controricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, sostenute dalla Agenzia ricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo ricorso e rigetta il primo ; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e, decidendo la causa nel merito, dichiara inammissibile il ricorso depositato dalla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in data 27 ottobre 2015 avverso il diniego espresso datato 26 giugno 2016 davanti la Commission