CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20817/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] natck a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] -V avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che i primi due motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge in relazione agli artt. 633 e 639 cod. pen. e il vizio di motivazione, sono inammissibili, perché, con atto d'appello, la ricorrente non deduceva specificamente le doglianze proposte in tal sede in esame (v. di recente, Sez. 2, n. 7532 del 25/11/2025, dep. 2026. Iacobini, Rv. 289470 - 01, secondo cui è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si introduce, per la prima volta, una questione non dedotta in appello e non rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, riguardando "punti" della decisione ormai sottratti al sindacato giurisdizionale, avendo essi acquisito stabilità in forza del principio del tantum devolutum quantum appellatum), ciò che risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello proposta nella gravata sentenza; [OSCURATO:PERSONA] che i motivi terzo e quarto - con cui si duole di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 54 e 131 bis cod. pen., sono inammissibili, perché aspecifici, eludendo la ricorrente il confronto, critico ed effettivo, con la motivazione. La Corte d'appello ha, infatti, applicato correttamente il principio di diritto a mente del quale «l'abusiva occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo; ne consegue che la stessa può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa». (Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Pg. c. Tortorici, Rv. 278520 - 01). Anche il motivo relativo all'invocata causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., è formulato in via del tutto assertiva, non deducendo la ricorrente quale specifico e decisivo elemento, in ipotesi ignorato, renderebbe illogica la motivazione resa sul punto che pone, invece, quale ragione ostativa, la gravità del fatto, alla luce dei tre anni in cui la condotta di occupazione abusiva si è protratta, in tal modo rendendo adeguate ragioni circa la ritenuta non tenuità dell'offesa (v. ad es., Sez. 3, n. 50782 del 26/09/2019, Bordoni, Rv. 277674 - 01; Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 /713 P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (13.1A-tc,