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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 ottobre 2022

Cassazione n. 45514/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Bari dichiarava non luogo a provvedere in ordine al reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Foggia che aveva respinto l'istanza di liberazione anticipata per il semestre 3/10/2016 - 3/4/2017.

Il Tribunale rilevava che il condannato era stato scarcerato per espiazione della pena.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge.

Strambelli non era stato scarcerato per espiazione della pena ma per sospensione dell'esecuzione della pena detentiva disposta dal Pubblico Ministero, residuando una pena da espiare di oltre un anno di reclusione.

L'interesse alla decisione, quindi, sussisteva.

3. Nella requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Sorveglianza, il ricorrente non è stato scarcerato per integrale espiazione della pena - circostanza che avrebbe reso priva di interesse la decisione in tema di liberazione anticipata - ma in forza di sospensione dell'esecuzione disposta dal pubblico ministero.

Il decreto del pubblico ministero indica che il condannato deve ancora espiare la pena di anni uno, mesi due e giorni sedici di reclusione.

Permanendo l'interesse alla decisione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Bari, che affronterà nel merito il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Bari.

Così deciso il 27 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Bari dichiarava non luogo a provvedere in ordine al reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Foggia che aveva respinto l'istanza di liberazione anticipata per il semestre 3/10/2016 - 3/4/2017. Il Tribunale rilevava che il condannato era stato scarcerato per espiazione della pena. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge. Strambelli non era stato scarcerato per espiazione della pena ma per sospensione dell'esecuzione della pena detentiva disposta dal Pubblico Ministero, residuando una pena da espiare di oltre un anno di reclusione. L'interesse alla decisione, quindi, sussisteva. 3. Nella requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Sorveglianza, il ricorrente non è stato scarcerato per integrale espiazione della pena - circostanza che avrebbe reso priva di interesse la decisione in tema di liberazione anticipata - ma in forza di sospensione dell'esecuzione disposta dal pubblico ministero. Il decreto del pubblico ministero indica che il condannato deve ancora espiare la pena di anni uno, mesi due e giorni sedici di reclusione. Permanendo l'interesse alla decisione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Bari, che affronterà nel merito il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Bari. Così deciso il 27 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45514/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris