CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 gennaio 2021
Cassazione n. 24595/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CL), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino emessa in data 08/01/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Asti in composizione monocratica del 08/03/2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per il delitto di cui all'art. 483 cod. pen., in Asti, il 14/01/2015. 2. In data 10/03/2021 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità inutilizzabilità e decadenza, in riferimento all'art. 23 d.l. 176/2020, ai sensi dell'art. 606, lett. c) cod. proc. pen., in quanto la difesa aveva inviato memoria in data 28/12/2020, con cui chiedeva di procedere con discussione orale, avendo la Corte territoriale rilevato l'erroneità dell'indirizzo pec a cui la memoria era stata inviata; benché con circolare della Presidente della Corte territoriale fossero stati indicati, ai sensi delle legge 176/2020, indirizzi pec a cui inviare istanze e memorie diversi da quello utilizzato dalla difesa, detta circolare indicava la data del 11/01/2021 quale decorrenza per l'utilizzazione di detti indirizzi, con conseguente erronea dichiarazione di inutilizzabilità dei motivi nuovi; 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in quanto la motivazione con cui non è stata concessa la conversione della pena detentiva nella corrispondente sanzione pecuniaria risulta del tutto in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, con particolare riferimento alle condizioni di vita familiare e sociale dell'imputato, ma non con riferimento a quelle economiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Quanto al primo motivo, va ricordato che la sentenza impugnata ha dato atto come, sin dalla data del 09/11/2020, il DGSIA avesse comunicato gli indirizzi pec degli uffici giudiziari a cui le parti avrebbero dovuto inviare atti, istanze e memorie, ai sensi dell'art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176; nel caso in esame, al contrario, l'istanza di trattazione orale del processo e la memoria difensiva ex art. 121 cod. proc. pen. erano state inviate dalla difesa in data 21/12/2020 ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quelli comunicati. Come già affermato da questa Corte regolatrice, in tema di disciplina emergenziale a seguito della pandemia da Covid-19, la trasmissione dei motivi nuovi, nel caso di specie contenenti anche la richiesta di trattazione orale, è colpita da inammissibilità qualora tale trasmissione sia avvenuta ad una casella di posta elettronica non indicata nel citato provvedimento direttoriale, in quanto detta causa di inammissibilità è prevista dall'art. 24, comma 6-sexies, lett. e), d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (Sez. 1, n. 9887 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280738). A ciò si deve aggiungere che la difesa non ha neanche allegato la circolare del Presidente della Corte di Appello di Torino da cui risulterebbe la data del gennaio 2021 ai fini della decorrenza del termine per l'utilizzazione degli indirizzi comunicati dal DGSIA; in ogni caso, la sentenza ha anche considerato come i motivi nuovi non risultassero sottoscritti con firma digitale e che, in più, gli stessi fossero inammissibili perché del tutto nuovi (pag. 4 della sentenza impugnata). Quanto alla mancata conversione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 58 legge 689/1981, la sentenza impugnata ha ricordato come l'imputato fosse gravato da recidiva, per cui la sanzione sostitutiva non avrebbe avuto alcuna efficacia deterrente; quindi, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, la motivazione sul punto della Corte territoriale non si è basata unicamente sulle disagiate condizioni economiche dell'imputato (pag. 5 della sentenza impugnata). Su tale aspetto va ricordato che "In tema di sostituzione di pene detentive brevi con sanzioni pecuniarie, pur potendo beneficiare della sostituzione in pena pecuniaria colui che si trovi in disagiate condizioni economiche, il giudice può respingerne la richiesta nel caso in cui, sulla base di elementi di fatto, sia possibile esprimere un giudizio sulla solvibilità del reo con prognosi negativa in ordine alla capacità di adempiere." (Sez. 3, n. 39495 del 19/09/2008, Diop, Rv. 241323). Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 08