CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 10276/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1475/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 2000 SRL, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 16947/2021 depositata il28/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Nel 2016, [OSCURATO:PERSONA] 2000 S.r.l. conveniva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. e la Assicurazioni di Roma – [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti dall’automobile di [OSCURATO:PERSONA], in seguito al sinistro avvenuto il 13 maggio 2014. Esponeva, in particolare, che, avendo subito un tamponamento da parte di un autobus di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]., la Moscati domandava in via stragiudiziale alla ADR il ristoro dei danni subiti dalla sua autovettura in conseguenza dell’urto e, per alcuni giorni, lasciava il veicolo a disposizione dell’assicurazione, affinché fossero svolte le operazioni di accertamento dei danni subiti. La società attrice deduceva, poi, che, riscontrati dei ritardi nell’esecuzione della perizia e avendo necessità di utilizzare il mezzo, la Moscati la incaricava di provvedere alla riparazione dell’automobile, cedendole in contropartita il credito risarcitorio vantato nei confronti della compagnia assicurativa. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Roma, con la sentenza n. 14047/2019, dichiarava l’improcedibilità della domanda. In particolare, rilevava che la condotta della signora Moscati contrastava con le previsioni degli artt. 145 e 148 C.d.A., avendo ella provveduto a riparare il veicolo prima che decorressero i 60 giorni dalla richiesta risarcitoria, concessi dalla legge per la stima dei danni lamentati. 2.Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 52611/2019, emessa ai sensi dell’art. 281 sexies, ha rigettato l’appello, confermando integralmente la pronuncia di primo grado. 3. Avverso tale sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] 2000 S.r.l. propone ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso la Assicurazioni di Roma – [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 4. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la nullità della sentenza d’appello poiché non resa tra le parti del giudizio – violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 2, in relazione all’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c.. Il Tribunale avrebbe erroneamente reso la sentenza di appello nei confronti della ormai cessata [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e non, invece, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., società subentrate alla prima quali litisconsorti necessari. 4.1. Con il s econdo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2712 c.c. – omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.. 4.2. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorren te censura la violazione e falsa applicazione del Codice delle [OSCURATO:PERSONA], artt. 145, co. 1 e 148, co. 1 e 3, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.. 5.Il ricorso è improcedibile. Risulta dal ricorso (cfr. pag. 1) che la sentenza impugnata sia stata notificata al ricorrente, in data 2 novembre 2021, ma non risulta, nel fascicolo d’ufficio, depositata la relata di notifica della sentenza. In calce al rico rso si indica il deposito della sola copia autentica della sentenza, ma non anche della relazione di notificazione della stessa. Non risulta poi rispettata la c.d. prova di resistenza (notifica del ricorso nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazionedella sentenza). In tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata e il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, deve applicarsi la sanzione dell'improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità (Cass.n. 14360/2021). 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 1.500, oltre 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 1