CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 15224/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel procedimento a carico del medesimo avverso la sentenza del 21/01/2020 della corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 gennaio 2020, la corte di appello di Ancona confermava la sentenza del 20 marzo 2018 del tribunale di Ancona, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, con rito abbreviato, in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 5 del DPR 309/90. 2. Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un solo motivo di impugnazione. 3. Deduce i vizi di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla aggravante di cui all'art. 80 lett. g) del DPR 309/90, che sarebbe insussistente, siccome inerente solo alle condotte di offerta e cessione di droga, mentre nel caso di specie rileverebbe solo la condotta di detenzione a fini di spaccio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Va premesso che a fronte di una rubrica con cui si invocano tutti i possibili vizi di motivazione, nello sviluppo del motivo proposto si lamenta la mancanza di motivazione circa la riconosciuta aggravante. Motivazione invero sussistente, seppur implicitamente desumibile dal contesto, chiaro, della sentenza impugnata, alla luce del principio per cui, in relazione ai requisiti della motivazione in genere, la sentenza costituisce un tutto coerente ed organico, con la conseguenza che, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di un valido percorso giustificativo, ogni punto non può essere autonomamente considerato, dovendo essere posto in relazione agli altri; con la conseguenza che la ragione di una determinata statuizione può anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (v. Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012 (dep. 2013), Pg in proc. Spezzacatena e altri; Rv. 255096, conf. Sez. 5, n. 8411 del 21/5/1992, Chirico ed altri, Rv. 191487). In proposito, la corte di appello, dapprima, ha rilevato che in primo grado era stata riconosciuta l'aggravante di cui all'art. 80 lett. g) DPR 309/90, essendo stato ritenuto il fatto come commesso all'interno di un ospedale, atteso che era emerso - dalla lettura di messaggi tra l'imputato e altro soggetto presente in struttura ospedaliera - come fosse in corso un incontro presso tale nosocomio, finalizzato alla vendita di stupefacenti, tanto che il ricorrente veniva effettivamente rinvenuto all'interno del medesimo. Quindi, ha evidenziato come fosse intercorsa oltre alla condotta, consumata, di detenzione a fini di spaccio, anche una vera e propria offerta in vendita attraverso i citati messaggi. Cosicchè, emerge l'individuazione dei requisiti integranti l'aggravante in parola, con riferimento alla offerta di sostanza operata all'interno dell'ospedale, in linea con l'indirizzo per cui, in tema di circostanza aggravante prevista dall'art. 80, comma primo, lett. g), D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il requisito della "prossimità" ad uno dei luoghi indicati dalla norma in cui deve avvenire l'offerta o la cessione della sostanza stupefacente, attiene alla contiguità fisica e al 2 Ap posizionamento topografico dell'agente dedito allo spaccio in un luogo che consente l'immediato accesso alle droghe alle persone che lo frequentano (Sez. 4, n. 51957 del 24/11/2016 Rv. 268780 - 01). 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]