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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 febbraio 2026

Cassazione n. 29524/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

'ordinanza del 25/02/2026 del Tribunale di sorveglianza di Milanonel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con ordinanza emessa in data 25 febbraio 2026 il Tribunale disorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalProcuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano avverso il decreto concui il magistrato di sorveglianza, in data 10 novembre 2025, aveva concesso unpermesso premio al detenuto [OSCURATO:PERSONA].Secondo il Tribunale di sorveglianza, quel provvedimento era meramentereiterativo di quello emesso in data 17 ottobre 2025, con cui il Magistrato disorveglianza aveva già concesso al detenuto un primo permesso premio,effettuando in quell'atto la valutazione dei presupposti di ammissibilità e dimerito, che nel secondo provvedimento erano stati solo richiamati conmotivazione per relationem.

Il pubblico ministero non aveva impugnato quelprimo provvedimento per cui, avendo fatto acquiescenza a quella valutazione,non poteva contestarla solo a causa dell'emissione di un altro provvedimentofondato sui medesimi presupposti, risultando altrimenti violati i termini previstiper l'impugnazione del singolo, precedente provvedimento.2.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblicapresso il Tribunale di Milano, articolando un unico motivo con il quale ne lamental'erroneità.Secondo il pubblico ministero impugnante, il suo ricorso è legittimo etempestivo, non potendo i termini per l'impugnazione essere fatti decorreredall'emissione di un provvedimento precedente.

L'acquiescenza a quel primoprovvedimento, poi, non osta alla presentazione di un reclamo avversosuccessive concessioni di permessi premio, anche se basati sui medesimipresupposti, essendo ogni provvedimento concessorio autonomo e non creandosialcun vincolo di giudicato in relazione ad una precedente decisione adottata inbase ad essi.3.

Il ricorso può essere trattato nella forma de plano, ai sensi dell'art. 610,comma 5-bis, cod. proc. pen., e deve essere dichiarato inammissibile ai sensidell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in quanto presentato da unsoggetto non legittimato.L'art. 678, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce che «le funzioni di pubblicoministero sono esercitate, davanti al tribunale di sorveglianza, dal procuratoregenerale presso la corte di appello», mentre il Procuratore della Repubblicapresso il Tribunale esercita tale funzioni solo davanti al magistrato disorveglianza.

Conseguentemente, quest'ultimo non è legittimato a proporreimpugnazione avverso un provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza,non potendo esercitare in questa sede le sue funzioni, ed il ricorso proposto èinammissibile.Questa Corte ha, infatti, stabilito che «Spetta al Procuratore Generale dellaRepubblica presso la Corte d'appello, in quanto pubblico ministero istituito pressoil Tribunale di sorveglianza, la legittimazione a proporre impugnazione avverso iprovvedimenti del predetto organo giurisdizionale» (Sez. 1, n. 5394 del13/01/2010, Rv. 246317)4.

Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertantoessere dichiarato inammissibile.

La natura pubblica della parte ricorrente ostaalla condanna alle spese processuali, in deroga agli ordinari principi in materia disoccombenza (vedi Sez.

U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo,Rv. 271650) P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso il 10 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'ordinanza del 25/02/2026 del Tribunale di sorveglianza di Milanonel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con ordinanza emessa in data 25 febbraio 2026 il Tribunale disorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalProcuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano avverso il decreto concui il magistrato di sorveglianza, in data 10 novembre 2025, aveva concesso unpermesso premio al detenuto [OSCURATO:PERSONA].Secondo il Tribunale di sorveglianza, quel provvedimento era meramentereiterativo di quello emesso in data 17 ottobre 2025, con cui il Magistrato disorveglianza aveva già concesso al detenuto un primo permesso premio,effettuando in quell'atto la valutazione dei presupposti di ammissibilità e dimerito, che nel secondo provvedimento erano stati solo richiamati conmotivazione per relationem. Il pubblico ministero non aveva impugnato quelprimo provvedimento per cui, avendo fatto acquiescenza a quella valutazione,non poteva contestarla solo a causa dell'emissione di un altro provvedimentofondato sui medesimi presupposti, risultando altrimenti violati i termini previstiper l'impugnazione del singolo, precedente provvedimento.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblicapresso il Tribunale di Milano, articolando un unico motivo con il quale ne lamental'erroneità.Secondo il pubblico ministero impugnante, il suo ricorso è legittimo etempestivo, non potendo i termini per l'impugnazione essere fatti decorreredall'emissione di un provvedimento precedente. L'acquiescenza a quel primoprovvedimento, poi, non osta alla presentazione di un reclamo avversosuccessive concessioni di permessi premio, anche se basati sui medesimipresupposti, essendo ogni provvedimento concessorio autonomo e non creandosialcun vincolo di giudicato in relazione ad una precedente decisione adottata inbase ad essi.3. Il ricorso può essere trattato nella forma de plano, ai sensi dell'art. 610,comma 5-bis, cod. proc. pen., e deve essere dichiarato inammissibile ai sensidell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in quanto presentato da unsoggetto non legittimato.L'art. 678, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce che «le funzioni di pubblicoministero sono esercitate, davanti al tribunale di sorveglianza, dal procuratoregenerale presso la corte di appello», mentre il Procuratore della Repubblicapresso il Tribunale esercita tale funzioni solo davanti al magistrato disorveglianza. Conseguentemente, quest'ultimo non è legittimato a proporreimpugnazione avverso un provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza,non potendo esercitare in questa sede le sue funzioni, ed il ricorso proposto èinammissibile.Questa Corte ha, infatti, stabilito che «Spetta al Procuratore Generale dellaRepubblica presso la Corte d'appello, in quanto pubblico ministero istituito pressoil Tribunale di sorveglianza, la legittimazione a proporre impugnazione avverso iprovvedimenti del predetto organo giurisdizionale» (Sez. 1, n. 5394 del13/01/2010, Rv. 246317)4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertantoessere dichiarato inammissibile. La natura pubblica della parte ricorrente ostaalla condanna alle spese processuali, in deroga agli ordinari principi in materia disoccombenza (vedi Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo,Rv. 271650) P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso il 10 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]
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