CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 03476/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 settembre 2023 il Tribunale del riesame di Roma ha confermato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] SU il decreto di sequestro preventivo, ex art. :321, commi 1 e 2, cod. pen., della somma in contanti di euro 300.000, in relazione alla contestazione del reato di riciclaggio. 2. Avverso il predetto provvedimento [OSCURATO:PERSONA] SU, tramite il suo difensore, ricorre per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2.1 A tal fine deduce un unico motivo di ricorso per violazione di legge relativamente agli artt.325 e 321 cod. proc. pen., per insussistenza dei requisisti di legge necessari per emettere il provvedimento cautelare reale, nonché il vizio di motivazione, sub specie di motivazione apparente, del provvedimento di rigetto impugnato. In particolare, si evidenzia l'assenza della concreta individuazione del reato presupposto, dato che i giudici della cautela si sarebbero limitati a descrivere un'ipotesi astratta di reato, nella specie presunte evasioni fiscali da parte della società [OSCURATO:PERSONA] di proprietà del padre del ricorrente, senza tuttavia indicare gli elementi concreti su cui fondare tale ipotesi. Non vi sarebbe, inoltre, una compiuta e chiara motivazione in ordine al nesse di pertinenzialità tra la fattispecie illecita oggetto di contestazione ed il bene sequestrato, posto che le somme di denaro ben potrebbero appartenere anche a soggetto terzo estraneo al reato. Il vizio di motivazione, infine, andrebbe individuato nel fatto che il G.I.P. non sviluppa una motivazione autonoma circa la sussistenza dei presupposti di legge ai fini della convalida del sequestro preventivo, ma si sarebbe limitato ad utilizzare formule di stile ed espressi rinvii ad altri atti, così realizzando una motivazione sostanzialmente apparente, che il Tribunale del riesame avrebbe omesso di rilevare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile sotto diversi profili. 2. In primo luogo, si osserva che il ricorrente risulta essere privo di un interesse concreto ed attuale all'impugnazione del provvedimento cautelare di sequestro in quanto, secondo la ricostruzione della vicenda resa da lui stesso agli investigatori nel corso del sequestro, egli non sarebbe il titolare dell'ingente somma di denaro rinvenuta sull'automobile da lui condotta, riconducibile, sempre a suo dire, alla società [OSCURATO:PERSONA] di proprietà del padre; di conseguenza [OSCURATO:PERSONA] SU non avrebbe, perciò, interesse alla restituzione del bene sottoposto al vincolo cautelare. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n.3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545-01), che qui si intende ribadire, si ritiene che: "L'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro. (In motivazione, la Corte ha precisato che è onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, idonea a consentire la restituzione del bene in proprio favore)". Nel caso di specie, il ricorso non motiva alcunché in ordine all'interesse alla restituzione del bene in sequestro, anzi lamenta che "..nessun controllo risulta essere stato effettuato in concreto sulla probabile provenienza della somma di denaro e la sua riconducibilità alla [OSCURATO:PERSONA], di cui l'odierno indagato e dipendente nonché figlio del titolare", così ribandendo la versione dell'estraneità del ricorrente rispetto al denaro sequestrato. 3. Pur essendo assorbente questo primo profilo di inammissibilità, si rileva, altresì, in termini generali, che nella nozione di "violazione di legge", per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. avverso i provvedimenti cautelari reali, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non la contraddittorietà o l'illogicità manifesta della stessa, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. E) dell'art. 606 stesso codice (Sezioni Unite, n. 5876 del 28/01/2004, Ferazzi, Rv.226710-01; seguite da Sezione 6, n. 7472, del 21/1/2009, Vespoli, Rv. 242916-01; Sezione 5, n. 35532 del 25/6/2010, Angelini, Rv. 248129-01; Sezione 1, n. 6821 del 31/1/2012, Chiesi, Rv. 252430-01; Sezione 3, n. 4919 del 14/7/2016, Faiella, Rv. 269296 - 01; Sezione 2, n. 5807 del 18/1/2017, Zaharia, Rv. 269119-01; Sezione 6, n. 4857 del 14/11/2018, Sindoca, n. m.). Nel caso di specie, l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma viene impugnata sia per violazione di legge, per insussistenza dei requisiti di legge necessari per emettere il provvedimento cautelare reale, sia per il vizio di motivazione, sub specie di motivazione apparente, del provvedimento di rigetto impugnato. In particolare, si eccepisce, quanto al fumus cautelare, l'assenza della concreta individuazione del reato presupposto del contestato delitto di riciclaggio. In ordine a quest'ultima doglianza, va comunque ribadito, relativamente all'individuazione del reato presupposto nel delitto di riciclaggio, quanto affermato, anche di recente, dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. tra le altre Sez.2, n.16012 del 14/03/2023, Rv.284522-01), secondo cui: "Integra il delitto di riciclaggio la condotta idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di una rilevante somma di denaro, qualora, per il luogo e le modalità dell'occultamento, possa ritenersi certa la sua provenienza illecita, non essendo necessario, a tal fine, l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, della sua esatta tipologia e dei suoi autori, posto che il giudice può affermarne l'esistenza attraverso prove logiche. (Fattispecie relativa al rinvenimento della somma di oltre un milione e mezzo di euro in contanti, occultata, in uno a sostanza stupefacente, all'interno di un automezzo nella disponibilità dell'imputato, gravato da precedenti specifici, che non aveva saputo indicarne la provenienza)". Tale principio trova applicazione, a maggior ragione, in sede cautelare, essendo in tale ambito sufficiente la sussistenza di gravi indizi di reato, nel caso di specie rinvenibili, secondo comuni massime di esperienza. / Il Tribunale del riesame, peraltro sempre sulla scorta delle dichiarazioni rese dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] SU, ha ritenuto che il denaro sottoposto a sequestro ex art 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen., potesse essere riconducibile a probabili illeciti fiscali della società [OSCURATO:PERSONA] di proprietà del padre Wentong SU, di cui sono dipendenti sia il ricorrente sia la convivente [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto che Wentong SU risulta gravato da pregiudizi di polizia anche per il reato di dichiarazioni fiscali fraudolente mediante uso di fatture inesistenti, proprio in relazione all'attività della società [OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza impugnata, ha, perciò, indicato quantomeno la tipologia del reato presupposto, fondandosi su elementi indiziari emergenti nella fase delle indagini e non contraddetti da elementi probatori di segno contrario. Si tratta, quindi, di motivazioni congrue in relazione al quadro indiziario a disposizione, nonché prive di manifesti vizi logici, tali perciò da non poter, in ogni caso, integrare il lamentato vizio di motivazione, circoscritto al limitato perimetro individuato dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte citata sopra. 4. Per tutte le considerazioni fin qui esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de