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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 dicembre 1974

Cassazione n. 08792/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/12/1974 avverso l'ordinanza del 24/05/2021 del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sete le conclusioni del PG .6t•FJOtteeca.kn axt. coLta-t) rey( t‘,Q DC:t .9<t‘csahn-z N\V" [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 24 maggio 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha respinto la domanda introdotta da [OSCURATO:PERSONA], tesa ad ottenere l'affidamento in prova ai servizi sociali. 1.1 In motivazione si evidenzia che: a) nonostante le precedenti esperienze di sottoposizione a misure alternative, il Risoli ha commesso nel marzo del 2018 la grave rapina per cui è in espiazione e ciò è un preciso indicatore di pericolosità sociale: b) non vi è una concreta indicazione di progressi trattannentali in punto di rivisitazione critica e ciò, ferma restando l'assenza di sanzioni disciplinari, fa propendere per una necessaria graduvoetà nell'accesso ai benefici penitenziari.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione del provvedimento. 2.1 In sintesi si afferma che la ricaduta nel reato è stata occasionale, che il precedente affidamento in prova aveva avuto esito positivo, che il Risoli ha reso ampia confessione, che in carcere ha sempre tenuto un comportamento corretto.

A fronte di simili dati, il Tribunale non ha ritenuto idonea la proposta lavorativa in modo apodittico e non ha considerato gli aspetti positivi in punto di giudizio sulla personalità.

3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Ed invero, va osservato che il nucleo centrale del percorso argomentativo di rigetto dell'istanza è rappresentato dalla considerazione di perdurante pericolosità sociale del soggetto recluso, tale da non consentire la formulazione di prognosi favorevole ai sensi dell'art. 47 co.2 ord.pen., in punto di assicurazione dal pericolo di reiterazione.

Sul punto, se è vero che è onere del Tribunale compiere una verifica esaustiva dei pretesi indicatori di permanente antisocialità (in tal senso v.

Sez.

I n. 31809 del 9.7.2009, rv 244332 ove si è precisato che la gravità del reato commesso non è di per sè sola ostativa alla concessione der beneficio) nel caso in esame tale verifica risulta realizzata.

Il Tribunale ha infatti manifestato un complessivo giudizio negativo sulla personalità del richiedente, alimentato non soltanto dalla gravità del reato in espiazione ma basato sul fatto che la ulteriore condotta illecita è stata posta in essere nonostante la recente sottoposizione a misura alternativa.

In tal senso, la valutazione non può dirsi irragionevole e le doglianze del ricorrente non consentono di individuare un reale vizio argomentativo della decisione. 3.2 Va peraltro ricordato che è costante l'insegnamento per cui la stessa emersione di indici di ravvedimento (nel caso in esame non riscontrati in modo compiuto) non è di per sè determinante ai fini dell'accesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova (basata sulla obbligatoria constatazione dell'assenza del pericolo di recidiva) dovendosi tener conto della opportuna progressività e gradualità dei risultati del trattamento (v.

Sez.

I n. 15064 del 6.3.2003, rv 224029).

Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in data 8 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/12/1974 avverso l'ordinanza del 24/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sete le conclusioni del PG .6t•FJOtteeca.kn axt. coLta-t) rey( t‘,Q DC:t .9<t‘csahn-z N\V" [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 24 maggio 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha respinto la domanda introdotta da [OSCURATO:PERSONA], tesa ad ottenere l'affidamento in prova ai servizi sociali. 1.1 In motivazione si evidenzia che: a) nonostante le precedenti esperienze di sottoposizione a misure alternative, il Risoli ha commesso nel marzo del 2018 la grave rapina per cui è in espiazione e ciò è un preciso indicatore di pericolosità sociale: b) non vi è una concreta indicazione di progressi trattannentali in punto di rivisitazione critica e ciò, ferma restando l'assenza di sanzioni disciplinari, fa propendere per una necessaria graduvoetà nell'accesso ai benefici penitenziari. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione del provvedimento. 2.1 In sintesi si afferma che la ricaduta nel reato è stata occasionale, che il precedente affidamento in prova aveva avuto esito positivo, che il Risoli ha reso ampia confessione, che in carcere ha sempre tenuto un comportamento corretto. A fronte di simili dati, il Tribunale non ha ritenuto idonea la proposta lavorativa in modo apodittico e non ha considerato gli aspetti positivi in punto di giudizio sulla personalità. 3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Ed invero, va osservato che il nucleo centrale del percorso argomentativo di rigetto dell'istanza è rappresentato dalla considerazione di perdurante pericolosità sociale del soggetto recluso, tale da non consentire la formulazione di prognosi favorevole ai sensi dell'art. 47 co.2 ord.pen., in punto di assicurazione dal pericolo di reiterazione. Sul punto, se è vero che è onere del Tribunale compiere una verifica esaustiva dei pretesi indicatori di permanente antisocialità (in tal senso v. Sez. I n. 31809 del 9.7.2009, rv 244332 ove si è precisato che la gravità del reato commesso non è di per sè sola ostativa alla concessione der beneficio) nel caso in esame tale verifica risulta realizzata. Il Tribunale ha infatti manifestato un complessivo giudizio negativo sulla personalità del richiedente, alimentato non soltanto dalla gravità del reato in espiazione ma basato sul fatto che la ulteriore condotta illecita è stata posta in essere nonostante la recente sottoposizione a misura alternativa. In tal senso, la valutazione non può dirsi irragionevole e le doglianze del ricorrente non consentono di individuare un reale vizio argomentativo della decisione. 3.2 Va peraltro ricordato che è costante l'insegnamento per cui la stessa emersione di indici di ravvedimento (nel caso in esame non riscontrati in modo compiuto) non è di per sè determinante ai fini dell'accesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova (basata sulla obbligatoria constatazione dell'assenza del pericolo di recidiva) dovendosi tener conto della opportuna progressività e gradualità dei risultati del trattamento (v. Sez. I n. 15064 del 6.3.2003, rv 224029). Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 8 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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