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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2024

Cassazione n. 06648/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Adouli ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, indicata in epigrafe, con la quale è stata in parte riformata, con rideterminazione della pena e conferma nel resto, quella del Tribunale di quella città di condanna del predetto per concorso in un tentativo di furto aggravato in abitazione (in Caste! Maggiore il 27/7/2022); ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), le doglianze inerendo al trattamento sanzionatorio, viceversa giustificato dai giudici del merito con argomentazioni che non evidenziano alcuno dei vizi deducibili in sede di legittimità; rilevato, in particolare, che la Corte territoriale ha, contrariamente a quanto asserito in ricorso, valorizzato precisi elementi per fondare il proprio giudizio di congruità [violazione di misure cautelari, inosservanza delle norme sugli stranieri, denuncia per altri tre reati (un furto e due ipotesi in materia di stupefacenti), scarsissima resipiscenza; fase avanzata della condotta criminosa nel momento in cui la stessa è stata interrotta; che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Adouli ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, indicata in epigrafe, con la quale è stata in parte riformata, con rideterminazione della pena e conferma nel resto, quella del Tribunale di quella città di condanna del predetto per concorso in un tentativo di furto aggravato in abitazione (in Caste! Maggiore il 27/7/2022); ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), le doglianze inerendo al trattamento sanzionatorio, viceversa giustificato dai giudici del merito con argomentazioni che non evidenziano alcuno dei vizi deducibili in sede di legittimità; rilevato, in particolare, che la Corte territoriale ha, contrariamente a quanto asserito in ricorso, valorizzato precisi elementi per fondare il proprio giudizio di congruità [violazione di misure cautelari, inosservanza delle norme sugli stranieri, denuncia per altri tre reati (un furto e due ipotesi in materia di stupefacenti), scarsissima resipiscenza; fase avanzata della condotta criminosa nel momento in cui la stessa è stata interrotta; che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere es
Sentenza Cassazione n. 06648/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris