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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021

Cassazione n. 46492/2021

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Benevento in data 10 gennaio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625 n. 4 e 7 cod. pen., alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione ed euro mille di multa ciascuno.

2. Avverso il provvedimento descritto ricorrono gli imputati, per il tramite del difensore, deducendo vizio di motivazione in ordine alla responsabilità degli imputati non avendo, la Corte territoriale, secondo la prospettazione dei ricorrenti, risposto alle doglíanze circa la provenienza della merce sequestrata dal supermercato Eurospin, nonché circa la richiesta di ridetermìnazione del trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Si devolvono, invero, censure non consentite in sede di legittimità in quanto soltanto enunciate, senza puntuale critica delle argomentazioni poste fondamento della decisione impugnata, risultando dunque, aspecifiche e soltanto enunciate.

Tanto, a fronte di motivazione puntuale e congrua non manifestamente illogica, quanto alla responsabilità degli imputati, trovati in possesso della refurtiva, nonché quanto alla Vaglia, riconosciuta mentre il correo si trovava a bordo della vettura in attesa dei complici.

Anche in punto di trattamento sanzionatorío, si osserva che la motivazione non manifestamente illogica della Corte territoriale, non è attinta da critica puntuale, risultando questa fondata sui precedenti penali da cui gli imputati sono gravati, dunque, sulla negativa personalità degli stessi, tenuti in considerazione per giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche correttamente (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826: nel senso che in tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi delle generiche, tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali perché in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità).

4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi proposti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Benevento in data 10 gennaio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625 n. 4 e 7 cod. pen., alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione ed euro mille di multa ciascuno. 2. Avverso il provvedimento descritto ricorrono gli imputati, per il tramite del difensore, deducendo vizio di motivazione in ordine alla responsabilità degli imputati non avendo, la Corte territoriale, secondo la prospettazione dei ricorrenti, risposto alle doglíanze circa la provenienza della merce sequestrata dal supermercato Eurospin, nonché circa la richiesta di ridetermìnazione del trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Si devolvono, invero, censure non consentite in sede di legittimità in quanto soltanto enunciate, senza puntuale critica delle argomentazioni poste fondamento della decisione impugnata, risultando dunque, aspecifiche e soltanto enunciate. Tanto, a fronte di motivazione puntuale e congrua non manifestamente illogica, quanto alla responsabilità degli imputati, trovati in possesso della refurtiva, nonché quanto alla Vaglia, riconosciuta mentre il correo si trovava a bordo della vettura in attesa dei complici. Anche in punto di trattamento sanzionatorío, si osserva che la motivazione non manifestamente illogica della Corte territoriale, non è attinta da critica puntuale, risultando questa fondata sui precedenti penali da cui gli imputati sono gravati, dunque, sulla negativa personalità degli stessi, tenuti in considerazione per giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche correttamente (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826: nel senso che in tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi delle generiche, tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali perché in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità). 4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi proposti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]