CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 09794/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila confermava l’anteriore provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Pescara, che aveva disposto darsi esecuzione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato, ordinata in sede di condanna per i delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso, lesione personale, violazione di domicilio, danneggiamento, rapina, estorsione tentata, nonché in materia di armi e traffico di stupefacenti. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nel motivo unico, qui riassunto a norma dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Contesta che il giudizio di pericolosità sociale sia stato ancorato alla mera gravità dei reati commessi, in assenza di esaustiva e convincente valutazione, in termini di attualità e concretezza, dei profili inerenti la pericolosità sociale. Nella parte dedicata a tale disamina l’ordinanza impugnata sarebbe incorsa in errori e fraintendimenti, avendo ignorato la risalenza dei commessi reati (la consumazione si sarebbe arrestata all’anno 2015), avendo a torto supposto che egli fosse privo di stabile domicilio, avendo acriticamente recepito l’indicazione della competente Direzione distrettuale antimafia circa il perdurante suo inserimento all’interno della criminalità organizzata di matrice nigeriana. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe, altresì, indebitamente trascurato gli esiti del percorso rieducativo compiuto in carcere e il percorso di revisione critica così validamente intrapreso. Né il difetto di permesso di soggiorno sarebbe elemento capace, di per sé, di inficiarne la pregnanza. Sarebbe stata, poi, totalmente pretermessa la memoria difensiva, documentante lo svolgimento di stabile attività lavorativa. L’ordinanza impugnata sarebbe, in ultimo, viziata perché adottata senza attendere la definizione del procedimento amministrativo di riesame della domanda di protezione internazionale, il cui riconoscimento rappresenterebbe elemento ostativo all’espulsione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato, alla stregua delle considerazioni che seguono. 2. La pericolosità sociale, rilevante ai fini dell’applicazione di una misura di sicurezza personale, consiste nel pericolo di commissione di nuovi reati da parte del soggetto interessato, che deve essere valutato alla luce dei parametri desumibili dall’art. 133 cod. pen. (tra le molte, Sez. 1, n. 50164 del 16/05/2017, Carrara, Rv. 271404-01), tenuto conto dunque sia della gravità dei commessi reati sia della capacità a delinquere, quest’ultima desunta anche da fatti successivi quali il comportamento manifestato durante e dopo l’esecuzione della pena (da ultimo, Sez. 1, n. 8242 del 27/11/2018, dep. 2019, Morreale, Rv. 274918-01) e ogni altro fattore dotato di adeguata valenza prognostica. Tali principi valgono anche con riguardo alla misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato, ai sensi dell’art. 235 cod. pen. (o di disposizioni speciali), la cui adozione, e successiva eseguibilità, postula un giudizio di attualità della pericolosità sociale, da compiersi non solo in chiave retrospettiva (ossia guardando alla quantità, gravità e datazione dei commessi reati), quanto, e maggiormente, in proiezione attuale, calibrata sul rischio di reiterazione ulteriore di condotte criminose; rischio misurato, esso stesso, sugli anzidetti parametri ex art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 23101 del 18/05/2020, Jriji, Rv. 279388-01). L’espulsione dal territorio dello Stato deve dunque avere corso, in presenza delle ulteriori condizioni di legge, nei confronti dello straniero socialmente pericoloso, così identificato, titolare o meno del permesso di soggiorno (Sez. 5, n. 1953 del 29/11/2018, dep. 2019, Neagu, Rv. 274439-01; Sez. 3, n. 6707 del 12/01/2016, Caushi, Rv. 266276-01; Sez. 1, n. 34562 del 12/06/2007, Bajraktarevic, Rv. 237625-01), sempre che non ricorrano i divieti previsti dall’art. 19 T.U. imm. Questi ultimi, infatti, sono di portata generale, in quanto si riconnettono a prevalenti esigenze umanitarie, o di tutela della persona del condannato, o delle sue relazioni familiari, e si applicano a tutte le espulsioni giudiziali (Sez. 1, n. 40529 del 09/05/2017, Hassine, Rv. 270983-01; Sez. 6, n. 3516 del 12/01/2012, Farid, Rv. 251580-01; Sez. 3, n. 18527 del 03/02/2010, Nabil, Rv. 246974-01). 3. Il Tribunale di sorveglianza non si è discostato da tale corretta impostazione di principio e ha succintamente, ma esaustivamente, motivato al riguardo. 4. Come esattamente rilevato anche dal Procuratore generale requirente, l’ordinanza impugnata ha infatti valorizzato, in modo pertinente al giudizio da rendere, fattori precisi e congruenti, adeguatamente indicativi della persistenza della pericolosità sociale, quali i mantenuti contatti con gli ambienti di crimine organizzato di passato riferimento, l’insufficiente radicamento in Italia, gli esiti del non soddisfacenti del trattamento penitenziario, l’assenza di riferimenti esterni in grado di svolgere reale effetto contenitivo. Il ricorrente oppone a tale ragionata valutazione obiezioni controfattuali, scendendo su un piano di puro merito. Tali critiche si pongono, tuttavia, al di fuori del perimetro del sindacato che questa Corte è abilitata ad esercitare. La stessa censura di omessa considerazione della memoria difensiva appare, in questo contesto, recessiva, posto che, per giurisprudenza consolidata, essa non può essere fatta valere in sé, in sede di impugnazione di legittimità, come causa di annullamento del provvedimento impugnato, potendo la circostanza solo influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento medesimo (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578-01; Sez. 4, n. 18385 del 09/01/2018, Mascaro, Rv. 272739-01; Sez. 3, n. 5075 del 13/12/2017, dep. 2018, Buglisi, Rv. 272009-01), che il ricorrente non è riuscito comunque ad incrinare. 5. La trama del ricorso non evidenzia, del resto, reali e concreti elementi, che inducano ragionevolmente a ritenere che l’allontanamento dell’interessato dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tutelato dall’art. 8 CEDU. Non sono evidenziate, al di là della precaria ospitalità data da amici e conoscenti, relazioni socio-familiari particolarmente significative. Né sono fornite precise delucidazioni in merito all’attività lavorativa asseritamente svolta (al di là del settore merceologico di riferimento, l’enogastronomia), in ogni caso priva di ogni possibile formalizzazione stante la posizione di soggetto irregolarmente soggiornante sul territorio nazionale (l’ordinanza impugnata dà conto della concorrente espulsione, disposta dall’Autorità amministrativa). 6. Quanto, infine, alla pendenza di nuovo procedimento amministrativo volto al riconoscimento della protezione internazionale (già evidentemente, in precedenza, negata), osserva il Collegio che tale dato non è, in sé, ostativo all’esecuzione dell’espulsione a titolo di misura di sicurezza. Il giudice penale sarebbe stato, piuttosto, tenuto ad accertare in via incidentale la sussistenza dei presupposti che, alla stregua delle prospettazioni dell'interessato, potrebbero condurre a un tale riconoscimento (Sez. 1, n. 49242 del 18/05/2017, Lucky, Rv. 271449-01), ma non risulta che le ragioni ad esso sottese siano state preventivamente sottoposte al giudice di merito, così come esse non appaiono affatto illustrate nel presente ricorso. 7. La rilevata infondatezza di quest’ultimo ne determina la reiezione. Le spese processuali debbono essere poste a carico del ricorrente, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20/02/2026 [OSCURATO:PERSONA]