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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 febbraio 2023

Cassazione n. 08371/2023

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1127/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 256/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] - SEZ.DIST.LATINAn. 3309/2016 depositata i l 24/05/2016 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: CREMONESE Mauro era attinto da cartella di pagamento n. 05720140003427074001 per Iva ed altro in relazione all’a.i. 2008.

Impugnava la cartella dinanzi alla CTP di Latina, che, con sentenza n. 687/05/2015, rigettava il ricorso.

Proponeva appello dinanzi alla CTR del Lazio, che, con la sentenza epigrafata, rigettava parimenti il ricorso, disattendendo l’eccezione di mancata valida sottoscrizione dell’avviso di accertamento presupposto alla cartella e, nel merito, osservando alla lettera quanto segue: La cartella di pagamento […] è stata emessa sulla base dell'avviso di accertamento regolarmente notificato e non contestato quale responsabile in solido ai sensi degli artt. 2312 e 2315 c.c. ed in conseguenza[,] non essendo stato impugnato[,] l'atto predetto è divenuto definitivo [….

P]ertanto, la cartella di pagamento è sì atto impugnabile ma soltanto per vizi propri […,] riservando l'esame del merito solo in caso di mancata notificazione degli atti presupposti.

Il contribuente propone ricorso per cassazione con un motivo, cui resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resta intimata.

Considerato che: Preliminarmente deve, d’ufficio, rilevarsi l’inammissibilità del controricorso in quanto tardivamente notificato.

Invero, figura in atti un rinnovo di notifica effettuato il 5 giugno 2017 “via PEC, all’indirizzo di posta elettronica certificata del domiciliatario [del contribuente], Avv. [OSCURATO:PERSONA]”, sul presupposto che la notifica a mezzo del servizio postale richiesta in data 6 febbraio 2017 non era “andata a buon fine per irreperibilità del destinatario”.

Premesso che il 6 febbraio 2017 era l’ultimo giorno utile per la notificazione del controricorso, essendo il ricorso stato notificato il 27 dicembre 2016, in realtà, nel fascicolo di parte, figura la busta di restituzione della raccomandata all’“Avv. [OSCURATO:PERSONA] q. dom.tario di [OSCURATO:PERSONA]”, in “Via degli Scipioni, 25/b[,] presso studio[,] 00192 Roma (RM)”, mediante la quale la notifica del controricorso era stata effettuata, con vergata l’annotazione: “Irreperibile 10/2/17”, seguita da una sigla illeggibile.

Giusta siffatta relata, che non reca menzione di ulteriori attività, la notificazione deve reputarsi meramente tentata, ma non compiuta, e dunque sostanzialmente omessa.

In considerazione di ciò, la notifica del controricorso rinnovata via PEC solo il 5 giugno 2017 appare tardiva in quanto effettuata ben oltre il termine di scadenza di cui agli artt. 369 e 370 cod. proc. civ. Né in contrario può invocarsi, come invece fatto nell’esordio dell’atto di rinnovo di notifica, il mancato buon fine dell’originaria notifica a mezzo del servizio postale, giacché la notifica via PEC comunque sarebbe intempestiva al cospetto del principio di diritto costantemente affermato da questa Suprema Corte – sin da Sez.

U, n. 145 94 del 15/07/2016, Rv. 640441 - 01, da ultimo ribadita da Sez.

L, n. 17577 del 21/08/2020, Rv. 658886-01 –secondo cui, “in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa”.

Tanto premesso, può procedersi alla disamina del ricorso.

Con l’unico motivo di ricorso, privo di rubrica, si denuncia quanto segue.

In entrambi i giudizi di merito non è stata accertata la regolarità della notifica al contribuente dell'avviso di accertamento presupposto alla cartella.

In effetti l'Agenzia delle entrate-Ufficio di Latina non ha mai notificato tale avviso: “come si evince dal certificato storico di residenza che si allega alla presente (all. 1 fascicolo Corte di cassazione), al momento della notifica dell'avviso di accertamento in data 24/06/2013 ex art. 140 c.p.c., lo stesso [i.e., il contribuente] non risiedeva più in Latina, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 201, luogo dove è stato recapitato l'atto, bensì in Latina, Strada litoranea n. 5172.

A far data dal 06/09/2010 l'odierno attore aveva, infatti, trasferito la propria residenza, circostanza documentalmente provata. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, non ha mai avuto conoscenza dell'avviso di accertamento […].

Da rifiutare totalmente la tesi secondo la quale[,] proponendo ricorso agli atti successivi all'avviso di accertamento divenuto definitivo[,] il destinatario stesso attesti che l'atto ha raggiunto il proprio scopo […].

L'inesistenza della notifica è rilevabile ‘d'ufficio’: pertanto, pur costituendo una domanda nuova […], l'eccezione non può essere inosservata [d]all’Ecc.ma Corte di cassazione[,] che la deve rilevare autonomamente”.

Il motivo è inammissibile.

È esso stesso, infatti, a render conto della mancata proposizione della doglianza relativa alla pretesa irritualità della notifica dell’avviso di accertamento al contribuente nei gradi di merito.

Ad ogni buon conto, esso non trascrive, a finidi autosufficienza, il ricorso introduttivo del giudizio nella parte in cui siffatta doglianza avrebbe dovuto esser proposta.

Pertanto, la doglianza di cui si tratta, viepiù concernente un’ipotesi, non già di inesistenza, ma semmai di nullità della notificazione (in quanto pretesamente effettuata in luogo diverso dalla residenza del destinatario), costituisce un “novum” la cui deduzione non è ammessa nel giudizio di legittimità.

Ciò è tanto più vero a misura che si consideri come la CTR, nella sentenza impugnata, dopo essersi diffusa nel ritenere la legittimità dell’avviso sotto il profilo dell’effettiva sottoscrizione da parte di funzionario munito di valida delega, abbia accertato la regolare notificazione dello stesso, laddove espressamente afferma che, essendo la cartella stata emessa “sulla base dell’avviso di accertamento regolarmente notificato”, ne era ammessa l’impugnabilità solo per vizi propri.

Talché il contribuente –che per la prima volta solleva dinanzi a questa Suprema Corte una questione tipicamente di merito – incorre altresì in difetto di precisione, omettendo, non solo di fornire compiuti ragguagli sulla notifica in sé dell’avviso (di cui neppure trascrive la relata) e di specificare che il (non riprodotto) “certificato storico di residenza” era già stato versato quantomeno agli atti del giudizio di appello, ma altresì di allegare specifici fatti idonei a contrastare l’esito della verifica pur compiuta dalla CTR, a maggior ragione dinanzi alla contraria deduzione dell’Agenzia delle entrate, che, in controricorso, tuzioristicamente, evidenzia avere il medesimo, una volta ricevuto l’avviso, finanche presentato “in data 11.07.2013 improprie deduzioni difensive”.

Dall’inammissibilità del ricorso discende che devono dichiararsi sussistenti le condizioni affinché il contribuente sia tenuto al pagamento del cd. doppio contributo unificato.

Nulla è invece a statuirsi sulle spese, stante la rilevata tardività del controricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Dichiara inammissibile il controricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore imp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1127/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 256/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] - SEZ.DIST.LATINAn. 3309/2016 depositata i l 24/05/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: CREMONESE Mauro era attinto da cartella di pagamento n. 05720140003427074001 per Iva ed altro in relazione all’a.i. 2008. Impugnava la cartella dinanzi alla CTP di Latina, che, con sentenza n. 687/05/2015, rigettava il ricorso. Proponeva appello dinanzi alla CTR del Lazio, che, con la sentenza epigrafata, rigettava parimenti il ricorso, disattendendo l’eccezione di mancata valida sottoscrizione dell’avviso di accertamento presupposto alla cartella e, nel merito, osservando alla lettera quanto segue: La cartella di pagamento […] è stata emessa sulla base dell'avviso di accertamento regolarmente notificato e non contestato quale responsabile in solido ai sensi degli artt. 2312 e 2315 c.c. ed in conseguenza[,] non essendo stato impugnato[,] l'atto predetto è divenuto definitivo […. P]ertanto, la cartella di pagamento è sì atto impugnabile ma soltanto per vizi propri […,] riservando l'esame del merito solo in caso di mancata notificazione degli atti presupposti. Il contribuente propone ricorso per cassazione con un motivo, cui resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resta intimata. Considerato che: Preliminarmente deve, d’ufficio, rilevarsi l’inammissibilità del controricorso in quanto tardivamente notificato. Invero, figura in atti un rinnovo di notifica effettuato il 5 giugno 2017 “via PEC, all’indirizzo di posta elettronica certificata del domiciliatario [del contribuente], Avv. [OSCURATO:PERSONA]”, sul presupposto che la notifica a mezzo del servizio postale richiesta in data 6 febbraio 2017 non era “andata a buon fine per irreperibilità del destinatario”. Premesso che il 6 febbraio 2017 era l’ultimo giorno utile per la notificazione del controricorso, essendo il ricorso stato notificato il 27 dicembre 2016, in realtà, nel fascicolo di parte, figura la busta di restituzione della raccomandata all’“Avv. [OSCURATO:PERSONA] q. dom.tario di [OSCURATO:PERSONA]”, in “Via degli Scipioni, 25/b[,] presso studio[,] 00192 Roma (RM)”, mediante la quale la notifica del controricorso era stata effettuata, con vergata l’annotazione: “Irreperibile 10/2/17”, seguita da una sigla illeggibile. Giusta siffatta relata, che non reca menzione di ulteriori attività, la notificazione deve reputarsi meramente tentata, ma non compiuta, e dunque sostanzialmente omessa. In considerazione di ciò, la notifica del controricorso rinnovata via PEC solo il 5 giugno 2017 appare tardiva in quanto effettuata ben oltre il termine di scadenza di cui agli artt. 369 e 370 cod. proc. civ. Né in contrario può invocarsi, come invece fatto nell’esordio dell’atto di rinnovo di notifica, il mancato buon fine dell’originaria notifica a mezzo del servizio postale, giacché la notifica via PEC comunque sarebbe intempestiva al cospetto del principio di diritto costantemente affermato da questa Suprema Corte – sin da Sez. U, n. 145 94 del 15/07/2016, Rv. 640441 - 01, da ultimo ribadita da Sez. L, n. 17577 del 21/08/2020, Rv. 658886-01 –secondo cui, “in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa”. Tanto premesso, può procedersi alla disamina del ricorso. Con l’unico motivo di ricorso, privo di rubrica, si denuncia quanto segue. In entrambi i giudizi di merito non è stata accertata la regolarità della notifica al contribuente dell'avviso di accertamento presupposto alla cartella. In effetti l'Agenzia delle entrate-Ufficio di Latina non ha mai notificato tale avviso: “come si evince dal certificato storico di residenza che si allega alla presente (all. 1 fascicolo Corte di cassazione), al momento della notifica dell'avviso di accertamento in data 24/06/2013 ex art. 140 c.p.c., lo stesso [i.e., il contribuente] non risiedeva più in Latina, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 201, luogo dove è stato recapitato l'atto, bensì in Latina, Strada litoranea n. 5172. A far data dal 06/09/2010 l'odierno attore aveva, infatti, trasferito la propria residenza, circostanza documentalmente provata. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, non ha mai avuto conoscenza dell'avviso di accertamento […]. Da rifiutare totalmente la tesi secondo la quale[,] proponendo ricorso agli atti successivi all'avviso di accertamento divenuto definitivo[,] il destinatario stesso attesti che l'atto ha raggiunto il proprio scopo […]. L'inesistenza della notifica è rilevabile ‘d'ufficio’: pertanto, pur costituendo una domanda nuova […], l'eccezione non può essere inosservata [d]all’Ecc.ma Corte di cassazione[,] che la deve rilevare autonomamente”. Il motivo è inammissibile. È esso stesso, infatti, a render conto della mancata proposizione della doglianza relativa alla pretesa irritualità della notifica dell’avviso di accertamento al contribuente nei gradi di merito. Ad ogni buon conto, esso non trascrive, a finidi autosufficienza, il ricorso introduttivo del giudizio nella parte in cui siffatta doglianza avrebbe dovuto esser proposta. Pertanto, la doglianza di cui si tratta, viepiù concernente un’ipotesi, non già di inesistenza, ma semmai di nullità della notificazione (in quanto pretesamente effettuata in luogo diverso dalla residenza del destinatario), costituisce un “novum” la cui deduzione non è ammessa nel giudizio di legittimità. Ciò è tanto più vero a misura che si consideri come la CTR, nella sentenza impugnata, dopo essersi diffusa nel ritenere la legittimità dell’avviso sotto il profilo dell’effettiva sottoscrizione da parte di funzionario munito di valida delega, abbia accertato la regolare notificazione dello stesso, laddove espressamente afferma che, essendo la cartella stata emessa “sulla base dell’avviso di accertamento regolarmente notificato”, ne era ammessa l’impugnabilità solo per vizi propri. Talché il contribuente –che per la prima volta solleva dinanzi a questa Suprema Corte una questione tipicamente di merito – incorre altresì in difetto di precisione, omettendo, non solo di fornire compiuti ragguagli sulla notifica in sé dell’avviso (di cui neppure trascrive la relata) e di specificare che il (non riprodotto) “certificato storico di residenza” era già stato versato quantomeno agli atti del giudizio di appello, ma altresì di allegare specifici fatti idonei a contrastare l’esito della verifica pur compiuta dalla CTR, a maggior ragione dinanzi alla contraria deduzione dell’Agenzia delle entrate, che, in controricorso, tuzioristicamente, evidenzia avere il medesimo, una volta ricevuto l’avviso, finanche presentato “in data 11.07.2013 improprie deduzioni difensive”. Dall’inammissibilità del ricorso discende che devono dichiararsi sussistenti le condizioni affinché il contribuente sia tenuto al pagamento del cd. doppio contributo unificato. Nulla è invece a statuirsi sulle spese, stante la rilevata tardività del controricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Dichiara inammissibile il controricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore imp
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