CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 29914/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DIBOLOGNA nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/n:e le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] MASTROBERARDINOi )1à C e 'o [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'8 novembre 2021, il Tribunale del riesame di Bologna annullava l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere a [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA] la misura degli arresti domiciliari; i due erano indagati per il reto estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], osservando che non era corretta la decisione del Tribunale che aveva ritenuto che il fatto integrasse la fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, e che comunque non sussistessero i gravi indizi di colpevolezza per [OSCURATO:PERSONA], in quanto nell'ordinanza impugnata non si apprezzava alcuna valutazione in ordine alla coincidenza tra l'oggetto della dazione frutto della minaccia (30.000,00 euro in contanti) e le asserite pretese economiche azionabili in giudizio: l'inverosimiglianza della versione di Ianniello (datore di lavoro che, senza essere minacciato, dinnanzi ad un dipendente sgradito per gli intralci all'organizzazione del lavoro aziendale, dopo aver ottenuto dimissioni improvvise e senza alcun accordo economico documentato, decide di trattare per una buonuscita di 30.000,00 euro in contanti prelevata da un nascondiglio in mezzo ai materassi venduti dall'azienda) non solo non era stata notata dal Collegio, ma addirittura corretta arrivando ad ipotizzare ciò che l'indagato non aveva mai riferito, ossia che gli spettasse qualcosa in relazione ad omissioni contributive; tale assertività e carenza di prova di tali omissioni contributive non poteva trovare alcun supporto nel fatto che il contenuto della chiavetta USB (consegnata in cambio dei 30.000,00 euro) fosse ancora da accertare. Infatti, prosegue il Pubblico Ministero, la chiavetta e le fotografie delle bolle di trasporto che avrebbero attestato l'omissione contributiva non potevano rassicurare o garantire il datore di lavoro circa la non proponibilità di una azione giudiziale con il medesimo oggetto, in quanto ulteriori copie potevano essere a disposizione del lavoratore; né era logica la risposta che il lavoratore asseriva essergli stata fornita dal sindacato cui avrebbe dovuto rivolgersi all'Ispettorato del Lavoro, posto che qualunque sindacato avrebbe offerto consulenza legale e sindacale per instaurare una controversia avanti il giudice del lavoro; in realtà, intenzione di Ianniello era quella, dopo essersi dimesso, di danneggiare il datore di lavoro e, non essendovi riuscito, si era determinato a minacciarlo personalmente con l'aiuto della figlia. Il Pubblico Ministero osserva che le stesse modalità della consegna, la denuncia, le pregresse registrazioni audio condotte dalla persona offesa negli incontri e nelle telefonate e le circostanze dell'arresto avrebbero dovuto indurre il Collegio ad inquadrare la fattispecie nel reato di estorsione. 1.2 II Pubblico Ministero eccepisce la mancata valutazione della denuncia/querela e degli allegati audio e la contraddittorietà della motivazione rispetto agli atti di indagine 1.3 II Pubblico Ministero lamenta la mancata valutazione dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari sulla inconfigurabilità dell'art. 393 cod.pen. e la contraddittorietà della motivazione rispetto agli atti di indagine: rispetto alle dichiarazioni rese in sede di garanzia depli indagati, era documentalmente accertato che la giustificazione dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] per essere accompagnato dalla figlia Maria all'incontro del 14 ottobre 2021 contraddiceva la versione della figlia, che a sua volta era contradetta dall'audio dell'incontro; osserva poi che le spiegazioni degli indagati sono contraddette non solo dagli atti di indagine, ma anche dalle stesse giustificazioni fornite in sede di garanzia, nelle quali vi sono contraddizioni circa le natura di "regalo" della somma e nella assenza della figlia alle discussioni in ordine al pagamento della somma, posto che al termine della discussione del 25 settembre 2021 si sente un "ciao" profferito dalla voce femminile della ragazza indagata [OSCURATO:PERSONA], rileva il Pubblico Ministero, il Collegio non aveva motivato in alcun modo la valenza indiziaria da attribuirsi allo scambio denaro/chiavetta usb ed alla reazione dell'indagata al momento dell'arresto, che aveva profferito minacce nei confronti della persona offesa. 2. Il Procuratore generale presentava conclusioni scritte con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. 3.11 difensore degli indagati presentava memoria difensiva. 3.1 Nella memoria il difensore eccepisce che le doglianze del Pubblico Ministero erano disancorate dai singoli punti in cui si articola l'ordinanza impugnata, essendosi limitato limitato a contestare vizi sui quali poi non aveva argomentato; osserva che il Tribunale del Riesame aveva il provvedimento oggetto di impugnazione z infatti, risulta evidente che il Tribunale del riesame aveva preso visione di tutti gli elementi acquisiti nel corso delle indagini; contesta che fossero mai state profferite minacce e che a che l'indagata [OSCURATO:PERSONA] fosse intervenuta nella conversazione; rileva che l'assenza della minaccia, la circostanza che sia stata la persona offesa ad offrire dei soldi all'indagato per liberarsi della sua "scomoda" presenza, il licenziamento del dipendente avvenuto prima ancora dell'incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la possibilità di azionare in giudizio la pretesa volta ad ottenere le differenze retributive e/o comunque il ricorso al giudice per un adeguamento, anche retributivo, delle mansioni in concreto svolte durante la vigenza del contratto di lavoro, erano tutti elementi che conferiscono all'ordinanza impugnata una validità assoluta ed inconfutabile; conclude quindi affinchè questa Corte dichiari inammissibile, e comunque rigetti, il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Si deve ribadire che in caso di ricorso per cassazione avverso un provvedimento di riesame in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato vizio di motivazione, le doglianze attinenti alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari possono assumere rilievo solo se rientrano nella previsione di cui all'art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p., se cioè integrano il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Esula, quindi, dalle funzioni della Cassazione la valutazione della sussistenza o meno dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, essendo questo compito primario ed esclusivo dei giudici di merito e, in particolare, prima, del giudice al quale è richiesta l'applicazione della misura e poi, eventualmente, del giudice del riesame (sez. 2, n. 39504 del 17 settembre 2008). Nel caso in esame, il Pubblico Ministero sovrappone una propria valutazione dei fatti a quella operata dal Tribunale, operazione non consentita in sede di legittimità, sostenendo che la tesi dell'indagato non potrebbe portare a sostenere la commissione del reato di cui all'art. 393 cod.pen.., anziché quello contestato (art. 629 cod.pen.), omettendo di considerare che non è in contestazione il rapporto lavorativo di [OSCURATO:PERSONA] alle dipendenza della società del denunciante ed introducendo un tema irrilevante quale quello che la dazione della chiavetta usb e delle fotografie relative alle bolle di trasporto non avrebbe garantito il datore di lavoro da ulteriori richieste economiche da parte dell'ex dipendente, visto che la linea di demarcazione tra i due reati è sancita della possibilità di azionare una pretesa in giudizio, presente nel caso in esame, indipendentemente dalla possibilità di un uso successivo da parte del ricorrente del materiale di cui era in possesso Il ricorso propone inoltre una inammissibile rivalutazione delle intercettazioni ambientali, posto che è principio consolidato quello secondo il quale in materia di intercettazioni costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (vedi Sez.2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389). 2.Per le considerazioni esposte, il ricorso deve