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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 agosto 2025

Cassazione n. 34947/2025

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i l [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024della CORTE di APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettala requisitoria del Pubblico m inistero, in persona del S ostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 17dicembre 2024 , la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania in data 13gennaio 2023 con cui [OSCURATO:PERSONA] stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di 2 mesi di reclusionein quanto riconosciuto colpevole del delitto previsto dagli artt. 480e 482 cod. pen., commesso il 27 febbraio 2017 , per avere contraffatto una marca operativa attestante una visita di revisione con esito regolare, apposta sulla carta di circolazione dell’autoveicolo dal medesimo condotto e formante parte integrale dell’atto pubblicoin questione.

Secondo il Collegio, inoltre, non vi erano elementi per ritenere applicabile l’art. 131-biscod.pen., n on essendosi al cospetto di un fatto di particolare tenuità per il rilevante disvalore penale della fattispecie astratta, tenuto conto del particolare rilievo dell’interesse pubblico connesso al controllo del buon funzionamento dei mezzi in circolazione.

2. [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appelloper il tramite del Difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen . , la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 131-biscod. p en ., nella parte in cui l a Corte di appello non ha ritenuto il fatto concreto di particolare tenuità, errando nell’interpretazione dei presupposti della condizione di non punibilità.Nel dettaglio, il ricorso denuncia , ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b ) , cod. proc. pen., che i Giudici dell’impugnazione abbiano ritenuto il rilevante disvalore penale della fattispecie astrattamente considerata e, dunque, sulpresupposto della ritenuta rilevanza del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice.In questo modo, tuttavia, sicché qualsiasi condotta illecitasarebbe da ritenere offensiva, dovendo, invece, il giudice di meritosempre esaminare le circostanze concrete del fatto contestato, avendo la giurisprudenza di legittimità af fermato che la non punibilità per particolare tenuità del fatto richiedauna valutazione complessiva di tutti gli elementi del caso concreto.

3. In data 30 agosto 2025è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondatoe, per l ’ effetto, essendo nelle more il reato estinto per prescrizione, deve disporsi l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

2. Va rilevato, preliminarmente,che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., può essere richiesta dall’imputato, per la prima volta , con l ’ atto d i appello (Sez. 4, n. 7675 del 06/02/2019, Prota, Rv. 275267 -01), come del resto avvenuto nel caso di specie.

Ne consegue che la questione dedotta con l ’ odierno ricorso deve ritenersi pienamente ammissibile.

3. Tanto osservato, deve rilevarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto è configurabile - in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti di pena fissati dalla norma –con riferimento a qualunque fattispecie criminosa e , dunque, essa non può essere esclusa in relazione a particolari tipologie di reato ovveroin considerazione della natura degli interessi protetti che mirano a salvaguardare (Sez. 3, n. 15782 del 23/02/2018, Farese, Rv. 272624 -01).

Pertanto, ai fini della sua applicazione, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutti gli elementi della fattispecie concreta, la quale tenga conto, ai sensi dell ’ art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 – 01) , fermo restando che non è necessaria la disamina di tutti i suddetti elementi, essendo sufficiente l a rassegna di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 -01).

4. Nel caso di specie, la Corte di appello, discostandosi dalla richiamata cornice di principio, non ha fatto alcun riferimento alle concrete modalità del fatto o dell’entità dell’offesa, limitandosi a un’astratta considerazione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice e reputando grave l ’ entità dell ’ offesa essenzialmente a partire da tale elemento di valutazione.

In questo modo, tuttavia, la sentenza impugnata ha finito per esclu dere l’applicazione della causa di non punibilità in ragione non dell’entità della lesione valutata in concreto, quanto in considerazione della tipologia di reato in contestazionee del bene giuridico da esso protetto.

Ne consegue che il motivo è fondato e che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata.

Nondimeno, deve rilevarsi che il delitto contestato, commesso il 27febbraio 2017, si è ormai estinto per prescrizione, maturata, per effetto delle sospensioni del procedimento verificatesi nel corso dei due gradi del giudizio di merito,in data 26 ottobre 20 2 4 .

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accoltoe la sentenzaimpugnata deve essere annullata, senza rinvio , per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Così deciso in data

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i l [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024della CORTE di APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettala requisitoria del Pubblico m inistero, in persona del S ostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 17dicembre 2024 , la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania in data 13gennaio 2023 con cui [OSCURATO:PERSONA] stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di 2 mesi di reclusionein quanto riconosciuto colpevole del delitto previsto dagli artt. 480e 482 cod. pen., commesso il 27 febbraio 2017 , per avere contraffatto una marca operativa attestante una visita di revisione con esito regolare, apposta sulla carta di circolazione dell’autoveicolo dal medesimo condotto e formante parte integrale dell’atto pubblicoin questione. Secondo il Collegio, inoltre, non vi erano elementi per ritenere applicabile l’art. 131-biscod.pen., n on essendosi al cospetto di un fatto di particolare tenuità per il rilevante disvalore penale della fattispecie astratta, tenuto conto del particolare rilievo dell’interesse pubblico connesso al controllo del buon funzionamento dei mezzi in circolazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appelloper il tramite del Difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen . , la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 131-biscod. p en ., nella parte in cui l a Corte di appello non ha ritenuto il fatto concreto di particolare tenuità, errando nell’interpretazione dei presupposti della condizione di non punibilità.Nel dettaglio, il ricorso denuncia , ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b ) , cod. proc. pen., che i Giudici dell’impugnazione abbiano ritenuto il rilevante disvalore penale della fattispecie astrattamente considerata e, dunque, sulpresupposto della ritenuta rilevanza del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice.In questo modo, tuttavia, sicché qualsiasi condotta illecitasarebbe da ritenere offensiva, dovendo, invece, il giudice di meritosempre esaminare le circostanze concrete del fatto contestato, avendo la giurisprudenza di legittimità af fermato che la non punibilità per particolare tenuità del fatto richiedauna valutazione complessiva di tutti gli elementi del caso concreto. 3. In data 30 agosto 2025è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondatoe, per l ’ effetto, essendo nelle more il reato estinto per prescrizione, deve disporsi l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 2. Va rilevato, preliminarmente,che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., può essere richiesta dall’imputato, per la prima volta , con l ’ atto d i appello (Sez. 4, n. 7675 del 06/02/2019, Prota, Rv. 275267 -01), come del resto avvenuto nel caso di specie. Ne consegue che la questione dedotta con l ’ odierno ricorso deve ritenersi pienamente ammissibile. 3. Tanto osservato, deve rilevarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto è configurabile - in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti di pena fissati dalla norma –con riferimento a qualunque fattispecie criminosa e , dunque, essa non può essere esclusa in relazione a particolari tipologie di reato ovveroin considerazione della natura degli interessi protetti che mirano a salvaguardare (Sez. 3, n. 15782 del 23/02/2018, Farese, Rv. 272624 -01). Pertanto, ai fini della sua applicazione, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutti gli elementi della fattispecie concreta, la quale tenga conto, ai sensi dell ’ art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 – 01) , fermo restando che non è necessaria la disamina di tutti i suddetti elementi, essendo sufficiente l a rassegna di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 -01). 4. Nel caso di specie, la Corte di appello, discostandosi dalla richiamata cornice di principio, non ha fatto alcun riferimento alle concrete modalità del fatto o dell’entità dell’offesa, limitandosi a un’astratta considerazione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice e reputando grave l ’ entità dell ’ offesa essenzialmente a partire da tale elemento di valutazione. In questo modo, tuttavia, la sentenza impugnata ha finito per esclu dere l’applicazione della causa di non punibilità in ragione non dell’entità della lesione valutata in concreto, quanto in considerazione della tipologia di reato in contestazionee del bene giuridico da esso protetto. Ne consegue che il motivo è fondato e che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata. Nondimeno, deve rilevarsi che il delitto contestato, commesso il 27febbraio 2017, si è ormai estinto per prescrizione, maturata, per effetto delle sospensioni del procedimento verificatesi nel corso dei due gradi del giudizio di merito,in data 26 ottobre 20 2 4 . 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accoltoe la sentenzaimpugnata deve essere annullata, senza rinvio , per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso in data