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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 46289/2022

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 03/02/2021 della Corte di appello di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica del difensore dei ricorrenti alle conclusioni scritte del Pubblico ministero; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari, in esito a giudizio abbreviato, confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Cagliari emessa il 27 luglio del 2017 che aveva condannato i ricorrenti alle pene di giustizia ed al • risarcimento del danno nei confronti delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai due reati di usura commessi nei confronti di costoro come descritti ai capi A e B della imputazione.

2. Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico atto, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte rilevato l'errore di calcolo contenuto nella consulenza tecnica del Pubblico ministero a proposito della mancata quantificazione del calcolo degli interessi relativamente ai primi prestiti elargiti alle persone offese nel 2004 (per euro 70 mila nei confronti dello Spina e per euro 68 mila nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]), siccome compresi nelle contestazioni di reato.

Tale omissione avrebbe determinato un'erronea quantificazione complessiva degli interessi successivamente corrisposti dalle persone offese agli imputati negli anni successivi, viziando la conclusione che vi fossero state pattuizioni usurarie.

Sul punto, i ricorrenti sostengono che la sentenza avrebbe reso una motivazione illogica e contraddittoria, non allineandosi alla statuizione di primo grado ed alla stessa consulenza tecnica quanto alla individuazione delle operazioni di prestito da tenere in considerazione, se anche quelle del 2004 e quelle non tracciabili perché avvenute in contanti, ovvero soltanto quelle riscontrate documentalmente ed a decorrere dal 2005 (fgg. 7 e segg. del ricorso).

La Corte, inoltre, non avrebbe adottato alcuna motivazione rispetto alla censura inerente al mancato calcolo degli interessi del prestito del 2004 effettuato alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e di cui al capo B, ignorando la specifica censura dedotta con l'atto di appello; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della consulenza tecnica effettuato dalla Corte, la quale, "sostituendosi al consulente", avrebbe operato un calcolo ipotetico degli interessi anche con riguardo al prestito del 2004, giungendo ad una stima di essi non supportata da alcunché (interessi al 37%) ed in contrasto con l'avere ritenuto non necessaria una perizia pur richiesta dalla difesa ex art. 603 cod. proc. pen.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte valutato il motivo di appello con il quale si era sostenuta l'assenza in capo al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] dell'elemento psicologico del reato per errore di fatto, ex art. 47 cod.pen., sul calcolo degli interessi, tenuto conto delle modalità non omogenee dei prestiti e del fatto che egli fosse "persona anziana e di scarsa cultura". [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e generico.1.

Quanto al primo motivo, i ricorrenti, in relazione alla imputazione di usura in danno di [OSCURATO:PERSONA], non tengono conto che, al di là delle conclusioni cui era pervenuto il consulente del Pubblico ministero - in danno degli imputati in entrambe le ipotesi ricostruttive indicate ai fgg. 50 e 51 della sentenza impugnata, che richiama quella di primo grado - la responsabilità di entrambi era stata tratta prestando integrale fede al resoconto dei fatti proveniente dalla persona offesa, siccome riscontrato nel suo complesso da una mole cospicua di elementi documentali acquisiti al processo e neanche contestati in ricorso. [OSCURATO:PERSONA], con riguardo al primo prestito del 2004, aveva riferito (cfr. fg. 4 della sentenza impugnata), che la pattuizione intervenuta con [OSCURATO:PERSONA] prevedeva che, a fronte di una dazione di danaro per euro 70.000, la vittima avrebbe dovuto restituire il doppio nel giro di un anno, cosa che era effettivamente avvenuta.

Lo stesso criterio i giudici di merito avevano operato con riferimento all'usura nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], richiamando anche l'attendibilità delle sue dichiarazioni ed i riscontri sul fatto che questi aveva corrisposto interessi usurari che non aveva saputo quantificare, stante la stratificazione nel tempo delle operazioni di prestito (fg. 15 della sentenza impugnata).

Il richiamo specifico alla vicenda del [OSCURATO:PERSONA] si trova a fg. 98 della sentenza impugnata, sicché non risponde al vero quanto sostenuto in ricorso circa la mancanza di motivazione sul punto.

Vero è, invece, che i giudici di merito hanno, in piena conformità di giudizio ed utilizzando anche gli esiti della consulenza tecnica - non isolatamente considerata ma coniugata con il contenuto delle fonti testimoniali costituite dalle dichiarazioni delle vittime (convergenti sebbene riferite a due vicende del tutto autonome) e con quelle di altri testimoni del tutto ignorati in ricorso oltre che con l'imponente traccia documentale dei rapporti dare/avere tra imputati e persone offese - come, in ogni caso, l'analisi complessiva degli elementi processuali di varia natura, tutti univocamente diretti in senso accusatorio, avessero consentito di ravvisare, nella specifica vicenda e con analisi dettagliata di essa, un caso di usura in concreto, rilevando, comunque, la sproporzione tra quanto elargito dagli imputati e quanto da loro ricevuto nel tempo, nonché la piena conoscenza della enorme difficoltà economica in cui versavano entrambe le vittime dei reati e della quale i ricorrenti avevano approfittato, secondo quanto emerge dalle sentenze di merito.

Di ciò, nel ricorso non vi è traccia, a dimostrazione della sua genericità.

2. Tanto assorbe e supera quanto contenuto nel secondo motivo e nella memoria.

3. In ordine al terzo motivo, la motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico in capo al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], non era bisognevole di alcuna precisazione specifica, posto che implicitamente si ricava dalla lettura delle due sentenze di merito, conformi nel delineare tale imputato come il dominus di tutta la vicenda illecita, durata per anni e condotta con professionalità delinquenziale; vicenda nella quale egli aveva coinvolto anche il figlio Luca, sulla cui posizione il ricorso tace.

Basta considerare quanto indicato dalla Corte riferendo delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], secondo cui [OSCURATO:PERSONA], dopo aver subito la perquisizione del 2010, decisiva per l'acquisizione di documenti attestanti l'usura, aveva invitato la vittima a non rivelare la vera natura dei rapporti intercorsi tra loro, chiedendole di riferire la stessa cosa all'altra persona offesa Spina (fg. 12 della sentenza impugnata).

Tanto assorbe e supera ogni diversa argomentazione difensiva.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3510,00 oltre accessori di legge.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 19.10.2022.

Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 03/02/2021 della Corte di appello di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica del difensore dei ricorrenti alle conclusioni scritte del Pubblico ministero; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari, in esito a giudizio abbreviato, confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Cagliari emessa il 27 luglio del 2017 che aveva condannato i ricorrenti alle pene di giustizia ed al • risarcimento del danno nei confronti delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai due reati di usura commessi nei confronti di costoro come descritti ai capi A e B della imputazione. 2. Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico atto, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte rilevato l'errore di calcolo contenuto nella consulenza tecnica del Pubblico ministero a proposito della mancata quantificazione del calcolo degli interessi relativamente ai primi prestiti elargiti alle persone offese nel 2004 (per euro 70 mila nei confronti dello Spina e per euro 68 mila nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]), siccome compresi nelle contestazioni di reato. Tale omissione avrebbe determinato un'erronea quantificazione complessiva degli interessi successivamente corrisposti dalle persone offese agli imputati negli anni successivi, viziando la conclusione che vi fossero state pattuizioni usurarie. Sul punto, i ricorrenti sostengono che la sentenza avrebbe reso una motivazione illogica e contraddittoria, non allineandosi alla statuizione di primo grado ed alla stessa consulenza tecnica quanto alla individuazione delle operazioni di prestito da tenere in considerazione, se anche quelle del 2004 e quelle non tracciabili perché avvenute in contanti, ovvero soltanto quelle riscontrate documentalmente ed a decorrere dal 2005 (fgg. 7 e segg. del ricorso). La Corte, inoltre, non avrebbe adottato alcuna motivazione rispetto alla censura inerente al mancato calcolo degli interessi del prestito del 2004 effettuato alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e di cui al capo B, ignorando la specifica censura dedotta con l'atto di appello; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della consulenza tecnica effettuato dalla Corte, la quale, "sostituendosi al consulente", avrebbe operato un calcolo ipotetico degli interessi anche con riguardo al prestito del 2004, giungendo ad una stima di essi non supportata da alcunché (interessi al 37%) ed in contrasto con l'avere ritenuto non necessaria una perizia pur richiesta dalla difesa ex art. 603 cod. proc. pen.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte valutato il motivo di appello con il quale si era sostenuta l'assenza in capo al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] dell'elemento psicologico del reato per errore di fatto, ex art. 47 cod.pen., sul calcolo degli interessi, tenuto conto delle modalità non omogenee dei prestiti e del fatto che egli fosse "persona anziana e di scarsa cultura". [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e generico.1. Quanto al primo motivo, i ricorrenti, in relazione alla imputazione di usura in danno di [OSCURATO:PERSONA], non tengono conto che, al di là delle conclusioni cui era pervenuto il consulente del Pubblico ministero - in danno degli imputati in entrambe le ipotesi ricostruttive indicate ai fgg. 50 e 51 della sentenza impugnata, che richiama quella di primo grado - la responsabilità di entrambi era stata tratta prestando integrale fede al resoconto dei fatti proveniente dalla persona offesa, siccome riscontrato nel suo complesso da una mole cospicua di elementi documentali acquisiti al processo e neanche contestati in ricorso. [OSCURATO:PERSONA], con riguardo al primo prestito del 2004, aveva riferito (cfr. fg. 4 della sentenza impugnata), che la pattuizione intervenuta con [OSCURATO:PERSONA] prevedeva che, a fronte di una dazione di danaro per euro 70.000, la vittima avrebbe dovuto restituire il doppio nel giro di un anno, cosa che era effettivamente avvenuta. Lo stesso criterio i giudici di merito avevano operato con riferimento all'usura nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], richiamando anche l'attendibilità delle sue dichiarazioni ed i riscontri sul fatto che questi aveva corrisposto interessi usurari che non aveva saputo quantificare, stante la stratificazione nel tempo delle operazioni di prestito (fg. 15 della sentenza impugnata). Il richiamo specifico alla vicenda del [OSCURATO:PERSONA] si trova a fg. 98 della sentenza impugnata, sicché non risponde al vero quanto sostenuto in ricorso circa la mancanza di motivazione sul punto. Vero è, invece, che i giudici di merito hanno, in piena conformità di giudizio ed utilizzando anche gli esiti della consulenza tecnica - non isolatamente considerata ma coniugata con il contenuto delle fonti testimoniali costituite dalle dichiarazioni delle vittime (convergenti sebbene riferite a due vicende del tutto autonome) e con quelle di altri testimoni del tutto ignorati in ricorso oltre che con l'imponente traccia documentale dei rapporti dare/avere tra imputati e persone offese - come, in ogni caso, l'analisi complessiva degli elementi processuali di varia natura, tutti univocamente diretti in senso accusatorio, avessero consentito di ravvisare, nella specifica vicenda e con analisi dettagliata di essa, un caso di usura in concreto, rilevando, comunque, la sproporzione tra quanto elargito dagli imputati e quanto da loro ricevuto nel tempo, nonché la piena conoscenza della enorme difficoltà economica in cui versavano entrambe le vittime dei reati e della quale i ricorrenti avevano approfittato, secondo quanto emerge dalle sentenze di merito. Di ciò, nel ricorso non vi è traccia, a dimostrazione della sua genericità. 2. Tanto assorbe e supera quanto contenuto nel secondo motivo e nella memoria. 3. In ordine al terzo motivo, la motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico in capo al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], non era bisognevole di alcuna precisazione specifica, posto che implicitamente si ricava dalla lettura delle due sentenze di merito, conformi nel delineare tale imputato come il dominus di tutta la vicenda illecita, durata per anni e condotta con professionalità delinquenziale; vicenda nella quale egli aveva coinvolto anche il figlio Luca, sulla cui posizione il ricorso tace. Basta considerare quanto indicato dalla Corte riferendo delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], secondo cui [OSCURATO:PERSONA], dopo aver subito la perquisizione del 2010, decisiva per l'acquisizione di documenti attestanti l'usura, aveva invitato la vittima a non rivelare la vera natura dei rapporti intercorsi tra loro, chiedendole di riferire la stessa cosa all'altra persona offesa Spina (fg. 12 della sentenza impugnata). Tanto assorbe e supera ogni diversa argomentazione difensiva. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3510,00 oltre accessori di legge. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 19.10.2022. Il Consigliere este
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