CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2022
Cassazione n. 01223/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che RIZZO Mario ricorre, con due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha confermato la condanna inflittagli per i delitti di lesioni aggravate e di danneggiamento in concorso, commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA] il 13 ottobre 2016 in Cossolnovo; - considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali sono dedotti il vizio di motivazione e la violazione del canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio in punto di prova della responsabilità dell'imputato (per quanto riguarda soprattutto la dimostrazione della attribuzione alla sua persona del fatto, della cui stessa ricostruzione, per come effettuata dalla non attendibile persona offesa, era dato dubitare), non sono consentiti in questa sede e sono, comunque, manifestamente infondati: constano, infatti, di rilievi meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con ineccepibili argomenti dai giudici di merito, risultando, in tale guisa, sviluppati in assenza di confronto con le ragioni sottese alla decisione impugnata (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596) e sono, inoltre, diretti a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944), tenuto conto che le eccezioni formulate in punto di valutazione dell'attendibilità della persona offesa si risolvono nella sottoposizione al giudice di legittimità di una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, non rivalutabile in questa sede, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Rv. 262575) - come non accaduto nel caso di specie - e che la denuncia della violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio può essere fatta valere nel giudizio di legittimità, soltanto quando la manifesta illogicità della motivazione sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019 - dep. 29/01/2020, Rv. 278237); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] e