CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 41178/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Palermo ha parzialmente accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere sofferta dal 17/06/2013 sino al 02/07/2013 e, successivamente, agli arresti dorniciliari sino al 17/09/2013 (data nella quale la misura era stata revocata per decorrenza del termine massimo di fase), in relazione a un'imputazione provvisoria ipotizzante i reati previsti dall'art.319 cod.pen.(capo 52 della rubrica) e dall'art.7 della I. n.195 del 1974 (capo 53 della rubrica); reati in relazione ai quali il Gentile era stato assolto per insussistenza del fatto, in ordine al primo, con sentenza del Tribunale di Palermo del 17/10/2016, divenuta irrevocabile il 09/08/2017; e, in relazione al secondo e dopo una pronuncia di primo grado che aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione, con sentenza della Corte d'appello di Palermo del 16/04/2021, divenuta irrevocabile il 28/11/2021. La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen., ha ritenuto che - in relazione al reato contestato al capo 52) della rubrica - la domanda, presentata il 22/02/2022, non fosse stata proposta entro il termine biennale previsto dal medesimo articolo, in considerazione della predetta data di irrevocabilità della decisione. In ordine al reato contestato al capo 53) - ritenuta invece la tempestività dell'istanza - ha rilevato come, anche sulla base delle argomentazioni spese nella sentenza di assoluzione, non sussistesse l'elemento ostativo rappresentato dalla colpa grave dell'imputato o comunque profili di colpa idonei a incidere sull'entità dell'indennizzo. Peraltro, la Corte territoriale ha ritenuto che l'indennizzo dovesse essere liquidato sulla base dello stretto parametro aritmetico, in ragione di C 235,82 per ogni giorno trascorso in stato di custodia cautelare in carcere e di C 117,91 per ogni giorno trascorso in regime di arresti domiciliari; ritenendo non sussistessero i presupposti per una liquidazione di importo maggiore, in riferimento ad asseriti e ulteriori danni, in quanto considerati non documentati; ha quindi determinato l'indennizzo dovuto nella misura di C 11.555,18. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione.Con il primo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - la violazione ed erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 314 e 315 cod.proc.pen., o comunque la contraddittorietà ovvero manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte territoriale dichiarato inammissibile l'istanza in relazione al reato già contestato al capo 52) della rubrica. Premesso l'iter processuale dell'intera vicenda, ha dedotto che il provvedimento impugnato doveva ritenersi errato nella parte in cui aveva ritenuto che il termine previsto dall'art.315 cod.proc.pen. potesse decorrere anche in presenza di un'assoluzione solo parziale e di un proscioglimento per altro reato determinato da una ragione non di merito, come nel caso di specie. Con il secondo motivo ha dedotto - in relazione all'art. 606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. - la mancanza o comunque la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla quantificazione delle somme liquidate a titolo di indennizzo. Ha dedotto che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto della documentazione allegata all'istanza e finalizzata a dimostrare la sussistenza di pregiudizi fisici e morali oltre che le conseguenze di carattere lavorativo sofferte dall'istante - tali da determinare una significativa riduzione del reddito - derivanti dalla detenzione subìta, anche in relazione al notevole clamore mediatico assunto dalla vicenda; ha quindi dedotto che la Corte, incorrendo nel suddetto vizio, non si sarebbe confrontata con le circostanze emergenti dalla documentazione suddetta, omettendo quindi di procedere a un'adeguata personalizzazione dell'indennizzo. 3. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, in relazione a entrambi i motivi articolati. 2. Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente ha contestato la valutazione della Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto tardiva la domanda, in relazione al termine biennale dettato dall'art.315 cod.proc.pen., in riferimento all'imputazione ascritta al capo 52) della rubrica, dal quale l'istante è stato assolto con sentenza divenuta irrevocabile il 09/08/2017. Il motivo è fondato.Sul punto, va difatti richiamata la giurisprudenza di questa Corte, in base alla quale, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il diritto di proporre la domanda, e la connessa decorrenza del termine biennale di decadenza, sorgono nel momento in cui le condizioni indicate al comma primo dell'art. 315 cod. proc. pen. (irrevocabilità della sentenza di proscioglimento o condanna, inoppugnabilità della sentenza di non luogo a procedere, intervenuta notifica del decreto di archiviazione) si determinano con riguardo ai reati per i quali è stata disposta la custodia cautelare, a nulla rilevando che il procedimento eventualmente prosegua in riferimento a reati ulteriori, per i quali l'interessato non sia stato assoggettato a restrizione detentiva della libertà (Sez. 4, n. 31185 del 28/05/2003, Stornelli, Rv. 227717; Sez. 4, Sentenza n. 12607 del 24/01/2005 n. 147, P.C. in proc. Ministero del Tesoro, Rv. 231250; Sez. 4, n. 38597 del 06/10/2010, Morelli, Rv. 248835). Conseguendone che, nell'ipotesi di plurime imputazioni cumulativamente trattate nello stesso procedimento ma decise con provvedimenti distinti, il dies a quo per l'esercizio del diritto alla riparazione va fissato alla data in cui è divenuta irrevocabile l'ultima decisione; con la conseguenza che l'istanza presentata anteriormente a tale data è inammissibile (Sez. 4, n. 2374 del 08/10/1996, dep. 1997, Goglia, Rv. 206619); sul punto, la citata sentenza 12607/2005, ha difatti rilevato in parte motiva che «non appare dubbio che, nel caso di emissione della misura cautelare per una pluralità di reati, il termine per la riparazione decorra dalla data di irrevocabilità del provvedimento che definisce l'ultimo dei reati contestati - perché in caso di condanna per uno di questi reati la detenzione potrebbe ritenersi non ingiustamente sofferta...». Ne consegue che - essendo l'assoluzione per il reato contestato al capo 53) della rubrica, stata pronunciata con sentenza divenuta irrevocabile il 28/11/2021 - l'istanza, presentata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], doveva ritenersi tempestiva in riferimento a entrambe le imputazioni ascritte. 3. Con il secondo motivo, il ricorrente ha contestato la valutazione della Corte territoriale in ordine alla determinazione del quantum dell'indennizzo riconosciuto. Il motivo è fondato. Sul punto, va richiamato il consolidato principio in forza del quale, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il riferimento al criterio aritmetico - che risponde all'esigenza di garantire un trattamento tendenzialmente uniforme, nei diversi contesti territoriali - non esime il giudice dall'obbligo di valutare le specificità, positive o negative, di ciascun caso e, quindi, di integrare opportunamente tale criterio, innalzando ovvero riducendo il risultato del calcolo aritmetico per rendere la decisione più equa possibile e rispondente alle differenti situazioni sottoposte al suo esame (Sez. 4, Sentenza n. 32891 del 24/11/2020 (Ud. 10/11/2020 n. 10920) Rv. 280072, specificamente resa in fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata con la quale il giudice distrettuale aveva provveduto alla liquidazione dell'indennizzo utilizzando, quale unico parametro idoneo a compensare tutti gli effetti derivanti dall'ingiusta detenzione, il solo criterio aritmetico, senza un adeguato approfondimento motivazionale in merito alla perdita di chanches lavorative, sebbene adeguatamente provata; in senso conforme, Sez. 3, n. 9486 del 16/02/2024,3., Rv. 286028). Specificamente, nella parte motiva di tale pronuncia, questa Corte ha rilevato che, in considerazione della struttura del procedimento di riconoscimento della riparazione e della sua sottoposizione al principio della domanda, sussiste «il dovere del giudice di prendere in esame tutte le allegazioni della parte in merito alle conseguenze della privazione della libertà personale e, dunque, di esaminare se si tratti di danni causalmente correlati alla detenzione e se sia stata fornita la prova, anche sulla base del fatto notorio o di presunzioni, di dette conseguenze». Nel caso di specie, deve quindi rilevarsi che la Corte distrettuale ha fatto riferimento integrale al solo criterio aritmetico senza neanche valutare - ai fini della richiesta personalizzazione dell'indennizzo - gli atti allegati all'istanza (consistenti in certificazioni mediche e fiscali) limitandosi a rigettare il relativo capo di domanda sulla base della dedotta carenza di documentazione apportata a sostegno dell'istanza. In tal modo incorrendo, sulla base dei principi predetti, nel denunciato vizio di omessa motivazione sul punto. 4. Sulla base delle predette considerazioni, l'ordinanza impugnata va, quindi, annullata con rinvio alla Corte di Appello di Palermo, affinché valuti la domanda dell'istante in relazione ad entrambe le imputazioni già ascritte e perché, previa valutazione delle specificità, positive o negative, del caso di specie, secondo i prìncipi fin qui richiamati, valuti l'opportunità di integrare o meno il risultato del calcolo aritmetico per rendere la decisione più equa possibile. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Palermo, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra l