Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20421/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BARI in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 13 febbraio 2020, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, a seguito di giudizio abbreviato, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di diciassette anni di reclusione per il reato di omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e per i connessi reati in materia di armi. [OSCURATO:PERSONA] negava le circostanze attenuanti generiche; riconosceva l'attenuante della provocazione, con valutazione di equivalenza rispetto all'aggravante della minorata difesa; riteneva la continuazione; computava la diminuente per la scelta del rito; condannava l'imputato al risarcimento dei danni subìti dai congiunti della vittima che si erano costituiti parti civili.

2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, sostenendo che il primo Giudice avrebbe dovuto: assolvere l'imputato perché aveva agito per legittima difesa, almeno putativa; in subordine, ritenere l'eccesso colposo; in via ancor più gradata, negare l'aggravante della minorata difesa, riconoscere le circostanze attenuanti generiche, esprimere giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, quantificare in misura inferiore i segmenti di pena, eliminare le statuizioni civili.

3. Successivamente, la difesa dell'imputato rinunciava ai motivi di appello, fatta eccezione per quelli riguardanti le circostanze attenuanti generiche, il giudizio di comparazione fra le circostanze, la determinazione della pena.

4. Con sentenza del 3 marzo 2021, la Corte di assise di appello di Bari rilevava che l'appellante aveva rinunciato ai motivi di appello riguardanti «questioni di merito» e riformava la sentenza di primo grado limitatamente alla pena, che veniva rideterminata in quindici anni di reclusione.

5. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi.

5.1. Con il primo motivo, la difesa censura la sentenza di appello per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e per violazioni degli artt. 122, 589, 599-bis cod. proc. pen.

In particolare, la difesa sostiene che il provvedimento impugnato abbia attribuito piena efficacia alla rinuncia parziale ai motivi di appello, malgrado sia stata espressa sulla base di una procura speciale che, da un lato, non contemplava specificamente l'ipotesi di cui all'art. 589 cod. proc. pen., ma solo quella di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen.; dall'altro lato, era stata rilasciata prima ancora che si svolgesse il dibattimento e, di conseguenza, quando ancora non vi era alcuna sentenza da impugnare a mezzo di appello.

Il ricorrente sostiene che detta rinuncia non possa essere considerata come riferibile a un concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., perché non contiene alcun riferimento ad una pena concordata con il Pubblico Ministero, come invece è richiesto dall'art. 599-bis cod. proc. pen. 5.2.

Con il secondo motivo, la difesa censura la sentenza impugnata per violazioni di legge e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla negazione delle circostanze attenuanti generiche, al giudizio di comparazione fra le circostanze e al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. È fondata la censura formulata nel primo motivo di ricorso, riguardante la qualificazione in termini di validità o invalidità della rinuncia parziale ai motivi di gravame.

La rinuncia all'impugnazione è oggetto di un potere che l'art. 589 cod. proc. pen. attribuisce personalmente all'imputato, il quale può esercitarlo anche a mezzo di procuratore speciale.

Il difensore privo di procura speciale non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all'impugnazione, anche se quest'ultima è stata da lui autonomamente proposta, a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga (Sez.

U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244-01).

Nel caso ora in esame, dall'attenta lettura della procura speciale datata 20 settembre 2018 emerge che l'imputato conferì il potere di esprimere in suo nome «la volontà di concordare sull'accoglimento totale e parziale dei motivi di appello (ex art. 599, 599-bis cod. proc. pen.), con rinuncia agli altri eventuali motivi», e non anche quello di effettuare una semplice rinuncia all'impugnazione ex art. 589 cod. proc. pen., rinuncia che non fosse correlata a un concordato con il Pubblico Ministero.

Il testo rende palese, infatti, che la volontà dell'imputato era quella di consentire, mediante il rilascio della procura, la definizione del giudizio di appello mediante un concordato con il Pubblico Ministero, ciò che avrebbe comportato la rinuncia a taluni motivi di gravame.

L'imputato, invece, non espresse la volontà di rendere possibile una rinuncia a detti motivi non inquadrata in un contesto di definizione concordata del giudizio.

Pertanto, deve ritenersi che la difesa dell'imputato, nel rinunciare a taluni motivi di appello senza la definizione di alcun concordato con il Pubblico Ministero, esercitò un potere che non era stato conferito con la procura speciale.

Né l'atto di rinuncia si può qualificare come un concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen.

Infatti, mentre la rinuncia totale o parziale all'impugnazione è oggetto di un potere esercitabile unilateralmente dall'imputato, il concordato di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen. costituisce uno schema negoziale che necessita del consenso tanto dell'imputato, quanto del Pubblico Ministero.

Nel caso ora in esame, deve osservarsi che non vi sono negli atti riferimenti a una pena determinata di comune intesa, mentre l'eventuale accoglimento dei motivi concordati di censura, a seguito dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e del riconoscimento della prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, avrebbe comportato una individuazione della entità della pena.

Né, tantomeno, dal provvedimento impugnato risulta che il Pubblico Ministero avesse prestato un ipotetico consenso all'accoglimento dei motivi non rinunciati.

Alla luce delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata risulta viziata, poiché il giudice di appello, in mancanza di una valida procura speciale conferita dall'imputato per la rinuncia all'impugnazione, avrebbe dovuto pronunciarsi su tutti i motivi proposti con l'appello.

2. In conclusione, la sentenza deve essere annullata per le ragioni sopra esposte, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Bari che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vizio qui riscontrato.

Resta assorbito, pertanto, ogni altro profilo di censura.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Bari.

Così deciso in Roma, 26 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BARI in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 febbraio 2020, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, a seguito di giudizio abbreviato, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di diciassette anni di reclusione per il reato di omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e per i connessi reati in materia di armi. [OSCURATO:PERSONA] negava le circostanze attenuanti generiche; riconosceva l'attenuante della provocazione, con valutazione di equivalenza rispetto all'aggravante della minorata difesa; riteneva la continuazione; computava la diminuente per la scelta del rito; condannava l'imputato al risarcimento dei danni subìti dai congiunti della vittima che si erano costituiti parti civili. 2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, sostenendo che il primo Giudice avrebbe dovuto: assolvere l'imputato perché aveva agito per legittima difesa, almeno putativa; in subordine, ritenere l'eccesso colposo; in via ancor più gradata, negare l'aggravante della minorata difesa, riconoscere le circostanze attenuanti generiche, esprimere giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, quantificare in misura inferiore i segmenti di pena, eliminare le statuizioni civili. 3. Successivamente, la difesa dell'imputato rinunciava ai motivi di appello, fatta eccezione per quelli riguardanti le circostanze attenuanti generiche, il giudizio di comparazione fra le circostanze, la determinazione della pena. 4. Con sentenza del 3 marzo 2021, la Corte di assise di appello di Bari rilevava che l'appellante aveva rinunciato ai motivi di appello riguardanti «questioni di merito» e riformava la sentenza di primo grado limitatamente alla pena, che veniva rideterminata in quindici anni di reclusione. 5. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi. 5.1. Con il primo motivo, la difesa censura la sentenza di appello per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e per violazioni degli artt. 122, 589, 599-bis cod. proc. pen. In particolare, la difesa sostiene che il provvedimento impugnato abbia attribuito piena efficacia alla rinuncia parziale ai motivi di appello, malgrado sia stata espressa sulla base di una procura speciale che, da un lato, non contemplava specificamente l'ipotesi di cui all'art. 589 cod. proc. pen., ma solo quella di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen.; dall'altro lato, era stata rilasciata prima ancora che si svolgesse il dibattimento e, di conseguenza, quando ancora non vi era alcuna sentenza da impugnare a mezzo di appello. Il ricorrente sostiene che detta rinuncia non possa essere considerata come riferibile a un concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., perché non contiene alcun riferimento ad una pena concordata con il Pubblico Ministero, come invece è richiesto dall'art. 599-bis cod. proc. pen. 5.2. Con il secondo motivo, la difesa censura la sentenza impugnata per violazioni di legge e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla negazione delle circostanze attenuanti generiche, al giudizio di comparazione fra le circostanze e al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. È fondata la censura formulata nel primo motivo di ricorso, riguardante la qualificazione in termini di validità o invalidità della rinuncia parziale ai motivi di gravame. La rinuncia all'impugnazione è oggetto di un potere che l'art. 589 cod. proc. pen. attribuisce personalmente all'imputato, il quale può esercitarlo anche a mezzo di procuratore speciale. Il difensore privo di procura speciale non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all'impugnazione, anche se quest'ultima è stata da lui autonomamente proposta, a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244-01). Nel caso ora in esame, dall'attenta lettura della procura speciale datata 20 settembre 2018 emerge che l'imputato conferì il potere di esprimere in suo nome «la volontà di concordare sull'accoglimento totale e parziale dei motivi di appello (ex art. 599, 599-bis cod. proc. pen.), con rinuncia agli altri eventuali motivi», e non anche quello di effettuare una semplice rinuncia all'impugnazione ex art. 589 cod. proc. pen., rinuncia che non fosse correlata a un concordato con il Pubblico Ministero. Il testo rende palese, infatti, che la volontà dell'imputato era quella di consentire, mediante il rilascio della procura, la definizione del giudizio di appello mediante un concordato con il Pubblico Ministero, ciò che avrebbe comportato la rinuncia a taluni motivi di gravame. L'imputato, invece, non espresse la volontà di rendere possibile una rinuncia a detti motivi non inquadrata in un contesto di definizione concordata del giudizio. Pertanto, deve ritenersi che la difesa dell'imputato, nel rinunciare a taluni motivi di appello senza la definizione di alcun concordato con il Pubblico Ministero, esercitò un potere che non era stato conferito con la procura speciale. Né l'atto di rinuncia si può qualificare come un concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. Infatti, mentre la rinuncia totale o parziale all'impugnazione è oggetto di un potere esercitabile unilateralmente dall'imputato, il concordato di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen. costituisce uno schema negoziale che necessita del consenso tanto dell'imputato, quanto del Pubblico Ministero. Nel caso ora in esame, deve osservarsi che non vi sono negli atti riferimenti a una pena determinata di comune intesa, mentre l'eventuale accoglimento dei motivi concordati di censura, a seguito dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e del riconoscimento della prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, avrebbe comportato una individuazione della entità della pena. Né, tantomeno, dal provvedimento impugnato risulta che il Pubblico Ministero avesse prestato un ipotetico consenso all'accoglimento dei motivi non rinunciati. Alla luce delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata risulta viziata, poiché il giudice di appello, in mancanza di una valida procura speciale conferita dall'imputato per la rinuncia all'impugnazione, avrebbe dovuto pronunciarsi su tutti i motivi proposti con l'appello. 2. In conclusione, la sentenza deve essere annullata per le ragioni sopra esposte, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Bari che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vizio qui riscontrato. Resta assorbito, pertanto, ogni altro profilo di censura. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Bari. Così deciso in Roma, 26 novembre