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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 ottobre 2018

Cassazione n. 04115/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1937/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 2 NORD, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. [OSCURATO:PERSONA] N. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonchè REGIONE CAMPANIA, [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 4602/2018 depositata il15/10/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti e ragioni della decisione La Corte di appello di Napoli, con sentenza n.4602/2018, pubblicata il 15 ottobre 2018, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dell’appello proposto dall’Associazione familiari subnormali e minorati [OSCURATO:PERSONA], Coop.soc.

Onlus - d’ora in avanti, breviter, l’Associazione - condannava l’ASL Napoli 2 Nord al pagamento dell’importo di euro 465.367,07, oltre interessi al tasso legale, a titolo di adeguamenti tariffari sulle prestazioni specialistiche rese nel triennio 2003-2005.

Osservava la Corte di appello che la domanda dell’Associazione, era originariamente fondata sul decreto commissariale n.1/2009 e, dopo l’annullamento di altri provvedimenti di adeguamento tariffario che si erano susseguiti, sull’art.8 sexies commi 5 e 6 del d.lgs. n.502/1992 e 3 c.6, d.m.

Sanità del 15.4.1994, poi modificato dall’art.8 sexies, c.5 d.l.112/2008.

Aggiungeva che la causa petendi della domanda andava individuata nelle norme che riconoscevano l’aumento triennale e nell’affermazione del numero e del tipo di prestazioni svolte nel triennio, inquadrandosi i provvedimenti amministrativi che si erano succeduti come fatti sopravvenuti, non soggetti a preclusioni fino alla precisazione delle conclusioni, sussumibili tra le mere “condizioni di esigibilità” e “atti determinativi del quantum”, integranti mera emendatio libelli.

L’[OSCURATO:PERSONA] 2 Nord ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, al quale ha resistito l’[OSCURATO:PERSONA], costituitasi anche con un nuovo procuratore con comparsa depositata il 10.1.2024, mentre non si sono costituiti il Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro del disavanzo del settore sanitario della Regione Campania e la Regione Campania.

L’Agenzia delle entrate, depositata atto con il quale dichiarava di costituirsi al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.

Le parti costituite hanno depositato memorie.

La causa è stata posta in decisione all’udienza del 6.2.2024.

Va anzitutto evidenziato che di nessun valore risulta la costituzione tardiva dell’Agenzia delle entrate, non evocata in giudizio dalla ricorrente nel presente giudizio.

Ritenuta la tempestività del ricorso, non risultando agli atti la notifica della sentenza impugnata, con il primo motivo si deduce il vizio di error in procedendoed in iudicando per violazione dell’art.8 sexies d.lgs.n.502/1992, in relazione all’inconfigurabilità di un diritto soggettivo all’adeguamento automatico per le prestazioni di riabilitazione per il triennio 2003/2005, inoltre prospettando la violazione dei principi in tema di divieto di mutatio libelli, tempus regit actume ius superveniens.

La Corte di appello non avrebbe considerato che la delibera commissariale n.1/2009 sulla quale si era fondata l’originaria domanda dell’Associazione era stata annullata, come la successiva n.224/2009, sicché sarebbe venuto meno il presupposto indefettibile sul quale si fondava l’originaria domanda.

Secondo la ricorrente non si sarebbe mai potuto configurare un diritto soggettivo della associazione agli adeguamenti tariffari, ma al più un interesse legittimo al rispetto del protocollo di impegno medio tempore sottoscritto con le associazioni di categoria.

Con il secondo motivo l’Asl ricorrente deduce l’error in procedendo ed in iudicando della sentenza impugnata, prospettando la violazione dei principi in tema di divieto di mutatio libelli, tempus regit actum e ius superveniens .

Secondo il ricorrente la Corte di appello avrebbe dato luogo ad un’inammissibile mutatio libelli , fondando l’accoglimento della domanda sulla base della delibera n.154/2014 e sui conteggi che l’Associazione aveva riformulato tardivamente sia in primo che in secondo grado, dando luogo ad una modifica sia del petitumche della causa petendi.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art.8 quinquies d.lgs. n.502/1992 e degli indefettibili limiti di spesa da osservare anche in sede di adeguamento tariffario.

I primi due motivi di ricorso meritano un esame congiunto e sono entrambi infondati.

Questa Corte, sedimentata la propria giurisprudenza sulla diversità fra mutatio - non consentita - ed emendatio libelli – ammessa - è andata progressivamente affinando il diritto vivente, in modo da distinguere la domanda nuova da quella modificata e precisata, per giungere alla conclusione che la modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum ecausa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali - cfr.Cass.S.U. n.12310/2015-.

La modificazione della domanda può dunque riguardare anche uno o entrambi i suoi elementi oggettivi (petitum e causa petendi ), sempre che la modifica riguardi la medesima vicenda sostanziale dedotta in lite o sia ad essa collegata -cfr.Cass.n.816/2016- e non pregiudichi le facoltà difensive della controparte-cfr.

Cass.26782/2016-.

Sicché esorbita dai limiti di una consentita "emendatio libelli" il mutamento della "causa petendi" che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente-cfr.Cass.n.32146/2018-.

L’evoluzione giurisprudenziale sul tema della mutatio libelli, poi fotografata da Cass.S.U. n.22404/2018 ha sempre di più orientato l’indagine dell’interprete nel senso di richiedere una verifica sul se vi sia stata o meno invarianza degli elementi oggettivi della domanda modificata rispetto a quella iniziale, in guisa da escludere la mutatioquando entrambe le domande ineriscano alla medesima vicenda sostanziale sottoposta all'esame del giudice e rispetto alla quale la domanda modificata sia più confacente all'interesse della parte.

Orbene, applicando i principi appena ricordati al caso di specie, reputa il Collegio che la Corte di appello abbia correttamente escluso la ricorrenza di una mutatio libelli nella condotta processuale dell’Associazione, avendo puntualmente evidenziato che le domande proposte in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado ed in grado di appello da parte della stessa riguardarono sempre e comunque la richiesta di adeguamento triennale per i compensi delle prestazioni riabilitative già azionata nell’atto introduttivo.

Sicché la modifica della domanda, originariamente fondata sulla base di un decreto commissariale (n.1/2009) successivamente impugnato innanzi al Tar e considerato comunque tamquam non esset dal giudice di appello, correlata alla successiva delibera commissariale n.154/2014, emessa dopo che altre determinazioni commissariali erano state anch’esse annullate dal giudice amministrativo- decreti nn.224/2009 e 81/2013 - non aveva immutato la causa petendi , “incidendo esclusivamente sull’ammontare dovuto a titolo di aggiornamento delle tariffe”.

In definitiva, la decisione impugnata si è pienamente uniformata ai principi anzidetti laddove ha ritenuto che le modifiche apportate anche in termini quantitativi alle domane originarie di pagamento dell’adeguamento triennale per i compensi delle prestazioni svolte dall’Associazione incisero unicamente sull’ammontare dovuto dall’ASL al medesimo titolo indicato fin dall’atto introduttivo del giudizio, non integrando una mutatio libelli anche in relazione alla sopravvenienza dei fatti nuovi, giustificati dalle diverse impugnative subite dai provvedimenti di determinazione degli adeguamenti tariffari susseguiti nel corso del processo.

Il terzo motivo è inammissibile, riguardando la questione dei c.d. tetti di spesa, posta nel motivo in termini inammissibilmente generici, ancorché questa Corte sia ferma nel ritenere che il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo, la cui prova deve essere posta a carico della struttura accreditata, ma rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova a carico della parte debitrice-cfr.Cass.n.5661/2021-.

Principi che avrebbero imposto alla ricorrente di allegare gli elementi idonei a dimostrare l’avvenuto superamento in concreto del tetto rispetto alla vicenda processuale qui esaminata.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza nei rapporti fra la ricorrente e l’Associazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 , comma 1 quater dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM Rigetta il ricorso e condanna laricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’Associazione familiari subnormali e minorati psichici [OSCURATO:PERSONA], coop.soc. o.n.l.u.s., liquidandole in euro 7.000,00 per onorari, oltre 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 , comma 1 quater dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1937/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 2 NORD, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. [OSCURATO:PERSONA] N. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonchè REGIONE CAMPANIA, [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 4602/2018 depositata il15/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti e ragioni della decisione La Corte di appello di Napoli, con sentenza n.4602/2018, pubblicata il 15 ottobre 2018, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dell’appello proposto dall’Associazione familiari subnormali e minorati [OSCURATO:PERSONA], Coop.soc. Onlus - d’ora in avanti, breviter, l’Associazione - condannava l’ASL Napoli 2 Nord al pagamento dell’importo di euro 465.367,07, oltre interessi al tasso legale, a titolo di adeguamenti tariffari sulle prestazioni specialistiche rese nel triennio 2003-2005. Osservava la Corte di appello che la domanda dell’Associazione, era originariamente fondata sul decreto commissariale n.1/2009 e, dopo l’annullamento di altri provvedimenti di adeguamento tariffario che si erano susseguiti, sull’art.8 sexies commi 5 e 6 del d.lgs. n.502/1992 e 3 c.6, d.m. Sanità del 15.4.1994, poi modificato dall’art.8 sexies, c.5 d.l.112/2008. Aggiungeva che la causa petendi della domanda andava individuata nelle norme che riconoscevano l’aumento triennale e nell’affermazione del numero e del tipo di prestazioni svolte nel triennio, inquadrandosi i provvedimenti amministrativi che si erano succeduti come fatti sopravvenuti, non soggetti a preclusioni fino alla precisazione delle conclusioni, sussumibili tra le mere “condizioni di esigibilità” e “atti determinativi del quantum”, integranti mera emendatio libelli. L’[OSCURATO:PERSONA] 2 Nord ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, al quale ha resistito l’[OSCURATO:PERSONA], costituitasi anche con un nuovo procuratore con comparsa depositata il 10.1.2024, mentre non si sono costituiti il Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro del disavanzo del settore sanitario della Regione Campania e la Regione Campania. L’Agenzia delle entrate, depositata atto con il quale dichiarava di costituirsi al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica. Le parti costituite hanno depositato memorie. La causa è stata posta in decisione all’udienza del 6.2.2024. Va anzitutto evidenziato che di nessun valore risulta la costituzione tardiva dell’Agenzia delle entrate, non evocata in giudizio dalla ricorrente nel presente giudizio. Ritenuta la tempestività del ricorso, non risultando agli atti la notifica della sentenza impugnata, con il primo motivo si deduce il vizio di error in procedendoed in iudicando per violazione dell’art.8 sexies d.lgs.n.502/1992, in relazione all’inconfigurabilità di un diritto soggettivo all’adeguamento automatico per le prestazioni di riabilitazione per il triennio 2003/2005, inoltre prospettando la violazione dei principi in tema di divieto di mutatio libelli, tempus regit actume ius superveniens. La Corte di appello non avrebbe considerato che la delibera commissariale n.1/2009 sulla quale si era fondata l’originaria domanda dell’Associazione era stata annullata, come la successiva n.224/2009, sicché sarebbe venuto meno il presupposto indefettibile sul quale si fondava l’originaria domanda. Secondo la ricorrente non si sarebbe mai potuto configurare un diritto soggettivo della associazione agli adeguamenti tariffari, ma al più un interesse legittimo al rispetto del protocollo di impegno medio tempore sottoscritto con le associazioni di categoria. Con il secondo motivo l’Asl ricorrente deduce l’error in procedendo ed in iudicando della sentenza impugnata, prospettando la violazione dei principi in tema di divieto di mutatio libelli, tempus regit actum e ius superveniens . Secondo il ricorrente la Corte di appello avrebbe dato luogo ad un’inammissibile mutatio libelli , fondando l’accoglimento della domanda sulla base della delibera n.154/2014 e sui conteggi che l’Associazione aveva riformulato tardivamente sia in primo che in secondo grado, dando luogo ad una modifica sia del petitumche della causa petendi. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art.8 quinquies d.lgs. n.502/1992 e degli indefettibili limiti di spesa da osservare anche in sede di adeguamento tariffario. I primi due motivi di ricorso meritano un esame congiunto e sono entrambi infondati. Questa Corte, sedimentata la propria giurisprudenza sulla diversità fra mutatio - non consentita - ed emendatio libelli – ammessa - è andata progressivamente affinando il diritto vivente, in modo da distinguere la domanda nuova da quella modificata e precisata, per giungere alla conclusione che la modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum ecausa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali - cfr.Cass.S.U. n.12310/2015-. La modificazione della domanda può dunque riguardare anche uno o entrambi i suoi elementi oggettivi (petitum e causa petendi ), sempre che la modifica riguardi la medesima vicenda sostanziale dedotta in lite o sia ad essa collegata -cfr.Cass.n.816/2016- e non pregiudichi le facoltà difensive della controparte-cfr. Cass.26782/2016-. Sicché esorbita dai limiti di una consentita "emendatio libelli" il mutamento della "causa petendi" che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente-cfr.Cass.n.32146/2018-. L’evoluzione giurisprudenziale sul tema della mutatio libelli, poi fotografata da Cass.S.U. n.22404/2018 ha sempre di più orientato l’indagine dell’interprete nel senso di richiedere una verifica sul se vi sia stata o meno invarianza degli elementi oggettivi della domanda modificata rispetto a quella iniziale, in guisa da escludere la mutatioquando entrambe le domande ineriscano alla medesima vicenda sostanziale sottoposta all'esame del giudice e rispetto alla quale la domanda modificata sia più confacente all'interesse della parte. Orbene, applicando i principi appena ricordati al caso di specie, reputa il Collegio che la Corte di appello abbia correttamente escluso la ricorrenza di una mutatio libelli nella condotta processuale dell’Associazione, avendo puntualmente evidenziato che le domande proposte in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado ed in grado di appello da parte della stessa riguardarono sempre e comunque la richiesta di adeguamento triennale per i compensi delle prestazioni riabilitative già azionata nell’atto introduttivo. Sicché la modifica della domanda, originariamente fondata sulla base di un decreto commissariale (n.1/2009) successivamente impugnato innanzi al Tar e considerato comunque tamquam non esset dal giudice di appello, correlata alla successiva delibera commissariale n.154/2014, emessa dopo che altre determinazioni commissariali erano state anch’esse annullate dal giudice amministrativo- decreti nn.224/2009 e 81/2013 - non aveva immutato la causa petendi , “incidendo esclusivamente sull’ammontare dovuto a titolo di aggiornamento delle tariffe”. In definitiva, la decisione impugnata si è pienamente uniformata ai principi anzidetti laddove ha ritenuto che le modifiche apportate anche in termini quantitativi alle domane originarie di pagamento dell’adeguamento triennale per i compensi delle prestazioni svolte dall’Associazione incisero unicamente sull’ammontare dovuto dall’ASL al medesimo titolo indicato fin dall’atto introduttivo del giudizio, non integrando una mutatio libelli anche in relazione alla sopravvenienza dei fatti nuovi, giustificati dalle diverse impugnative subite dai provvedimenti di determinazione degli adeguamenti tariffari susseguiti nel corso del processo. Il terzo motivo è inammissibile, riguardando la questione dei c.d. tetti di spesa, posta nel motivo in termini inammissibilmente generici, ancorché questa Corte sia ferma nel ritenere che il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo, la cui prova deve essere posta a carico della struttura accreditata, ma rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova a carico della parte debitrice-cfr.Cass.n.5661/2021-. Principi che avrebbero imposto alla ricorrente di allegare gli elementi idonei a dimostrare l’avvenuto superamento in concreto del tetto rispetto alla vicenda processuale qui esaminata. Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza nei rapporti fra la ricorrente e l’Associazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 , comma 1 quater dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. PQM Rigetta il ricorso e condanna laricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’Associazione familiari subnormali e minorati psichici [OSCURATO:PERSONA], coop.soc. o.n.l.u.s., liquidandole in euro 7.000,00 per onorari, oltre 200,00 per esborsi. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 , comma 1 quater dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente,
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