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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 maggio 2024

Cassazione n. 26514/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] assistito e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza del 3/5/2024 del Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ALMA; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Potenza, con sentenza in data 3 maggio 2024, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv., 493-ter, cod. pen. commesso in Potenza il 2 maggio 2024.

2. Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il difensore dell'imputato, deducendo con motivo unico la violazione dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza dell'ipotesi normativa ex art. 493-ter cod. pen, in luogo dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 640-ter cod. pen.

Osserva la difesa del ricorrente che nel caso in esame si sarebbe verificata un'intrusione da parte di soggetti non identificati nel sistema informatico di home banking della persona offesa al fine di modificare le password di accesso e prelievo, condotta questa che travalica i limiti posti dall'art. 493-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. La qualificazione giuridica dei fatti ritenuta in sentenza può essere messa in discussione con il ricorso per cassazione solo quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta e altro, Rv. 264153), situazione che non ricorre nel caso in esame.

2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.

Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] assistito e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza del 3/5/2024 del Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ALMA; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Potenza, con sentenza in data 3 maggio 2024, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv., 493-ter, cod. pen. commesso in Potenza il 2 maggio 2024. 2. Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il difensore dell'imputato, deducendo con motivo unico la violazione dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza dell'ipotesi normativa ex art. 493-ter cod. pen, in luogo dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 640-ter cod. pen. Osserva la difesa del ricorrente che nel caso in esame si sarebbe verificata un'intrusione da parte di soggetti non identificati nel sistema informatico di home banking della persona offesa al fine di modificare le password di accesso e prelievo, condotta questa che travalica i limiti posti dall'art. 493-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. La qualificazione giuridica dei fatti ritenuta in sentenza può essere messa in discussione con il ricorso per cassazione solo quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta e altro, Rv. 264153), situazione che non ricorre nel caso in esame. 2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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