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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 28472/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12239/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; pec [OSCURATO:EMAIL]), rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; pec [OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; pec [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 40, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; pec [OSCURATO:EMAIL]) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica [OSCURATO:EMAIL], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro il Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] n. 30, 32, 34, 36, in Genova; il Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] n. 42, in Genova; AMISANO Lucina, IOSSI Elisa, IOSSI Matilde, IOSSI Valentina, AMISANO Alessandro, tutti nella qualità di eredi di AMISANO Sergio ; DONDERO Ines, in proprio e quale ered e di AMISANO Sergio; IVALDI Claudio; LAZZARINO Margherita ; EMMAUS Giovanni ; BELLENZIER Francescae BELLENZIER Michela quali aventi causa da BELLENZIER Sergio; RANDO Giovanna ; MINUTO Gabriella ; BIANCONCINI Riccardo; MONTOBBIO Giorgio ; GAMBERINI Sergio ; FRATTINO Carlo e FRATTINO Stefania quali eredi di FRATTINO Illiano;D’ANDREA Giuseppina in proprio e quale erede di FRATTINO Illiano; RANDACIO Efisio quale erede di RANDACIO Ernesto e RANDACIO Elisa, quale procuratore generale di BUSCAGLIA Carla, entrambi quali eredi di RANDACIO Ernesto; RANDACIO Elisa in proprio e quale erede di RANDACIO Ernesto; CESARONE Remo ; CESARONE Fabio; CESARONE Cristina ; domiciliazione telematica [OSCURATO:EMAIL], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti e ricorrenti incidentali- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], BRUNO Ida, CESARONE Vittorio, COSSU [OSCURATO:PERSONA], MURA Ivana, CARLESI Lido, PISELLO Giovanna, MINIATI Ezio, AVVENENTE [OSCURATO:PERSONA], GUGLIOTTA Mariano, CANNATA Carmela, MUSANTE [OSCURATO:PERSONA], TOCCO Lorenzo, BOERO Flavia, STARREVELD Rosemarjin, BARRARA Giuseppe, PERLATI Silvano, BERNARDI Antonio, SEGA Nello, CECCONI Costantino, GARBARINO [OSCURATO:PERSONA], BARRARA Saverio, FEDELE Concetta, BARRARA Rosaria, BENZI Giuseppe, PLATI Raffaella, CHIODINI Adriano, BONANNI Franco, LETELLO Agnese, LETELLO Lina, LETELLO Maria, FENGA Emanuele, BARULLO Renata, RIBELLI Annalisa, MAGNANI Sergio, DANOVARO Marcello, FONTANA Paolo, BRIANZI [OSCURATO:PERSONA], FONTANA Diego, nonché MADARO Vito e gli eredi di FLORIDIA Mirella, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., gli eredi dell’ingegnere Alessandro [OSCURATO:PERSONA], l’ingegnere Elio MONTALDO, l’architetto Remo [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- nonché in contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; pec [OSCURATO:EMAIL]), rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; pec [OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; pec [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente al ricorso incidentale- e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 40, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; pec [OSCURATO:EMAIL]) che la rappresenta e difende -controricorrente al ricorso incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 639/2019 depositata in data 8/05/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. rilevato che la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso, sulla base di sette motivi, per la cassazione della sentenza n. 639 del 2019 della Corte di appello di Genova; hanno resistito con controricorso il Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] n. 30, 32, 34, 36, in Genova;il Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] n. 42, in Genova, nonché i condomini AMISANO Lucina, IOSSI Elisa, IOSSI Matilde, IOSSI Valentina, AMISANO Alessandro, tutti quali eredi di AMISANO Sergio;DONDERO Ines, in proprio e quale erede di AMISANO Sergio; IVALDI Claudio ; LAZZARINO Margherita ; EMMAUS Giovanni; BELLENZIER Francesca e BELLENZIER Michela , quali aventi causa da BELLENZIER Sergio; RANDO Giovanna ; MINUTO Gabriella; BIANCONCINI Riccardo ; MONTOBBIO Giorgio ; GAMBERINI Sergio; FRATTINO Carlo e FRATTINO Stefania quali eredi di FRATTINO Illiano;D’ANDREA Giuseppina in proprio e quale erede di FRATTINO Illiano; RANDACIO Efisio quale erede di RANDACIO Ernesto e RANDACIO Elisa, quale procuratore generale di BUSCAGLIA Carla, entrambi quali eredi di RANDACIO Ernesto; RANDACIO Elisa, in proprio e quale ered e di RANDACIO Ernesto ; e CESARONE Remo; CESARONE Fabio e CESARONE Cristina, proponendo, altresì ricorso incidentale fondato su motivo unico; ha resistito con controricorso pure [OSCURATO:SOCIETA]., depositando altresì memoria; [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e poi, a séguito della cessione delle attività assicurative, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., fusa per incorporazione nella società controricorrente, ha resistito sia al ricorso principale che a quello incidentale, e ha depositato altresì memoria; [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito al ricorso incidentale; sono rimasti intimati i condomini [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], BRUNO Ida, CESARONE Vittorio, COSSU [OSCURATO:PERSONA], MURA Ivana, CARLESI Lido, PISELLO Giovanna, MINIATI Ezio, AVVENENTE [OSCURATO:PERSONA], GUGLIOTTA Mariano, CANNATA Carmela, MUSANTE [OSCURATO:PERSONA], TOCCO Lorenzo, BOERO Flavia, STARREVELD Rosemarjin, BARRARA Giuseppe, PERLATI Silvano, BERNARDI Antonio, SEGA Nello, CECCONI Costantino, GARBARINO [OSCURATO:PERSONA], BARRARA Saverio, FEDELE Concetta, BARRARA Rosaria, BENZI Giuseppe, PLATI Raffaella, CHIODINI Adriano, BONANNI Franco, LETELLO Agnese, LETELLO Lina, LETELLO Maria, FENGA Emanuele, BARULLO Renata, RIBELLI Annalisa, MAGNANI Sergio, DANOVARO Marcello, FONTANA Paolo, BRIANZI [OSCURATO:PERSONA], FONTANA Diego, nonché MADARO Vito e gli eredi di FLORIDIA Mirella, quali proprietari dell’immobile sito in via [OSCURATO:PERSONA] 13A in Genova, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., gli eredi dell’ingegnere [OSCURATO:PERSONA], l’ingegnere [OSCURATO:PERSONA], l’architetto [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il ricorso principale e incidentale sono stati oggetto di rinuncia e contestuale accettazione reciproca, con richiesta di compensazione delle spese di lite; sul punto dev’essere evidenziato che nella rinuncia al ricorso principale vi è un evidente errore materiale, come tale non ostativo, poiché nell’incipit dello stesso si riporta il nome di [OSCURATO:PERSONA], che non è in lite, invece di quello di [OSCURATO:PERSONA], che insieme a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Matilde e Valentina nonché [OSCURATO:PERSONA] , sono gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], nome, quest’ultimo, riportato sùbito di séguito: che si tratti di errore materiale è reso chiaro dalle sottoscrizioni della rinuncia al ricorso incidentale dove, dopo i nomi e le firme di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Matilde e Valentina, vi è nome e firma di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato atto di non accettazione della rinuncia, chiedendo la liquidazione delle spese di lite; considerato che la domanda dei condominî e dei condomini introduttiva del giudizio è stata volta a ottenere il risarcimento dei danni ai propri immobili indicati come causati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. quale proprietaria di cespiti oggetto di lavori commessi in appalto dalla stessa alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., poi in liquidazione, a loro volta subappaltati alla [OSCURATO:SOCIETA]., poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA]., e in relazione ai quali la stessa committente aveva conferito incarichi professionali agli ingegneri [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA], già società [OSCURATO:PERSONA], all’esito dei gradi di merito, come dalla stessa evidenziato nel controricorso quale interposto (pag. 2), è stata condannata a tenere indenne la [OSCURATO:PERSONA], quale di quest’ultima assicuratrice, dalla condanna risarcitoria emessa già in prime cure e poi confermata in secondo grado, senza che avesse interposto appello, mettendo a disposizione il massimale; come emerge dalla sentenza di seconde cure, il Tribunale aveva infatti condannato alla manleva assicurativa nei limiti del massimale, già dedotto lo scoperto; UnipolSai deduce che aveva interesse a resistere al ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] per l’ipotesi di ridefinizione delle spese di lite, molto elevate, del doppio grado, ove il gravame in parola fosse stato accolto; si deve osservare che non emerge né in alcun modo è stato dedotto o comunque diversamente spiegato che una maggiorazione delle spese processuali dell’assicurata potesse incidere sul già raggiunto massimale (pag. 24 della sentenza di prima istanza confermata), oggetto come visto di statuizione non impugnata, sicché la notifica del ricorso, effettuata pertanto quale litis denuntiatio ovvero nel quadro del litisconsorzio processuale determinato dalla presenza delle parti assicuratrici nel precedente grado di giudizio, non necessitava di difesa da parte dei suddetti soggetti processuali, neppure ricorrenti incidentali; a ciò si aggiunge la già definitiva compensazione delle spese processuali nei rapporti con l’assicurata in entrambi i gradi; di qui la negatoria della richiesta liquidazione delle spese di questo grado, non risultando, in base alle allegazioni svolte dalle parti a fronte delle statuizioni giurisdizionali pronunciate, domanda né implicazione cassatoria pregiudizievole nei confronti del soggetto che chiede la liquidazione delle spese a suo favore (cfr., utilmente, Cass., 24/03/2023, n. 8491, Cass., 16/01/2024, n. 1593, Cass., 10/04/2024, n. 10586); al contempo e in ogni caso va sottolineato che, nell’ipotesi di rinuncia, la condanna alle spese processuali della parte che ha dato causa al giudizio è comunque rimessa al potere discrezionale del giudice, come evidenziato dall’espressione «può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese», di cui al secondo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.; analogamente, quanto alla posizione di [OSCURATO:SOCIETA], s.p.a., già società [OSCURATO:PERSONA] e prim’ancora società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assicuratrice di [OSCURATO:SOCIETA], la stessa parte ha allegato di aver già versato il dovuto dopo la sentenza di primo grado, liberando il massimale (pag. 9 del controricorso al gravame di [OSCURATO:SOCIETA], e pag. 9 del controricorso al ricorso incidentale dei Condominî e dei condomini), anche in tal caso non essendo stato allegato e dimostrato che l’eventuale maggiorazione delle spese potesse incidere, anzi avendo la società ribadito che quelle erano e sono dovute nei limiti del massimale, già interamente versato (pag. 10 del controricorso al ricorso dei Condominî e dei condomini); né la condanna alle spese in favore dell’assicurata, pronunciata in secondo grado, così come in primo, risulta essere stata oggetto di gravame per cassazione; ne deriva la dichiarazione di estinzione del giudizio di legittimità

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12239/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; pec [OSCURATO:EMAIL]), rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; pec [OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; pec [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 40, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; pec [OSCURATO:EMAIL]) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica [OSCURATO:EMAIL], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro il Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] n. 30, 32, 34, 36, in Genova; il Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] n. 42, in Genova; AMISANO Lucina, IOSSI Elisa, IOSSI Matilde, IOSSI Valentina, AMISANO Alessandro, tutti nella qualità di eredi di AMISANO Sergio ; DONDERO Ines, in proprio e quale ered e di AMISANO Sergio; IVALDI Claudio; LAZZARINO Margherita ; EMMAUS Giovanni ; BELLENZIER Francescae BELLENZIER Michela quali aventi causa da BELLENZIER Sergio; RANDO Giovanna ; MINUTO Gabriella ; BIANCONCINI Riccardo; MONTOBBIO Giorgio ; GAMBERINI Sergio ; FRATTINO Carlo e FRATTINO Stefania quali eredi di FRATTINO Illiano;D’ANDREA Giuseppina in proprio e quale erede di FRATTINO Illiano; RANDACIO Efisio quale erede di RANDACIO Ernesto e RANDACIO Elisa, quale procuratore generale di BUSCAGLIA Carla, entrambi quali eredi di RANDACIO Ernesto; RANDACIO Elisa in proprio e quale erede di RANDACIO Ernesto; CESARONE Remo ; CESARONE Fabio; CESARONE Cristina ; domiciliazione telematica [OSCURATO:EMAIL], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti e ricorrenti incidentali- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], BRUNO Ida, CESARONE Vittorio, COSSU [OSCURATO:PERSONA], MURA Ivana, CARLESI Lido, PISELLO Giovanna, MINIATI Ezio, AVVENENTE [OSCURATO:PERSONA], GUGLIOTTA Mariano, CANNATA Carmela, MUSANTE [OSCURATO:PERSONA], TOCCO Lorenzo, BOERO Flavia, STARREVELD Rosemarjin, BARRARA Giuseppe, PERLATI Silvano, BERNARDI Antonio, SEGA Nello, CECCONI Costantino, GARBARINO [OSCURATO:PERSONA], BARRARA Saverio, FEDELE Concetta, BARRARA Rosaria, BENZI Giuseppe, PLATI Raffaella, CHIODINI Adriano, BONANNI Franco, LETELLO Agnese, LETELLO Lina, LETELLO Maria, FENGA Emanuele, BARULLO Renata, RIBELLI Annalisa, MAGNANI Sergio, DANOVARO Marcello, FONTANA Paolo, BRIANZI [OSCURATO:PERSONA], FONTANA Diego, nonché MADARO Vito e gli eredi di FLORIDIA Mirella, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., gli eredi dell’ingegnere Alessandro [OSCURATO:PERSONA], l’ingegnere Elio MONTALDO, l’architetto Remo [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- nonché in contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; pec [OSCURATO:EMAIL]), rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; pec [OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; pec [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente al ricorso incidentale- e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 40, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; pec [OSCURATO:EMAIL]) che la rappresenta e difende -controricorrente al ricorso incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 639/2019 depositata in data 8/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. rilevato che la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso, sulla base di sette motivi, per la cassazione della sentenza n. 639 del 2019 della Corte di appello di Genova; hanno resistito con controricorso il Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] n. 30, 32, 34, 36, in Genova;il Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] n. 42, in Genova, nonché i condomini AMISANO Lucina, IOSSI Elisa, IOSSI Matilde, IOSSI Valentina, AMISANO Alessandro, tutti quali eredi di AMISANO Sergio;DONDERO Ines, in proprio e quale erede di AMISANO Sergio; IVALDI Claudio ; LAZZARINO Margherita ; EMMAUS Giovanni; BELLENZIER Francesca e BELLENZIER Michela , quali aventi causa da BELLENZIER Sergio; RANDO Giovanna ; MINUTO Gabriella; BIANCONCINI Riccardo ; MONTOBBIO Giorgio ; GAMBERINI Sergio; FRATTINO Carlo e FRATTINO Stefania quali eredi di FRATTINO Illiano;D’ANDREA Giuseppina in proprio e quale erede di FRATTINO Illiano; RANDACIO Efisio quale erede di RANDACIO Ernesto e RANDACIO Elisa, quale procuratore generale di BUSCAGLIA Carla, entrambi quali eredi di RANDACIO Ernesto; RANDACIO Elisa, in proprio e quale ered e di RANDACIO Ernesto ; e CESARONE Remo; CESARONE Fabio e CESARONE Cristina, proponendo, altresì ricorso incidentale fondato su motivo unico; ha resistito con controricorso pure [OSCURATO:SOCIETA]., depositando altresì memoria; [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e poi, a séguito della cessione delle attività assicurative, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., fusa per incorporazione nella società controricorrente, ha resistito sia al ricorso principale che a quello incidentale, e ha depositato altresì memoria; [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito al ricorso incidentale; sono rimasti intimati i condomini [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], BRUNO Ida, CESARONE Vittorio, COSSU [OSCURATO:PERSONA], MURA Ivana, CARLESI Lido, PISELLO Giovanna, MINIATI Ezio, AVVENENTE [OSCURATO:PERSONA], GUGLIOTTA Mariano, CANNATA Carmela, MUSANTE [OSCURATO:PERSONA], TOCCO Lorenzo, BOERO Flavia, STARREVELD Rosemarjin, BARRARA Giuseppe, PERLATI Silvano, BERNARDI Antonio, SEGA Nello, CECCONI Costantino, GARBARINO [OSCURATO:PERSONA], BARRARA Saverio, FEDELE Concetta, BARRARA Rosaria, BENZI Giuseppe, PLATI Raffaella, CHIODINI Adriano, BONANNI Franco, LETELLO Agnese, LETELLO Lina, LETELLO Maria, FENGA Emanuele, BARULLO Renata, RIBELLI Annalisa, MAGNANI Sergio, DANOVARO Marcello, FONTANA Paolo, BRIANZI [OSCURATO:PERSONA], FONTANA Diego, nonché MADARO Vito e gli eredi di FLORIDIA Mirella, quali proprietari dell’immobile sito in via [OSCURATO:PERSONA] 13A in Genova, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., gli eredi dell’ingegnere [OSCURATO:PERSONA], l’ingegnere [OSCURATO:PERSONA], l’architetto [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il ricorso principale e incidentale sono stati oggetto di rinuncia e contestuale accettazione reciproca, con richiesta di compensazione delle spese di lite; sul punto dev’essere evidenziato che nella rinuncia al ricorso principale vi è un evidente errore materiale, come tale non ostativo, poiché nell’incipit dello stesso si riporta il nome di [OSCURATO:PERSONA], che non è in lite, invece di quello di [OSCURATO:PERSONA], che insieme a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Matilde e Valentina nonché [OSCURATO:PERSONA] , sono gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], nome, quest’ultimo, riportato sùbito di séguito: che si tratti di errore materiale è reso chiaro dalle sottoscrizioni della rinuncia al ricorso incidentale dove, dopo i nomi e le firme di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Matilde e Valentina, vi è nome e firma di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato atto di non accettazione della rinuncia, chiedendo la liquidazione delle spese di lite; considerato che la domanda dei condominî e dei condomini introduttiva del giudizio è stata volta a ottenere il risarcimento dei danni ai propri immobili indicati come causati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. quale proprietaria di cespiti oggetto di lavori commessi in appalto dalla stessa alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., poi in liquidazione, a loro volta subappaltati alla [OSCURATO:SOCIETA]., poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA]., e in relazione ai quali la stessa committente aveva conferito incarichi professionali agli ingegneri [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA], già società [OSCURATO:PERSONA], all’esito dei gradi di merito, come dalla stessa evidenziato nel controricorso quale interposto (pag. 2), è stata condannata a tenere indenne la [OSCURATO:PERSONA], quale di quest’ultima assicuratrice, dalla condanna risarcitoria emessa già in prime cure e poi confermata in secondo grado, senza che avesse interposto appello, mettendo a disposizione il massimale; come emerge dalla sentenza di seconde cure, il Tribunale aveva infatti condannato alla manleva assicurativa nei limiti del massimale, già dedotto lo scoperto; UnipolSai deduce che aveva interesse a resistere al ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] per l’ipotesi di ridefinizione delle spese di lite, molto elevate, del doppio grado, ove il gravame in parola fosse stato accolto; si deve osservare che non emerge né in alcun modo è stato dedotto o comunque diversamente spiegato che una maggiorazione delle spese processuali dell’assicurata potesse incidere sul già raggiunto massimale (pag. 24 della sentenza di prima istanza confermata), oggetto come visto di statuizione non impugnata, sicché la notifica del ricorso, effettuata pertanto quale litis denuntiatio ovvero nel quadro del litisconsorzio processuale determinato dalla presenza delle parti assicuratrici nel precedente grado di giudizio, non necessitava di difesa da parte dei suddetti soggetti processuali, neppure ricorrenti incidentali; a ciò si aggiunge la già definitiva compensazione delle spese processuali nei rapporti con l’assicurata in entrambi i gradi; di qui la negatoria della richiesta liquidazione delle spese di questo grado, non risultando, in base alle allegazioni svolte dalle parti a fronte delle statuizioni giurisdizionali pronunciate, domanda né implicazione cassatoria pregiudizievole nei confronti del soggetto che chiede la liquidazione delle spese a suo favore (cfr., utilmente, Cass., 24/03/2023, n. 8491, Cass., 16/01/2024, n. 1593, Cass., 10/04/2024, n. 10586); al contempo e in ogni caso va sottolineato che, nell’ipotesi di rinuncia, la condanna alle spese processuali della parte che ha dato causa al giudizio è comunque rimessa al potere discrezionale del giudice, come evidenziato dall’espressione «può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese», di cui al secondo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.; analogamente, quanto alla posizione di [OSCURATO:SOCIETA], s.p.a., già società [OSCURATO:PERSONA] e prim’ancora società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assicuratrice di [OSCURATO:SOCIETA], la stessa parte ha allegato di aver già versato il dovuto dopo la sentenza di primo grado, liberando il massimale (pag. 9 del controricorso al gravame di [OSCURATO:SOCIETA], e pag. 9 del controricorso al ricorso incidentale dei Condominî e dei condomini), anche in tal caso non essendo stato allegato e dimostrato che l’eventuale maggiorazione delle spese potesse incidere, anzi avendo la società ribadito che quelle erano e sono dovute nei limiti del massimale, già interamente versato (pag. 10 del controricorso al ricorso dei Condominî e dei condomini); né la condanna alle spese in favore dell’assicurata, pronunciata in secondo grado, così come in primo, risulta essere stata oggetto di gravame per cassazione; ne deriva la dichiarazione di estinzione del giudizio di legittimità
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