CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 29799/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ribunale di Napoli,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento conrinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con ordinanza in data 28 novembre 2025 alle ore 13,56, notificataall’interessato il 30 novembre 2025 alle ore 21,35, la G.i.p. del Tribunale di Napoliha convalidato l’obbligo di presentazione all’autorità di pubblica sicurezza di cui alprovvedimento del Questore di Napoli in data 29 ottobre 2025, notificatoall’interessato il 27 novembre 2025, alle ore 12.2. Il ricorrente eccepisce che la convalida è intervenuta prima dellequarantotto ore dalla notifica del daspo, in violazione del termine a difesa (primomotivo), e lamenta l’omessa valutazione della memoria difensiva inviatatempestivamente a mezzo pec il 29 novembre 2025 alle ore 10,39 (secondomotivo).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.E’ pacifico in giurisprudenza che, al fine di assicurare effettività al principiodel contraddittorio cartolare, da cui è contraddistinta la fase della convalida delprovvedimento del questore (si veda amplius la sentenza Sez. U, n. 44273 del27/10/2004, Labbia, Rv. 229111-01 con ampi riferimenti alla giurisprudenzacostituzionale), è necessario che la convalida del g.i.p. non intervenga prima chesia decorso il termine di quarantotto ore dalla notifica all'interessato. L’art. 6,comma 3, legge n. 401 del 1989 prevede, infatti, espressamente che il pubblicoministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entroquarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudiceper le indagini preliminari. Da tale previsione normativa, la giurisprudenza hariconosciuto anche all’interessato il termine di quarantotto ore per presentare dellememorie difensive la cui mancata osservanza va sanzionata con la nullità, ritenutadi ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c),cod. proc. pen.E’ controverso, invece, se tale nullità sia o meno sanabile nell’ipotesi in cuil’interessato non presenti la memoria prima della notifica dell’ordinanza del g.i.p.Secondo un orientamento, persiste la nullità, anche nel caso in cui l'ordinanza diconvalida sia notificata al sottoposto dopo la scadenza del termine, senza che lostesso abbia attivato il contraddittorio cartolare, posto che il pregiudizio al dirittodi difesa si verifica per il solo fatto del mancato rispetto dello schema legale (trale più recenti, Sez. 3, n. 37755 del 21/10/2025, Vasselli, Rv. 288836 – 01 conampi riferimenti ai precedenti). Secondo altro orientamento, è pur semprenecessario che il ricorrente deduca un interesse concreto e attuale alla predettaviolazione, ipotesi che non ricorre nel caso in cui la notifica della convalidaintervenga dopo le quarantotto ore senza che l’interessato abbia presentato unamemoria difensiva (tre le più recenti, Sez. 3, n. 19640 del 01/02/2024, Gentile,Rv. 286523 – 01 con ampi riferimenti ai precedenti).Non mette conto entrare nell’esame di questo tema, perché è pacifico cheil ricorrente ha presentato la sua memoria difensiva il 29 novembre alle 10,39,entro le quarantotto ore dalla notifica del daspo, prima però della notificadell’ordinanza in data 30 novembre 2025 ore 21,35. La memoria, per giunta, nonera di mero stile, ma recava la contestazione sostanziale dell’assenza di unprecedente daspo in difformità di quanto dichiarato dal Questore di Napoli cheimponeva una puntuale risposta del giudice. Risulta pertanto violato il diritto didifesa dell’interessato, ciò che comporta, afferendo il vizio alla procedura diconvalida, l’annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con conseguentedeclaratoria di cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore di Napoli,limitatamente all'obbligo di presentazione all’autorità di pubblica sicurezza. P.Q.MAnnulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia delprovvedimento del Questore di Napoli del 29/10/2025, limitatamente all’obbligodi presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo alQuestore di Napoli.Così deciso, il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]