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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 maggio 2026

Cassazione n. 16562/2026

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ione 27/05/2026avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Lazio n. 1544/06/2025 depositata il 7/3/2025udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma, laAutocentri Balduina s.r.l., impugnava un avviso di accertamento avente adoggetto il recupero di IVA (per € 50.864) per l’anno 2015, con il quale sicontestava la cessione di veicoli in regime di non imponibilità ai sensidell’art. 8, comma 1°, lett. c) d.P.R. n. 633 del 1972 ad esportatoriabituali che, pur avendo inviato le dichiarazioni d’intento, non avevano irequisiti per essere considerati tali.La ricorrente deduceva di aver impiegato la diligenza richiesta ad unoperatore economico per accertare le caratteristiche dei cessionari, sicchénon poteva esserle addebitato alcunché, in quanto, con i propri mezzi, nonpoteva eseguire controlli analoghi a quelli operati dall’Amministrazionefinanziaria.La CTP rigettava il ricorso.2.

La società proponeva appello, al quale resisteva l’Agenzia delleEntrate.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio accoglieva l’appello, osservando che lacontribuente aveva dimostrato la propria buona fede, in quanto la stessanon aveva accesso ai dati ricavabili dall’anagrafe tributaria e «ai sensi deldlgs n. 175 del 2014 il controllo in merito alle qualifica di esportatoreabituale degli acquirenti era riservato esclusivamente all'amministrazioneche riceveva preventivamente la lettera d’intenti»; aggiungeva,comunque, che si era trattato solo di cinque vendite «a fronte di unnotevole giro d’affari dimostrato dalla società».Numero registro generale 19868/2025Numero sezionale 2908/2026Numero di raccolta generale 16562/2026Data pubblicazione 27/05/20263.

Avverso tale sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi.Ha resistito, con controricorso, la società che ha depositato altresìmemoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, c.p.c. per violazione dell’art. 36 d.

Lgs. n. 546 del1992 per “motivazione illogica e contraddittoria”.

La motivazione, adavviso della ricorrente, sarebbe illogica in quanto la corte regionale haritenuto sussistente la buona fede della cedente sulla base di tre elementidel tutto irrilevanti in ordine al suo profilo soggettivo: l’indisponibilità didati sulla situazione dell’acquirente rinvenibili solo sull’anagrafe tributaria,il numero limitato di autovetture oggetto della contestazione in relazioneal complessivo volume d’affari della venditrice, gli effetti del d.

Lgs. n. 175del 2014 che avrebbe rimesso esclusivamente all’Agenzia delle Entrate icontrolli in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; si tratterebbe dicircostanze non significative, mentre il giudice d’appello avrebbe dovutoesaminare gli elementi presuntivi indicati nell’avviso di accertamento.1.2 Con il secondo motivo di ricorso, l’Amministrazione ha denunciatoil vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsaapplicazione degli artt. 20 d.

Lgs. n. 175 del 2014, 8, comma 1°, lett. c)d.P.R. 633 del 1972 e degli artt. 2697 e 2729 c.c..

La ricorrente ha innanzitutto osservato che sarebbe irrilevante l’applicabilità, a partire dal 1°gennaio 2015, delle novità introdotte dal d.

Lgs. n. 175 del 2014, inquanto tale norma non ha modificato la diligenza richiesta al fornitore inordine alla verifica della lettera d’intento, ma «ha soltanto previsto, permera finalità di semplificazione, lo spostamento dell’obbligo comunicativo,relativo ai dati contenuti nella lettera d’intento, dal fornitoreall’esportatore abituale, ma, al contrario, diventa necessario che ilNumero registro generale 19868/2025Numero sezionale 2908/2026Numero di raccolta generale 16562/2026Data pubblicazione 27/05/2026fornitore dimostri che l’inapplicabilità dell’agevolazione (rispettoall’ordinaria tassazione) non era obiettivamente rilevabile, in base aiprincipi di collaborazione e buona fede ex art. 10 L. 212/2000, al fine diescludere un suo coinvolgimento nella frode compiuta dal sedicenteesportatore abituale».Ha quindi dedotto che il giudice d’appello avrebbe erroneamentevalutato la condotta della contribuente, omettendo di considerarenumerosi elementi – rilevabili attraverso visure camerali o semplicirichieste di documenti - che avrebbero dovuto ingenerare, in un operatoreeconomico attento, dubbi in ordine alla correttezza delle operazioni.Ha infine richiamato la giurisprudenza relativa alla diligenza richiesta alcedente nella fattispecie in esame ed ha evidenziato che la corteregionale, nel compiere le proprie valutazioni, neppure aveva rispettato iprincipi stabiliti in materia di valutazione della prova presuntiva checomporta la necessità di esaminare prima singolarmente e poi nel loroinsieme i vari elementi indicati.2.1 Occorre esaminare le eccezioni di inammissibilità formulate dallacontroricorrente.La stessa ha dedotto, innanzi tutto, che risulterebbe violato l’art. 366c.p.c., in quanto il ricorso sarebbe sostanzialmente privo dell’esposizionesommaria dei fatti, che si sostanzierebbe esclusivamente in elementisommari inidonei a consentire la completa conoscenza della vicendaprocessuale.2.2 L’eccezione è infondata.Nel ricorso, infatti, è ricostruita la vicenda sostanziale (illustrata dapagina 1 a pagina 6, anche attraverso la trascrizione dell’avviso) eprocessuale (sintetizzata da pagina 6 a pagina 8, nonché, attraverso latrascrizione della parte più significativa della sentenza di appello, a pagina8), in maniera tale da rendere comprensibili i motivi di ricorso comerichiesto dall’art. 366 n. 3) c.p.c..

Va peraltro ricordato che questa CorteNumero registro generale 19868/2025Numero sezionale 2908/2026Numero di raccolta generale 16562/2026Data pubblicazione 27/05/2026ha affermato che i requisiti formali vanno comunque interpretati alla lucedei principi indicati dalla CEDU e, dunque, in maniera non eccessivamenterigida e tale da costituire un inutile ostacolo all’accesso agli strumentiprocessuali (Cass. Sez.

U. 8950/2022).2.3 La controricorrente ha poi rilevato che entrambi i motivi sarebberoinammissibili in quanto, pur avendo formalmente ad oggetto la violazionedi norme di legge, riguarderebbero il merito della controversia, giacchécon gli stessi si richiede una nuova valutazione degli elementi di fatto inforza dei quali era stata esclusa la responsabilità della cedente.Anche questa eccezione va rigettata, in quanto con il primo motivo sidenuncia la motivazione apparente del provvedimento impugnato e, con ilsecondo, l’erronea interpretazione dell’art. 20 d.

Lgs. n. 175 del 2014 e laviolazione delle norme e dei principi riguardanti la diligenza del cedente ela valutazione della prova presuntiva.3.1 Passando all’esame del ricorso, va osservato che il primo motivo èinfondato.Il vizio di mancanza di motivazione o di motivazione apparente (checomporta la nullità della sentenza), dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c. adopera del d.L. n. 83 del 2012 conv. in L. n. 134 del 2012, ricorre soloquando la motivazione sia del tutto mancante sotto il profilo grafico omeramente apparente oppure quando sia caratterizzata da un «contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili» o da affermazioni incomprensibili(così Cass. Sez.

Un. n. 8053/2014).In particolare, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nullaperché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. Sez.

Un. n. 22232/2016;Numero registro generale 19868/2025Numero sezionale 2908/2026Numero di raccolta generale 16562/2026Data pubblicazione 27/05/2026nello stesso senso Cass. n. 22598/2018), così da non raggiungere lasoglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.(Cass. n. 17196/2020; Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 20921/2019; Cass.n. 9105/2017).Deve altresì rilevarsi che va considerata «adeguata la motivazione chefornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata,evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero lacarenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesinon accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenutisignificativi» (Cass. n. 2153/2020).3.2 Orbene, come si rileva dalla stessa formulazione del motivo,appare chiaro che nella sentenza impugnata la motivazione – benchéestremamente sintetica - è presente e che la stessa si fonda suaffermazioni che non sono tra loro inconciliabili, così da renderneincomprensibile il senso complessivo.

L’Amministrazione sostiene che dallestesse non potrebbe desumersi la buona fede della cedente o, comunque,l’esercizio della necessaria diligenza nell’attività di controllo delladichiarazione d’intenti, ma è evidente, che anche ove tali critiche fosserofondate, la motivazione sarebbe al più errata, non certo inesistente nelsenso indicato.4.1 Il secondo motivo è invece fondato.Questa Corte, in più occasioni (cfr. Cass. n. 22430/2014), nellavigenza della disciplina antecedente alle novità introdotte dal d.

Lgs. n.175 del 2014, ha precisato che il beneficio della sospensione di impostaprevisto dall'art. 8 del d.P.R. n. 633 del 1972 è soggetto, per esigenze dicautela dell'Erario, a rigorosi presupposti applicativi (cfr. anche Cass. n.12774/2011):- di tale beneficio possono – in base agli artt. 8 d.P.R. n. 633 del 1972e 1 d.L. n. 746 del 1983 conv. in L. n. 17/1984 - avvalersi soltanto isoggetti che abbiano effettuato cessioni all'esportazione di cui all’art.Numero registro generale 19868/2025Numero sezionale 2908/2026Numero di raccolta generale 16562/2026Data pubblicazione 27/05/20268, lett. a) e b), del d.P.R. 633 del 1972, registrate nell'annoprecedente, per corrispettivi superiori al dieci per cento delcomplessivo volume di affari;- l'esportatore abituale, prima di effettuare acquisti senza pagamentodell'imposta deve presentare alla controparte una "dichiarazioned'intento", della cui veridicità l'emittente assume ogni responsabilità(Cass. n. 21956/2010), e con la quale l'esportatore medesimomanifesta chiaramente l'intento di avvalersi di tale facoltà;- gli acquisiti senza applicazione dell'IVA sono consentiti nei limitidell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioniall'esportazione di cui all'art. 8, lett. a) e b) cit., registrate nell'annoprecedente (Cass. n. 4022/2012) con la possibilità per l’esportatoredi fare riferimento all’anno solare ovvero, per ciascun mese, aidodici mesi precedenti.4.2 La differenza tra la disciplina anteriore e quella successiva allenovità introdotte con il d.

Lgs. n. 175 del 2014 risiede soltanto nel fattoche, prima, «l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti oimportazioni senza applicazioni dell'imposta» doveva risultare da«apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato condecreto del Ministro delle finanze, contenente l'indicazione del numero dipartita IVA del dichiarante nonché l'indicazione dell'ufficio competente neisuoi confronti, consegnata o spedita al fornitore o prestatore, ovveropresentata in dogana, prima dell'effettuazione della operazione.

Nellaprima ipotesi, il cedente o prestatore deve comunicare all'Agenzia delleentrate, esclusivamente per via telematica entro il termine di effettuazionedella prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella qualeconfluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta, i daticontenuti nella dichiarazione ricevuta.».Con l’art. 20 d.

Lgs n. 175 del 2014, l’art. 1 comma 1 lett. c) d.L. 746del 1983 conv. in L. 17 del 1984 è stato modificato nel senso che «a) leNumero registro generale 19868/2025Numero sezionale 2908/2026Numero di raccolta generale 16562/2026Data pubblicazione 27/05/2026parole: «consegnata o spedita al fornitore o prestatore, ovvero presentatain dogana» sono sostituite dalle seguenti: «trasmessa telematicamenteall'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica.

Ladichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciatadall'Agenzia delle entrate, sarà consegnata al fornitore o prestatore,ovvero in dogana.

Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presentedisposizione, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delledogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni d'intento perdispensare dalla consegna in dogana della copia cartacea delle predettedichiarazioni e delle ricevute di presentazione.»b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nella prima ipotesi, ilcedente o prestatore riepiloga nella dichiarazione IVA annuale i daticontenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute»».Com’è evidente vengono solo modificate le modalità di trasmissionedella dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate (conformemente allefinalità del decreto legislativo che ha ad oggetto «semplificazione fiscale edichiarazione dei redditi precompilata») e, dunque, gli aspetti meramentepratici, ma non vi è nessun motivo per ritenere che la responsabilità delfornitore o del prestatore sia stata esclusa o quanto meno ridotta.Tale responsabilità, infatti, non dipende dall’obbligo di trasmissionedella dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate o da eventuali altrioneri formali a carico del cedente, bensì dal fatto che, a seguito dellapresentazione della dichiarazione, lo stesso deve emettere la fattura senzaapplicazione dell’IVA per operazioni che, diversamente, sarebberoimponibili; per questo motivo, in caso di frode posta in essere dalcessionario, alla quale consegue l’insussistenza dei presupposti checonsentono di non applicare l’IVA, l’obbligo da parte del cedente di versarel’IVA (che graverà in ogni caso sul cessionario, art. 7, comma 3, d.

Lgs.del n. 471 1997) potrà essere escluso soltanto qualora risulti estraneoalla frode, a condizione, però, che abbia adottato tutte le misureNumero registro generale 19868/2025Numero sezionale 2908/2026Numero di raccolta generale 16562/2026Data pubblicazione 27/05/2026ragionevoli in suo potere al fine di assicurarsi che la cessione effettuatanon lo conducesse a partecipare alla stessa (Corte di Giustizia UE sentenza27/7/2007, Teleos plc, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NewCommunications Ltd, [OSCURATO:PERSONA], Phones InternationalLtd, AGM [OSCURATO:PERSONA], DVD [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Bulk GSMLtd, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Stardex(UK) Ltd / Commissioners of [OSCURATO:PERSONA] in causa C-409/04).).[OSCURATO:PERSONA] (Corte di Giustizia UE sentenza 6/07/2006, AxelKittel in causa C-439/04 e [OSCURATO:PERSONA] SPRL in causa C-440/04) hachiaramente puntualizzato come (punto n. 54) «la lotta contro la frode,l'evasione fiscale e gli eventuali abusi è un obiettivo riconosciuto epromosso dalla sesta direttiva (v., sentenza 29 aprile 2004, cause riuniteC-487/01 e C-7/02, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Racc. pag. 1-5337,punto 76).

Gli interessati non possono avvalersi abusivamente ofraudolentemente del diritto comunitario (v., in particolare, sentenza 12maggio 1998, causa C-367/96, Kefalas e a., Racc. pag. 1-2843, punto 20;23 marzo 2000, causa C-373/97, Diamantis, Racc. pag. 1-1705, punto 33,e 3 marzo 2005, causa C-32/03, Fini H, Racc. pag. 1-1599, punto 32)».Deve aggiungersi che anche le novità successivamente introdotte – inparticolare con la L. n. 178 del 2020 (art. 1 commi 1079-1083),comunque non applicabile al caso di specie - dimostrano, al contrario diquanto sostenuto dalla controricorrente, un grande interesse dellegislatore ad evitare le frodi che appare incompatibile con unaderesponsabilizzazione del fornitore.4.3 Non vi è motivo, quindi, per escludere l’applicazione allacontroversia in esame dei principi consolidati in tema di responsabilità delfornitore o cedente secondo i quali «In tema d'IVA, nelle cessioniall'esportazione in regime di sospensione d'imposta ex art. 8 del d.P.R. n.633 del 1972, se la dichiarazione d'intenti si riveli ideologicamente falsa, ilcedente deve dimostrare l'assenza di un proprio coinvolgimentoNumero registro generale 19868/2025Numero sezionale 2908/2026Numero di raccolta generale 16562/2026Data pubblicazione 27/05/2026nell'attività fraudolenta, ossia di non essere stato a conoscenzadell'assenza delle condizioni legali per l'applicazione di detto regime o dinon essersene potuto rendere conto, pur avendo adottato tutte leragionevoli misure in proprio potere» (Cass. n. 9586/2019; nello stessosenso, cfr. Cass. n. 9795/2023; Cass. n. 14979/2020 secondo la quale «alcedente non è consentito l'esercizio fraudolento del diritto di valersi dellimite di esecutività correlato alla suddetta qualità di esportatore abitualequalora, anche in base ad elementi presuntivi, disponga di elementi tali dasospettare l'esistenza di irregolarità, gravando sul medesimo un onere didiligenza mediante l'adozione di tutte le ragionevoli misure in propriopotere»; Cass. n. 19896/2016).4.4 La posizione del cedente va valutata sulla base di elementipresuntivi.

Va quindi ricordato, in materia di prova per presunzioni, sullequali si basa sostanzialmente l’accertamento oggetto del giudizio, che «ladenuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art.2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsiquando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo puòbasarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi lapresunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanzaai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anchequando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanzefattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversada quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motividella violazione dei paradigmi della norma» (Cass. n. 9054/2022); restainvece «escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziariopossa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppureoccorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assolutaed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provaresia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmentepossibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è unaNumero registro generale 19868/2025Numero sezionale 2908/2026Numero di raccolta generale 16562/2026Data pubblicazione 27/05/2026valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente,non oggettivamente inconfutabile» (Cass. n. 22366/2021).Sulla base di tali principi si è quindi ritenuto che possa esserecensurata per violazione di legge, con ricorso per cassazione, unasentenza in cui il giudice si sia limitato ad escludere la rilevanza probatoriadei singoli elementi indiziari valutati atomisticamente, senza peròverificare se, considerati nel loro complesso, avessero tale rilevanza(Cass. n. 8115/2025; Cass. n. 9059/2018).4.5 Orbene, nel caso di specie, la Corte regionale non ha rispettato iprincipi in materia di valutazione della prova appena indicati.La stessa, infatti, a parte il richiamo alle novità introdotte dal d.lgs.175/2014 – che, per quanto esposto, non incidono sulla diligenza richiestaal cedente - si è limitata a fare riferimento esclusivamente all’impossibilitàper quest’ultimo di accedere all’anagrafe tributaria ed al numero limitatodi cessioni, circostanze di per sé non determinanti, che neppure sono stateraffrontate con quelle di segno contrario evidenziate dall’Amministrazione.La CTR non ha valutato, né singolarmente, né complessivamente, glielementi indicati nell’avviso di accertamento per sostenere quanto menola conoscibilità da parte della cedente – di cui sono state evidenziateanche le rilevanti dimensioni, alle quali consegue la possibilità di svolgereindagini più accurate - dell’inesistenza delle condizioni per l’applicazionedel regime previsto dall’art. 8 d.P.R. n. 633 del 1972 (per l’[OSCURATO:PERSONA].r.l.: fallimento dichiarato nel 2015, costituzione della società nel 2010,frequenti variazioni della sede sociale, pubblicazione di un unico bilancio,irregolarità nelle dichiarazioni fiscali, assenza dei requisiti di esportatoreabituale ricavabile dalle dichiarazioni fiscali; per la SGF Group s.r.l.:costituzione il 22/5/2014 ed inizio dell’attività il 2/10/2014, con laconseguenza che alla data del 27/2/2015, quando è stata presentata ladichiarazione d’intento, non era ancora trascorso il termine di dodici mesidi cui all’art. 1 comma 1 lett. c) d.l. n. 746 del 1983; per la Mondo MotoriNumero registro generale 19868/2025Numero sezionale 2908/2026Numero di raccolta generale 16562/2026Data pubblicazione 27/05/2026s.r.l.: costituzione il 17/6/2008, inizio di attività il 1/3/2011, pubblicazionedi un unico bilancio nel 2009, irregolarità e mancanza dei requisiti diesportatore abituale risultanti dalle dichiarazioni per le annualità 2013 e2014).

Peraltro, la valutazione complessiva dei predetti elementi assumeparticolare importanza con riguardo alla prova presuntiva, dal momentoche singoli fatti possono assumere maggior valore indiziario se consideratiunitamente ad altri.Irrilevante, infine, è il richiamo della controricorrente al comma 5 bisdell’art. 7 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 introdotto dalla L. n. 130 del 2022,in quanto lo stesso non preclude all’Amministrazione la possibilità diricorrere alla prova presuntiva (Cass. n. 2746/2024).

Questa Corte hainfatti osservato che “la nuova formulazione legislativa, nel prevedere che«L’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’attoimpugnato.

Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova cheemergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della suafondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente adimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza conla normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano lapretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni» non stabilisce un onereprobatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia,ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, cheassegnano all’istruttoria dibattimentale un ruolo centrale” (Cass. n.31878/2022).Il motivo va dunque accolto.5.1 Occorre infine affrontare l’eccezione di giudicato che lacontroricorrente ha sollevato con la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..La stessa ha dedotto che, con sentenza n. 6184/2025 del 7/5/2025 –non impugnata e pertanto divenuta definitiva, come risulta da attestazionepresente sul documento - la Corte di giustizia tributaria di primo grado diRoma ha ritenuto insussistente la responsabilità della Autocentri BalduinaNumero registro generale 19868/2025Numero sezionale 2908/2026Numero di raccolta generale 16562/2026Data pubblicazione 27/05/2026S.r.l. in ordine alla medesima contestazione, fondata sugli stessipresupposti, in relazione all’anno 2017.Orbene, va innanzi tutto rilevato che il giudicato esterno potrebbe alpiù rilevare solo in relazione ai medesimi soggetti nei confronti dei quali èavvenuta la cessione nel presente giudizio.

È ben possibile, infatti, inastratto, che il fornitore adotti la necessaria diligenza nei confronti di uncessionario e non di un altro (magari perché le “anomalie” che gli stessipresentavano erano diverse).

Pertanto, gli effetti invocati potrebberoritenersi operanti esclusivamente con riguardo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,giacché gli altri due soggetti indicati nell’avviso per l’anno d’imposta 2015non vengono considerati nella sentenza relativa al 2017.5.2 Va poi ricordato che costituisce principio consolidato quello per ilquale «Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento almedesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenzapassata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazionegiuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative adun punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando lapremessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivodella sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato erisolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle chehanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo.

Tale efficacia,riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materiatributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quantol'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad undeterminato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dellostesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovaresignificative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazioneai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodoa periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e nonanche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosiNumero registro generale 19868/2025Numero sezionale 2908/2026Numero di raccolta generale 16562/2026Data pubblicazione 27/05/2026ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazionigiuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria),assumono carattere tendenzialmente permanente.

In riferimento a talielementi, il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato appared'altronde coerente non solo con l'oggetto del giudizio tributario, chepretesa tributaria, entro i limiti posti dalle domande di parte, e quindi aduna pronuncia sostitutiva dell'accertamento dell'Amministrazionefinanziaria (salvo che il giudizio non si risolva nell'annullamento dell'attoper vizi formali o per vizio di motivazione), ma anche con laconsiderazione unitaria del tributo dettata dalla sua stessa ciclicità, laquale impone, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di effettivitàdella tutela giurisdizionale, di valorizzare l'efficacia regolamentare delgiudicato tributario, quale "norma agendi" cui devono conformarsi tantol'Amministrazione finanziaria quanto il contribuente nell'individuazione deipresupposti impositivi relativi ai successivi periodi d'imposta» (Cass. Sez.Un. n. 13916/2006).quindi possibile che gli effetti del giudicato si estendano anche a periodid’imposta diversi, ma soltanto in relazione a quegli elementi che possonoessere rilevanti in relazione ad una pluralità di periodi d'imposta,assumendo così carattere stabile o tendenzialmente permanente.

Perquesto motivo, il giudicato «non può avere alcuna efficacia vincolantequando l'accertamento relativo ai diversi anni d'imposta debba fondarsi sudati e ricostruzioni contabili diversi» (Cass. n. 11226/2007; Cass. n.18907/2011; Cass. n. 20029/2011; Cass. n. 22941/2013; Cass. n.1837/2014).5.3 È evidente allora che, attesa la natura delle contestazioni, i fattimateriali su cui si fonda l’accertamento, seppur della stessa natura, sononecessariamente diversi da un anno all’altro, sicché non può prodursiNumero registro generale 19868/2025Numero sezionale 2908/2026Numero di raccolta generale 16562/2026Data pubblicazione 27/05/2026l’effetto del giudicato.

Del resto, è fin troppo semplice osservare cheun’impresa che non abbia le caratteristiche di esportatore abituale nel2015 potrebbe averle acquisite nel 2017 e ciò è sufficiente per escluderel’efficacia del giudicato.6.

In definitiva, va accolto il secondo motivo di ricorso e rigettato ilprimo.

La sentenza impugnata è quindi cassata, in relazione al motivoaccolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio in diversa composizione che dovrà provvedere ad una nuovavalutazione della vicenda alla luce dei principi indicati, nonché in ordinealle spese di lite del presente giudizio di Legittimità.

P.Q.Maccoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche in ordine alle spese processuali delpresente giudizio di Legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/3/2026.Il PresidenteRoberto Succio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ione 27/05/2026avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Lazio n. 1544/06/2025 depositata il 7/3/2025udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma, laAutocentri Balduina s.r.l., impugnava un avviso di accertamento avente adoggetto il recupero di IVA (per € 50.864) per l’anno 2015, con il quale sicontestava la cessione di veicoli in regime di non imponibilità ai sensidell’art. 8, comma 1°, lett. c) d.P.R. n. 633 del 1972 ad esportatoriabituali che, pur avendo inviato le dichiarazioni d’intento, non avevano irequisiti per essere considerati tali.La ricorrente deduceva di aver impiegato la diligenza richiesta ad unoperatore economico per accertare le caratteristiche dei cessionari, sicchénon poteva esserle addebitato alcunché, in quanto, con i propri mezzi, nonpoteva eseguire controlli analoghi a quelli operati dall’Amministrazionefinanziaria.La CTP rigettava il ricorso.2. La società proponeva appello, al quale resisteva l’Agenzia delleEntrate.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio accoglieva l’appello, osservando che lacontribuente aveva dimostrato la propria buona fede, in quanto la stessanon aveva accesso ai dati ricavabili dall’anagrafe tributaria e «ai sensi deldlgs n. 175 del 2014 il controllo in merito alle qualifica di esportatoreabituale degli acquirenti era riservato esclusivamente all'amministrazioneche riceveva preventivamente la lettera d’intenti»; aggiungeva,comunque, che si era trattato solo di cinque vendite «a fronte di unnotevole giro d’affari dimostrato dalla società».Numero registro generale 19868/2025Numero sezionale 2908/2026Numero di raccolta generale 16562/2026Data pubblicazione 27/05/20263. Avverso tale sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi.Ha resistito, con controricorso, la società che ha depositato altresìmemoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, c.p.c. per violazione dell’art. 36 d. Lgs. n. 546 del1992 per “motivazione illogica e contraddittoria”. La motivazione, adavviso della ricorrente, sarebbe illogica in quanto la corte regionale haritenuto sussistente la buona fede della cedente sulla base di tre elementidel tutto irrilevanti in ordine al suo profilo soggettivo: l’indisponibilità didati sulla situazione dell’acquirente rinvenibili solo sull’anagrafe tributaria,il numero limitato di autovetture oggetto della contestazione in relazioneal complessivo volume d’affari della venditrice, gli effetti del d. Lgs. n. 175del 2014 che avrebbe rimesso esclusivamente all’Agenzia delle Entrate icontrolli in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; si tratterebbe dicircostanze non significative, mentre il giudice d’appello avrebbe dovutoesaminare gli elementi presuntivi indicati nell’avviso di accertamento.1.2 Con il secondo motivo di ricorso, l’Amministrazione ha denunciatoil vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsaapplicazione degli artt. 20 d. Lgs. n. 175 del 2014, 8, comma 1°, lett. c)d.P.R. 633 del 1972 e degli artt. 2697 e 2729 c.c.. La ricorrente ha innanzitutto osservato che sarebbe irrilevante l’applicabilità, a partire dal 1°gennaio 2015, delle novità introdotte dal d. Lgs. n. 175 del 2014, inquanto tale norma non ha modificato la diligenza richiesta al fornitore inordine alla verifica della lettera d’intento, ma «ha soltanto previsto, permera finalità di semplificazione, lo spostamento dell’obbligo comunicativo,relativo ai dati contenuti nella lettera d’intento, dal fornitoreall’esportatore abituale, ma, al contrario, diventa necessario che ilNumero registro generale 19868/2025Numero sezionale 2908/2026Numero di raccolta generale 16562/2026Data pubblicazione 27/05/2026fornitore dimostri che l’inapplicabilità dell’agevolazione (rispettoall’ordinaria tassazione) non era obiettivamente rilevabile, in base aiprincipi di collaborazione e buona fede ex art. 10 L. 212/2000, al fine diescludere un suo coinvolgimento nella frode compiuta dal sedicenteesportatore abituale».Ha quindi dedotto che il giudice d’appello avrebbe erroneamentevalutato la condotta della contribuente, omettendo di considerarenumerosi elementi – rilevabili attraverso visure camerali o semplicirichieste di documenti - che avrebbero dovuto ingenerare, in un operatoreeconomico attento, dubbi in ordine alla correttezza delle operazioni.Ha infine richiamato la giurisprudenza relativa alla diligenza richiesta alcedente nella fattispecie in esame ed ha evidenziato che la corteregionale, nel compiere le proprie valutazioni, neppure aveva rispettato iprincipi stabiliti in materia di valutazione della prova presuntiva checomporta la necessità di esaminare prima singolarmente e poi nel loroinsieme i vari elementi indicati.2.1 Occorre esaminare le eccezioni di inammissibilità formulate dallacontroricorrente.La stessa ha dedotto, innanzi tutto, che risulterebbe violato l’art. 366c.p.c., in quanto il ricorso sarebbe sostanzialmente privo dell’esposizionesommaria dei fatti, che si sostanzierebbe esclusivamente in elementisommari inidonei a consentire la completa conoscenza della vicendaprocessuale.2.2 L’eccezione è infondata.Nel ricorso, infatti, è ricostruita la vicenda sostanziale (illustrata dapagina 1 a pagina 6, anche attraverso la trascrizione dell’avviso) eprocessuale (sintetizzata da pagina 6 a pagina 8, nonché, attraverso latrascrizione della parte più significativa della sentenza di appello, a pagina8), in maniera tale da rendere comprensibili i motivi di ricorso comerichiesto dall’art. 366 n. 3) c.p.c.. Va peraltro ricordato che questa CorteNumero registro generale 19868/2025Numero sezionale 2908/2026Numero di raccolta generale 16562/2026Data pubblicazione 27/05/2026ha affermato che i requisiti formali vanno comunque interpretati alla lucedei principi indicati dalla CEDU e, dunque, in maniera non eccessivamenterigida e tale da costituire un inutile ostacolo all’accesso agli strumentiprocessuali (Cass. Sez. U. 8950/2022).2.3 La controricorrente ha poi rilevato che entrambi i motivi sarebberoinammissibili in quanto, pur avendo formalmente ad oggetto la violazionedi norme di legge, riguarderebbero il merito della controversia, giacchécon gli stessi si richiede una nuova valutazione degli elementi di fatto inforza dei quali era stata esclusa la responsabilità della cedente.Anche questa eccezione va rigettata, in quanto con il primo motivo sidenuncia la motivazione apparente del provvedimento impugnato e, con ilsecondo, l’erronea interpretazione dell’art. 20 d. Lgs. n. 175 del 2014 e laviolazione delle norme e dei principi riguardanti la diligenza del cedente ela valutazione della prova presuntiva.3.1 Passando all’esame del ricorso, va osservato che il primo motivo èinfondato.Il vizio di mancanza di motivazione o di motivazione apparente (checomporta la nullità della sentenza), dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c. adopera del d.L. n. 83 del 2012 conv. in L. n. 134 del 2012, ricorre soloquando la motivazione sia del tutto mancante sotto il profilo grafico omeramente apparente oppure quando sia caratterizzata da un «contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili» o da affermazioni incomprensibili(così Cass. Sez. Un. n. 8053/2014).In particolare, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nullaperché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. Sez. Un. n. 22232/2016;Numero registro generale 19868/2025Numero sezionale 2908/2026Numero di raccolta generale 16562/2026Data pubblicazione 27/05/2026nello stesso senso Cass. n. 22598/2018), così da non raggiungere lasoglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.(Cass. n. 17196/2020; Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 20921/2019; Cass.n. 9105/2017).Deve altresì rilevarsi che va considerata «adeguata la motivazione chefornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata,evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero lacarenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesinon accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenutisignificativi» (Cass. n. 2153/2020).3.2 Orbene, come si rileva dalla stessa formulazione del motivo,appare chiaro che nella sentenza impugnata la motivazione – benchéestremamente sintetica - è presente e che la stessa si fonda suaffermazioni che non sono tra loro inconciliabili, così da renderneincomprensibile il senso complessivo. L’Amministrazione sostiene che dallestesse non potrebbe desumersi la buona fede della cedente o, comunque,l’esercizio della necessaria diligenza nell’attività di controllo delladichiarazione d’intenti, ma è evidente, che anche ove tali critiche fosserofondate, la motivazione sarebbe al più errata, non certo inesistente nelsenso indicato.4.1 Il secondo motivo è invece fondato.Questa Corte, in più occasioni (cfr. Cass. n. 22430/2014), nellavigenza della disciplina antecedente alle novità introdotte dal d. Lgs. n.175 del 2014, ha precisato che il beneficio della sospensione di impostaprevisto dall'art. 8 del d.P.R. n. 633 del 1972 è soggetto, per esigenze dicautela dell'Erario, a rigorosi presupposti applicativi (cfr. anche Cass. n.12774/2011):- di tale beneficio possono – in base agli artt. 8 d.P.R. n. 633 del 1972e 1 d.L. n. 746 del 1983 conv. in L. n. 17/1984 - avvalersi soltanto isoggetti che abbiano effettuato cessioni all'esportazione di cui all’art.Numero registro generale 19868/2025Numero sezionale 2908/2026Numero di raccolta generale 16562/2026Data pubblicazione 27/05/20268, lett. a) e b), del d.P.R. 633 del 1972, registrate nell'annoprecedente, per corrispettivi superiori al dieci per cento delcomplessivo volume di affari;- l'esportatore abituale, prima di effettuare acquisti senza pagamentodell'imposta deve presentare alla controparte una "dichiarazioned'intento", della cui veridicità l'emittente assume ogni responsabilità(Cass. n. 21956/2010), e con la quale l'esportatore medesimomanifesta chiaramente l'intento di avvalersi di tale facoltà;- gli acquisiti senza applicazione dell'IVA sono consentiti nei limitidell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioniall'esportazione di cui all'art. 8, lett. a) e b) cit., registrate nell'annoprecedente (Cass. n. 4022/2012) con la possibilità per l’esportatoredi fare riferimento all’anno solare ovvero, per ciascun mese, aidodici mesi precedenti.4.2 La differenza tra la disciplina anteriore e quella successiva allenovità introdotte con il d. Lgs. n. 175 del 2014 risiede soltanto nel fattoche, prima, «l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti oimportazioni senza applicazioni dell'imposta» doveva risultare da«apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato condecreto del Ministro delle finanze, contenente l'indicazione del numero dipartita IVA del dichiarante nonché l'indicazione dell'ufficio competente neisuoi confronti, consegnata o spedita al fornitore o prestatore, ovveropresentata in dogana, prima dell'effettuazione della operazione. Nellaprima ipotesi, il cedente o prestatore deve comunicare all'Agenzia delleentrate, esclusivamente per via telematica entro il termine di effettuazionedella prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella qualeconfluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta, i daticontenuti nella dichiarazione ricevuta.».Con l’art. 20 d. Lgs n. 175 del 2014, l’art. 1 comma 1 lett. c) d.L. 746del 1983 conv. in L. 17 del 1984 è stato modificato nel senso che «a) leNumero registro generale 19868/2025Numero sezionale 2908/2026Numero di raccolta generale 16562/2026Data pubblicazione 27/05/2026parole: «consegnata o spedita al fornitore o prestatore, ovvero presentatain dogana» sono sostituite dalle seguenti: «trasmessa telematicamenteall'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. Ladichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciatadall'Agenzia delle entrate, sarà consegnata al fornitore o prestatore,ovvero in dogana. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presentedisposizione, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delledogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni d'intento perdispensare dalla consegna in dogana della copia cartacea delle predettedichiarazioni e delle ricevute di presentazione.»b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nella prima ipotesi, ilcedente o prestatore riepiloga nella dichiarazione IVA annuale i daticontenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute»».Com’è evidente vengono solo modificate le modalità di trasmissionedella dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate (conformemente allefinalità del decreto legislativo che ha ad oggetto «semplificazione fiscale edichiarazione dei redditi precompilata») e, dunque, gli aspetti meramentepratici, ma non vi è nessun motivo per ritenere che la responsabilità delfornitore o del prestatore sia stata esclusa o quanto meno ridotta.Tale responsabilità, infatti, non dipende dall’obbligo di trasmissionedella dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate o da eventuali altrioneri formali a carico del cedente, bensì dal fatto che, a seguito dellapresentazione della dichiarazione, lo stesso deve emettere la fattura senzaapplicazione dell’IVA per operazioni che, diversamente, sarebberoimponibili; per questo motivo, in caso di frode posta in essere dalcessionario, alla quale consegue l’insussistenza dei presupposti checonsentono di non applicare l’IVA, l’obbligo da parte del cedente di versarel’IVA (che graverà in ogni caso sul cessionario, art. 7, comma 3, d. Lgs.del n. 471 1997) potrà essere escluso soltanto qualora risulti estraneoalla frode, a condizione, però, che abbia adottato tutte le misureNumero registro generale 19868/2025Numero sezionale 2908/2026Numero di raccolta generale 16562/2026Data pubblicazione 27/05/2026ragionevoli in suo potere al fine di assicurarsi che la cessione effettuatanon lo conducesse a partecipare alla stessa (Corte di Giustizia UE sentenza27/7/2007, Teleos plc, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NewCommunications Ltd, [OSCURATO:PERSONA], Phones InternationalLtd, AGM [OSCURATO:PERSONA], DVD [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Bulk GSMLtd, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Stardex(UK) Ltd / Commissioners of [OSCURATO:PERSONA] in causa C-409/04).).[OSCURATO:PERSONA] (Corte di Giustizia UE sentenza 6/07/2006, AxelKittel in causa C-439/04 e [OSCURATO:PERSONA] SPRL in causa C-440/04) hachiaramente puntualizzato come (punto n. 54) «la lotta contro la frode,l'evasione fiscale e gli eventuali abusi è un obiettivo riconosciuto epromosso dalla sesta direttiva (v., sentenza 29 aprile 2004, cause riuniteC-487/01 e C-7/02, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Racc. pag. 1-5337,punto 76). Gli interessati non possono avvalersi abusivamente ofraudolentemente del diritto comunitario (v., in particolare, sentenza 12maggio 1998, causa C-367/96, Kefalas e a., Racc. pag. 1-2843, punto 20;23 marzo 2000, causa C-373/97, Diamantis, Racc. pag. 1-1705, punto 33,e 3 marzo 2005, causa C-32/03, Fini H, Racc. pag. 1-1599, punto 32)».Deve aggiungersi che anche le novità successivamente introdotte – inparticolare con la L. n. 178 del 2020 (art. 1 commi 1079-1083),comunque non applicabile al caso di specie - dimostrano, al contrario diquanto sostenuto dalla controricorrente, un grande interesse dellegislatore ad evitare le frodi che appare incompatibile con unaderesponsabilizzazione del fornitore.4.3 Non vi è motivo, quindi, per escludere l’applicazione allacontroversia in esame dei principi consolidati in tema di responsabilità delfornitore o cedente secondo i quali «In tema d'IVA, nelle cessioniall'esportazione in regime di sospensione d'imposta ex art. 8 del d.P.R. n.633 del 1972, se la dichiarazione d'intenti si riveli ideologicamente falsa, ilcedente deve dimostrare l'assenza di un proprio coinvolgimentoNumero registro generale 19868/2025Numero sezionale 2908/2026Numero di raccolta generale 16562/2026Data pubblicazione 27/05/2026nell'attività fraudolenta, ossia di non essere stato a conoscenzadell'assenza delle condizioni legali per l'applicazione di detto regime o dinon essersene potuto rendere conto, pur avendo adottato tutte leragionevoli misure in proprio potere» (Cass. n. 9586/2019; nello stessosenso, cfr. Cass. n. 9795/2023; Cass. n. 14979/2020 secondo la quale «alcedente non è consentito l'esercizio fraudolento del diritto di valersi dellimite di esecutività correlato alla suddetta qualità di esportatore abitualequalora, anche in base ad elementi presuntivi, disponga di elementi tali dasospettare l'esistenza di irregolarità, gravando sul medesimo un onere didiligenza mediante l'adozione di tutte le ragionevoli misure in propriopotere»; Cass. n. 19896/2016).4.4 La posizione del cedente va valutata sulla base di elementipresuntivi. Va quindi ricordato, in materia di prova per presunzioni, sullequali si basa sostanzialmente l’accertamento oggetto del giudizio, che «ladenuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art.2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsiquando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo puòbasarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi lapresunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanzaai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anchequando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanzefattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversada quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motividella violazione dei paradigmi della norma» (Cass. n. 9054/2022); restainvece «escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziariopossa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppureoccorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assolutaed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provaresia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmentepossibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è unaNumero registro generale 19868/2025Numero sezionale 2908/2026Numero di raccolta generale 16562/2026Data pubblicazione 27/05/2026valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente,non oggettivamente inconfutabile» (Cass. n. 22366/2021).Sulla base di tali principi si è quindi ritenuto che possa esserecensurata per violazione di legge, con ricorso per cassazione, unasentenza in cui il giudice si sia limitato ad escludere la rilevanza probatoriadei singoli elementi indiziari valutati atomisticamente, senza peròverificare se, considerati nel loro complesso, avessero tale rilevanza(Cass. n. 8115/2025; Cass. n. 9059/2018).4.5 Orbene, nel caso di specie, la Corte regionale non ha rispettato iprincipi in materia di valutazione della prova appena indicati.La stessa, infatti, a parte il richiamo alle novità introdotte dal d.lgs.175/2014 – che, per quanto esposto, non incidono sulla diligenza richiestaal cedente - si è limitata a fare riferimento esclusivamente all’impossibilitàper quest’ultimo di accedere all’anagrafe tributaria ed al numero limitatodi cessioni, circostanze di per sé non determinanti, che neppure sono stateraffrontate con quelle di segno contrario evidenziate dall’Amministrazione.La CTR non ha valutato, né singolarmente, né complessivamente, glielementi indicati nell’avviso di accertamento per sostenere quanto menola conoscibilità da parte della cedente – di cui sono state evidenziateanche le rilevanti dimensioni, alle quali consegue la possibilità di svolgereindagini più accurate - dell’inesistenza delle condizioni per l’applicazionedel regime previsto dall’art. 8 d.P.R. n. 633 del 1972 (per l’[OSCURATO:PERSONA].r.l.: fallimento dichiarato nel 2015, costituzione della società nel 2010,frequenti variazioni della sede sociale, pubblicazione di un unico bilancio,irregolarità nelle dichiarazioni fiscali, assenza dei requisiti di esportatoreabituale ricavabile dalle dichiarazioni fiscali; per la SGF Group s.r.l.:costituzione il 22/5/2014 ed inizio dell’attività il 2/10/2014, con laconseguenza che alla data del 27/2/2015, quando è stata presentata ladichiarazione d’intento, non era ancora trascorso il termine di dodici mesidi cui all’art. 1 comma 1 lett. c) d.l. n. 746 del 1983; per la Mondo MotoriNumero registro generale 19868/2025Numero sezionale 2908/2026Numero di raccolta generale 16562/2026Data pubblicazione 27/05/2026s.r.l.: costituzione il 17/6/2008, inizio di attività il 1/3/2011, pubblicazionedi un unico bilancio nel 2009, irregolarità e mancanza dei requisiti diesportatore abituale risultanti dalle dichiarazioni per le annualità 2013 e2014). Peraltro, la valutazione complessiva dei predetti elementi assumeparticolare importanza con riguardo alla prova presuntiva, dal momentoche singoli fatti possono assumere maggior valore indiziario se consideratiunitamente ad altri.Irrilevante, infine, è il richiamo della controricorrente al comma 5 bisdell’art. 7 del d. Lgs. n. 546 del 1992 introdotto dalla L. n. 130 del 2022,in quanto lo stesso non preclude all’Amministrazione la possibilità diricorrere alla prova presuntiva (Cass. n. 2746/2024). Questa Corte hainfatti osservato che “la nuova formulazione legislativa, nel prevedere che«L’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’attoimpugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova cheemergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della suafondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente adimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza conla normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano lapretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni» non stabilisce un onereprobatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia,ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, cheassegnano all’istruttoria dibattimentale un ruolo centrale” (Cass. n.31878/2022).Il motivo va dunque accolto.5.1 Occorre infine affrontare l’eccezione di giudicato che lacontroricorrente ha sollevato con la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..La stessa ha dedotto che, con sentenza n. 6184/2025 del 7/5/2025 –non impugnata e pertanto divenuta definitiva, come risulta da attestazionepresente sul documento - la Corte di giustizia tributaria di primo grado diRoma ha ritenuto insussistente la responsabilità della Autocentri BalduinaNumero registro generale 19868/2025Numero sezionale 2908/2026Numero di raccolta generale 16562/2026Data pubblicazione 27/05/2026S.r.l. in ordine alla medesima contestazione, fondata sugli stessipresupposti, in relazione all’anno 2017.Orbene, va innanzi tutto rilevato che il giudicato esterno potrebbe alpiù rilevare solo in relazione ai medesimi soggetti nei confronti dei quali èavvenuta la cessione nel presente giudizio. È ben possibile, infatti, inastratto, che il fornitore adotti la necessaria diligenza nei confronti di uncessionario e non di un altro (magari perché le “anomalie” che gli stessipresentavano erano diverse). Pertanto, gli effetti invocati potrebberoritenersi operanti esclusivamente con riguardo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,giacché gli altri due soggetti indicati nell’avviso per l’anno d’imposta 2015non vengono considerati nella sentenza relativa al 2017.5.2 Va poi ricordato che costituisce principio consolidato quello per ilquale «Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento almedesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenzapassata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazionegiuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative adun punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando lapremessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivodella sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato erisolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle chehanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. Tale efficacia,riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materiatributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quantol'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad undeterminato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dellostesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovaresignificative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazioneai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodoa periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e nonanche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosiNumero registro generale 19868/2025Numero sezionale 2908/2026Numero di raccolta generale 16562/2026Data pubblicazione 27/05/2026ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazionigiuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria),assumono carattere tendenzialmente permanente. In riferimento a talielementi, il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato appared'altronde coerente non solo con l'oggetto del giudizio tributario, chepretesa tributaria, entro i limiti posti dalle domande di parte, e quindi aduna pronuncia sostitutiva dell'accertamento dell'Amministrazionefinanziaria (salvo che il giudizio non si risolva nell'annullamento dell'attoper vizi formali o per vizio di motivazione), ma anche con laconsiderazione unitaria del tributo dettata dalla sua stessa ciclicità, laquale impone, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di effettivitàdella tutela giurisdizionale, di valorizzare l'efficacia regolamentare delgiudicato tributario, quale "norma agendi" cui devono conformarsi tantol'Amministrazione finanziaria quanto il contribuente nell'individuazione deipresupposti impositivi relativi ai successivi periodi d'imposta» (Cass. Sez.Un. n. 13916/2006).quindi possibile che gli effetti del giudicato si estendano anche a periodid’imposta diversi, ma soltanto in relazione a quegli elementi che possonoessere rilevanti in relazione ad una pluralità di periodi d'imposta,assumendo così carattere stabile o tendenzialmente permanente. Perquesto motivo, il giudicato «non può avere alcuna efficacia vincolantequando l'accertamento relativo ai diversi anni d'imposta debba fondarsi sudati e ricostruzioni contabili diversi» (Cass. n. 11226/2007; Cass. n.18907/2011; Cass. n. 20029/2011; Cass. n. 22941/2013; Cass. n.1837/2014).5.3 È evidente allora che, attesa la natura delle contestazioni, i fattimateriali su cui si fonda l’accertamento, seppur della stessa natura, sononecessariamente diversi da un anno all’altro, sicché non può prodursiNumero registro generale 19868/2025Numero sezionale 2908/2026Numero di raccolta generale 16562/2026Data pubblicazione 27/05/2026l’effetto del giudicato. Del resto, è fin troppo semplice osservare cheun’impresa che non abbia le caratteristiche di esportatore abituale nel2015 potrebbe averle acquisite nel 2017 e ciò è sufficiente per escluderel’efficacia del giudicato.6. In definitiva, va accolto il secondo motivo di ricorso e rigettato ilprimo. La sentenza impugnata è quindi cassata, in relazione al motivoaccolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio in diversa composizione che dovrà provvedere ad una nuovavalutazione della vicenda alla luce dei principi indicati, nonché in ordinealle spese di lite del presente giudizio di Legittimità. P.Q.Maccoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche in ordine alle spese processuali delpresente giudizio di Legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/3/2026.Il PresidenteRoberto Succio
Sentenza Cassazione n. 16562/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris