CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02292/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9904/2020R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente e controricorrente al ricorso proposto dal Comune di Pescara – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente successivo e controricorrente al ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA].– nonché contro [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 9904/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliata per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente ad ambedue i ricorsi – nonché contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 35, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso –controricorrente ad ambedue i ricorsi – Avverso la sentenza n. 2075 /20 19 del la [OSCURATO:PERSONA] L’AQUILA, depositata il giorno 17 dicembre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del12 ottobre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il 3 giugno 2003, in Pescara, il rimorchio del veicolo adibito ad attività dello spettacolo viaggiante di tiro al gettone, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], nel transitare su un piazzale comunale, si ribaltò per l’improvvisa apertura di una voragine nella sede stradale. Per il ristoro dei danni patiti (ascritti ai costi occorrenti per il ripristino del rimorchio e delle attrezzature e del mancato guadagno per la forzata inattività), [OSCURATO:PERSONA] io convenne in giudizio il Comune di Pescara, ente proprietario della strada. Nel resistere, il Comune di Pescara chiese la chiamata in causa: a scopo di garanzia, della Assitalia – [OSCURATO:PERSONA] d’Italia (cui, lite pendente, è succeduta [OSCURATO:SOCIETA].), compagnia assicuratrice dell’ente per i danni cagionati a terzi; per l’esclusione di propria responsabilità, della [OSCURATO:SOCIETA]., quale asserita custode r.g. n. 9904/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell’area di verificazione dell’occorso, adibita a cantiere per l’esecuzione di lavori in virtù di accordo di programma edilizio. 2. Compiuta l’evocazione in lite di detti terzi, ambedue costituiti, all’esito del giudizio di prime cure, l’adito Tribunale di Pescara condannò il Comune di Pescara e la [OSCURATO:SOCIETA]., in solido tra loro, al risarcimento in favore dell’attricedei danni subiti (a titolo di costo per la riparazione del mezzo e di mancato guadagno),rigettando la domanda di manleva formulata verso la compagnia assicuratrice. 3. La decisione in epigrafe ha disatteso gli appelli separatamente interposti dal Comune di Pescara e dalla [OSCURATO:SOCIETA].. 4. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione, per un unico motivo; successivo ricorso per cassazione proponeil Comune di Pescara, per quattro motivi. Resistono ad ambedue i ricorsi, con distinti controricorsi, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA].. Il Comune di Pescara resiste, con controricorso, al ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]., la quale, a sua volta, resiste, con analoga modalità, al ricorso del Comune di Pescara. 5. Il Comune di Pescara ha depositato memoria illustrativa. 6. All’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, è irrilevante verificare l’esito della procedura per dichiarazione di fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., non potendo in ogni caso essa riverberarsi sul corso di questo giudizio. Per consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte, l’art. 43 l.fall. («l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo»), non comporta l’interruzione del giudizio di legittimità, posto che in quest’ultimo, in quanto dominato dall’impulso d’ufficio, non trovano r.g. n. 9904/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge (ex plurimis, Cass. 23/12/2022, n. 37719; Cass. 08/06/2021, n. 15928; Cass. 15/11/2017, n. 27143). 2. È superflua l’illustrazione dei motivi di ambedue i ricors i , apparendo palese la improcedibilità degli stessi. La [OSCURATO:SOCIETA]. e il Comune di Pescara impugnano la sentenza n. 2075/2019 della Corte d’appello d e L’Aquila pubblicata il 17 dicembre 2019 e, per stessa concorde dichiarazione dei ricorrent i , notificata il 16 gennaio 2020. La dichiarazione - contenuta nel ricorso per cassazione - di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un fatto processuale -la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 cod. proc. civ. e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ.,copia della sentenz a munita della relata di notifica , ovvero dellecopie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC(cfr. Cass., Sez. U, 06/07/2022, n. 21349; Cass.07/06/2021, n. 15832). Il descritto onere non risulta nella specie adempiuto. Ambedue le parti ricorrent i ha nno depositato copia della gravata sentenza, priva tuttavia della relazione di notificazione (ovvero dellecopie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), né detta documentazione è stata prodotta da alcuna partecontroricorrente. Ad impedire la declaratoria di improcedibilità non può invocarsi neppure il principio di diritto, più volte enunciato da questa Corte (ex plurimis, Cass. 30/04/2019, n. 11386), in forza del quale pur in difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della r.g. n. 9904/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] relata di notificazione della medesima, prescritta dall’art. 369, secondo comma, num. 2, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entroil sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza. Invero, a fronte di una sentenza pubblicata il 17 dicembre 2019, la notifica del ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. è avvenuta il giorno 16 marzo 2020 e quella del Comune di Pescara il 9 maggio 2020, in entrambi i casielasso il menzionato arco temporale. 3. I due ricorsi sono dichiarati improcedibili. 4. Circa il regolamento delle spese di lite, la reciproca soccombenza ne giustifica la integrale compensazione nei rapporti tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e il Comune di Pescara; l’applicazione del principio di cui all’art. 91 cod. proc. civ. impone invece la condanna di ciascun ricorrente, distintamente considerato, alla refusione delle spese del giudizio di legittimità in favore delle rispettive parti controricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., avendo ognuna di queste svolto autonome difese con riferimento ai singoli ricorsi. 5. Attesa l’improcedibilitàdei ricorsi, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte dei ricorrenti -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115- di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura rispettivamente pari a quello previsto per irispettivi ricorsi, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P. Q. M. Dichiara improcedibile il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA].. Dichiara improcedibile il ricorso del Comune di Pescara. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio di legittimità tra [OSCURATO:SOCIETA]. e Comune di Pescara. r.g. n. 9904/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] laricorrente [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore della controricorrente[OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.0 00 ,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Condanna la ricorrente [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Condanna ilricorrente Comune di Pescara al pagamento in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Condanna il ricorrente Comune di Pescaraal pagamento in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte di ambedue i ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto