CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 marzo 2026
Cassazione n. 07418/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DECRETOsul ricorso iscritto al n. 20630/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1332/2025depositata il 28/2/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 20630/2025Numero sezionale 126/2026Numero di raccolta generale 7418/2026Data pubblicazione 27/03/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], seguono lasoccombenza;Numero registro generale 20630/2025Numero sezionale 126/2026Numero di raccolta generale 7418/2026Data pubblicazione 27/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEIl Presidenteha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 20630/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1332/2025depositata il 28/2/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 20630/2025Numero sezionale 126/2026Numero di raccolta generale 7418/2026Data pubblicazione 27/03/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], seguono lasoccombenza; P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la partericorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 6.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, infavore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA].Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il PresidenteLuigi Alessandro ScaranoP.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la partericorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 6.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, infavore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA].Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]