CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 1994
Cassazione n. 01257/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che, in riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Messina, ha rideterminato nella misura ritenuta di giustizia la pena loro inflitta per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, n. 5 e 7 cod. pen. per essersi impossessati, in concorso tra loro e al fine di trarne profitto, di un televisore e di un'aspirapolvere elettrica prelevandoli dagli scaffali di un esercizio commerciale Euronics, con l'aggravante dell'aver commesso il reato travisati da caschi da motociclista e su cose esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione poiché la querela sarebbe stata sporta da un soggetto privo di legittimazione, essendo stata sporta dal direttore del punto vendita non nella sua qualità di direttore ma in qualità di delegato munito di "procura speciale" sottoscritta dall'amministratore delegato della società, rilasciata tuttavia in violazione dei requisiti formali previsti dalla legge - è manifestamente infondato in quanto in palese contrasto con il consolidato orientamento di legittimità sul tema che afferma che «Ai fini della procedibilità di un furto commesso all'interno di un supermercato, il direttore dell'esercizio è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare di una posizione di detenzione qualificata della cosa che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice» (Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014, Pisani e altro, Rv. 259289 - 01, conforme a Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975 - 01); - Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - che denuncia vizio di motivazione e violazione di legge per l'insussistenza delle contestate aggravanti, poiché la sola circostanza di aver indossato il casco sarebbe assolutamente inidonea a determinare alcuna difficoltà nel riconoscimento dei ricorrenti, come dimostrato da quanto affermato dal sig. [OSCURATO:PERSONA] che li ha riconosciuti semplicemente intravedendoli, e poiché la presenza di un sistema di videosorveglianza e di personale addetto alla sicurezza escluderebbe la situazione di esposizione alla pubblica fede dei beni sottratti - è manifestamente infondato dovendosi ritenere, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, che «Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante del travisamento nel delitto di rapina è sufficiente una lieve alterazione dell'aspetto esteriore della persona, conseguita con qualsiasi mezzo anche rudimentale, purché idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona stessa [...]» (Sez. 2, n. 56937 del 20/11/2017, Gera, Rv. 271667 - 01) e, sul punto dell'aggravante dell'esposizione alla cosa alla pubblica fede, che ai fini dell'esclusione della circostanza non è sufficiente l'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un mero sistema di videosorveglianza «[...] di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa [...]», dovendosi ritenere necessaria una sorveglianza «[...] specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene [...]» (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157 — 01), ritenuta correttamente mancante nel caso di specie stante l'incapacità di impedire l'autonomia e la repentinità dell'azione delittuosa, che si è dunque giovata dell'esposizione alla pubblica fede della merce; - Considerato che all'inammissibilità del ricorso degli imputati consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; -Considerato che il difensore degli imputati ha trasmesso memoria difensiva a sostegno delle ragioni di ricorso, che nulla consente di aggiungere; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della