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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 dicembre 2022

Cassazione n. 20707/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la nullità del verbale dell'udienza di convalida del 29 dicembre 2022, in ragione della mancata indicazione delle domande e delle risposte relative all'interrogatorio del ricorrente, è manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello congruamente disatteso la censura sul rilievo che il verbale risulta essere stato correttamente redatto, trattandosi di verbale in forma riassuntiva e dando esso conto delle risposte fornite dal ricorrente, non essendo, invece, necessaria l'indicazione delle domande formulategli; considerato, inoltre, che i motivi inerenti all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod. pen., nonché dell'erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 94 cod. pen., sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha valorizzato - quanto all'art. 393-bis cod. pen. la circostanza che i poliziotti non avessero dato causa al fatto e che non fosse emersa alcuna arbitrarietà nella condotta degli stessi, e - quanto all'art.94 cod. pen. - che fosse stato accertato, alla luce della dichiarazione del Nasisi, che il ricorrente si trovasse in stato di abituale ubriachezza che non indiceva sulle capacità di intendere e di volere e fosse in tale stato anche al momento della commissione del fatto; ritenuto, infine, che il motivo afferente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio è parimenti riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata dal giudice di merito e, comunque, manifestamente infondata, avendo la Corte d'appello - con motivazione esaustiva - dato conto dell'assenza di elementi positivi valorizzabili ai fini della concessione di tali circostanze nonché della congruità della determinazione della pena individuata appena al di sopra del minimo edittale, recependo le ragioni della decisione di primo grado che aveva ritenuto ciò conforme all'atteggiamento violento reiterato del ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la nullità del verbale dell'udienza di convalida del 29 dicembre 2022, in ragione della mancata indicazione delle domande e delle risposte relative all'interrogatorio del ricorrente, è manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello congruamente disatteso la censura sul rilievo che il verbale risulta essere stato correttamente redatto, trattandosi di verbale in forma riassuntiva e dando esso conto delle risposte fornite dal ricorrente, non essendo, invece, necessaria l'indicazione delle domande formulategli; considerato, inoltre, che i motivi inerenti all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod. pen., nonché dell'erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 94 cod. pen., sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha valorizzato - quanto all'art. 393-bis cod. pen. la circostanza che i poliziotti non avessero dato causa al fatto e che non fosse emersa alcuna arbitrarietà nella condotta degli stessi, e - quanto all'art.94 cod. pen. - che fosse stato accertato, alla luce della dichiarazione del Nasisi, che il ricorrente si trovasse in stato di abituale ubriachezza che non indiceva sulle capacità di intendere e di volere e fosse in tale stato anche al momento della commissione del fatto; ritenuto, infine, che il motivo afferente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio è parimenti riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata dal giudice di merito e, comunque, manifestamente infondata, avendo la Corte d'appello - con motivazione esaustiva - dato conto dell'assenza di elementi positivi valorizzabili ai fini della concessione di tali circostanze nonché della congruità della determinazione della pena individuata appena al di sopra del minimo edittale, recependo le ragioni della decisione di primo grado che aveva ritenuto ciò conforme all'atteggiamento violento reiterato del ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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