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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 febbraio 2023

Cassazione n. 06181/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13271/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] II 326, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma via [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 287/2021 depositata il16.2. 2021 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.2.2023dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione notificato il 28.7.2011 la [OSCURATO:PERSONA] di Bologna ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna l’Opera delle [OSCURATO:PERSONA] dei Fratelli, ente morale costituito in Firenze, al fine di accertare, in principalità, il suo obbligo di trasferirle, a titolo non oneroso, una porzione di immobile sito in Bologna, vicolo Mariscotti 1, con pronuncia ex art.2932 cod.civ., e, in subordine l’avvenuto acquisto dello stesso immobile da parte sua per usucapione ventennale. [OSCURATO:PERSONA] di Bologna ha sostenuto che l’immobile era stato acquistato dalla convenuta Opera delle [OSCURATO:PERSONA] dei Fratelli il [OSCURATO:DATA_NASCITA], a titolo fiduciario, nel suo interesse, in quanto essa, all’epoca, quale associazione non riconosciuta non poteva intestarsi immobili.

L’attrice ha invocato altresì l’art.2, comma 4, dello Statuto dell’Opera, secondo cui « [OSCURATO:PERSONA] munita di propria personalità giuridica ha il diritto di ottenere dall’Opera, a titolo non oneroso, il trasferimento a suo nome della proprietà dei beni immobili di cui gode l’uso, ferma restando la destinazione degli stessi al culto evangelico.» Si è costituita in giudizio l’Opera delle [OSCURATO:PERSONA] dei Fratelli, chiedendo il rigetto della domanda attorea e in via riconvenzionale la condanna dell’attrice al rilascio dell’immobile e al risarcimento dei danni per abusiva occupazione, contestando, in particolare la sua continuità giuridica con l’originaria Fratellanza o Radunanza dei Fratelli bolognese.

2. Il Tribunale di Bologna con sentenza del 26.6.2014 ha disposto il richiesto trasferimento immobiliare a favore della [OSCURATO:PERSONA] di Bologna, con favore di spese.

Il Tribunale, escluso l’acquisto della proprietà per usucapione, in quanto non provato, ha ritenuto che giocasse a favore dell’attrice il disposto del citato art.2, comma 4, dello Statuto dell’Opera.

3. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello l’Opera delle [OSCURATO:PERSONA] dei Fratelli, a cui ha resistito l’appellata [OSCURATO:PERSONA] di Bologna, proponendo appello incidentale.

La Corte di appello di Bologna con sentenza del 16.2.2021 ha respinto il gravame, con il carico delle spese di lite del grado.

Secondo la Corte felsinea assumeva rilievo solo l’uso dell’immobile per il culto evangelico, effettivo e continuo, esercitato dall’attrice sin dal 1953 e tuttora perdurante, anche dopo l’erezione della [OSCURATO:PERSONA] di Bologna a persona giuridica, e non già il comodato dei locali, negato dalla appellante; non costituiva requisito della fattispecie l’approvazione della richiesta di trasferimento dal consiglio di amministrazione dell’Opera e l’art.12, lettera m), dello Statuto rilevava solo per attribuire la competenza a provvedere per conto dell’Opera; il negato requisito della continuità religiosa con l’originaria Chiesa dei Fratelli era del tutto irrilevante, dovendosi aver riguardo solo alla continuità giuridica fra i due Enti, accertata dal Tribunale e non censurata.

4. Avverso la predetta sentenza, notificata in data 10.3.2021, con atto notificato il 7.5.2021 ha proposto ricorso per cassazione la l’Opera delle [OSCURATO:PERSONA] dei Fratelli, svolgendo tre motivi.

Con atto notificato il 16.6.2021 ha proposto controricorso la [OSCURATO:PERSONA] di Bologna, chiedendo il rigetto dell’avversaria impugnazione.

Entrambe le parti hanno presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 5.Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art.1362, comma 1, e dell’art.1363 cod.civ., anche in relazione agli artt.1324, 1803, 1810 cod.civ. per aver la sentenza impugnata disatteso i criteri dell’interpretazione letterale e dell’interpretazione complessiva dello Statuto dell’Opera ricorrente.

La ricorrente rimprovera alla Corte di appello di non aver colto nella connessione tra l’art.2, comma 3, lettera b), e l’art.2, penultimo comma, dello Statuto, che solo il godimento ricevuto dalla Chiesa intimata sulla base di un atto di volontà dell’Opera a titolo gratuito, come tale riconducibile allo schema del comodato, poteva fondare la domanda della Chiesa in relazione all’art.2, penultimo comma, citato.

6. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’opera dell’interprete mira a determinare una realtà storica ed obiettiva, ossia la volontà delle parti espressa nel contratto, e pertanto costituisce accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 cod.civ. e segg., oltre che per vizi di motivazione nella loro applicazione.

Perciò, per far valere la violazione di legge, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali asseritamente violati.

Di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso, non è idonea la mera critica del convincimento espresso nella sentenza impugnata mediante la mera contrapposizione d’una difforme interpretazione, trattandosi d’argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (ex multis, Sez. 3, n. 13603 del 21.5.2019; Sez. 3, n. 11254 del 10.5.2018; Sez. 1, n. 29111 del 5.12.2017; Sez. 3, n. 28319 del 28.11.2017; Sez. 1, n. 27136 del 15.11.2017; Sez. 2, n. 18587, del 29.10.2012; Sez. 6-3, n. 2988, del 7.2.2013).

Inoltre la denunzia della violazione dei canoni legali in materia d’interpretazione del contratto non può costituire lo schermo, attraverso il quale sottoporre impropriamente al giudizio di legittimità valutazioni che appartengono in via esclusiva al giudizio di merito (Sez.2, n.30686 del 25.11.2019); non è quindi certamente sufficiente la mera enunciazione della pretesa violazione di legge, volta a rivendicare il risultato interpretativo favorevole, disatteso dal giudice del merito, ma è necessario, per contro, individuare puntualmente e specificamente il canone ermeneutico violato, correlato al materiale probatorio acquisito.

7. Giova aggiungere che in tema di statuti associativi questa Corte ha ritenuto, con risalente lettura che peraltro il Collegio non ha motivo di rimeditare, che le disposizioni dello statuto e quelle dell'atto costitutivo di una persona giuridica hanno natura negoziale e sono quindi regolate dai principi generali del negozio giuridico, salve le deroghe imposte dai particolari caratteri propri dell'atto di fondazione e del contratto di associazione.

Pertanto, nell'interpretazione di tali disposizioni deve farsi applicazione delle regole dettate dagli artt 1362 e seguenti cod.civ., anche se deve prescindersi dalla ricerca della reale intenzione dei loro autori, rimasta celata, e utilizzare le sole regole dell'interpretazione oggettiva (Sez. 2, n. 89 del 13.1.1976; successivamente nello stesso senso, ossia per l’applicabilità delle sole regole di interpretazione oggettiva Sez.1, n.11576 del 19.5.2006 e Sez.1, n.13234 del 16.6.2011).

8. La ricorrente sostiene che l’interpretazione adottata dalla Corte territoriale ha violato il primo comma dell’art.1362 cod.civ., secondo il quale nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole, e l’art.1363 cod.civ., secondo il quale le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto.

In particolare, l’errore ermeneutico criticato sarebbe stato commesso dalla Corte territoriale per aver interpretato l’art.2, comma 4, dello Statuto, come riferito a un uso di fatto, a prescindere dal titolo giuridico (ossia dal comodato concesso dall’Opera delle [OSCURATO:PERSONA] dei Fratelli) che lo avrebbe dovuto necessariamente legittimare.

Stando alla ricorrente, l’interpretazione corretta e complessiva avrebbe dovuto legare il predetto quarto comma al precedente terzo comma, lettera b), dello stesso articolo, secondo cui l’Opera provvede all’amministrazione del patrimonio mobiliare e immobiliare di sua proprietà o di cui abbia la disponibilità «e concede alle singole Chiese l’uso gratuito degli immobili destinati al culto», che implica la concessione di un comodato da parte dell’Opera, senza il quale il mero uso di fatto non sarebbe rilevante.

In tal modo, la ricorrente si limita a proporre una diversa interpretazione della clausola rispetto a quella recepita dal giudice del merito che si basa sul testo letterale del comma 4 che attribuisce alle singole Chiese il diritto al trasferimento non oneroso degli immobili di cui godono l’uso, senza alcuna altra precisazione, così escludendo che tale uso debba accompagnarsi alla sussistenza di un contratto di comodato attuale e vigente.

In tal modo la ricorrente auspica un risultato interpretativo diverso rispetto a quello a cui è pervenuto il giudice del merito e incorre pertanto nella conseguente inammissibilità.

Infatti l'art. 1362 c.c., allorché nel comma 1 prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile(Sez. 2, n. 21576 del 22.8.2019) Per altro verso, con concorrente ratio decidendi non censurata la Corte bolognese aveva anche osservato, in chiusura di pagina 10, che il verbale di delibera dell’Opera del 2001 che aveva negato il rinnovo del comodato alla Chiesa bolognese aveva un contenuto contrario proprio ai doveri di cui all’art.2, comma 3, lettera b), e non avrebbe potuto comunque far venir meno la legittimità dell’uso dell’immobile da parte dellaChiesa [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] motivo deve quindi ritenersi inammissibile. 9.Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art.1362, comma 1, e dell’art.1363 cod.civ., anche in relazione agli artt. 1369 e 1324 cod.civ., per aver la sentenza impugnata negato significato all’uso da parte dell’art.12, lettera m), dello Statuto del termine «approvazione», trascurando di considerare la portata letterale del medesimo e così omettendo di interpretare la clausola dell’art.2, penultimo comma, dello Statuto nella sua connessione con l’art.12, lettera m), pervenendo infine a un risultato tale da violare anche il canone di interpretazione racchiuso nell’art.1369 cod.civ.

L’art.12, lettera m), in parola sotto la rubrica «Consiglio di amministrazione», prevede che «Spetta al Consiglio di amministrazione... l’approvazione delle domande delle Chiese di trasferire a loro nome e a titolo non oneroso gli immobili di cui godono l’uso ai sensi dell’art.2, penultimo comma».

Per la ricorrente questa clausola configurerebbe un potere di approvazione da parte dell’Opera e quindi escluderebbe la soggezione di essa alla richiesta formulata dalla Chiesa interessata sul presupposto della oggettiva ricorrenza dei presupposti di cui all’art.2, comma 4, dello Statuto.

Secondo la Corte di appello, invece, la disposizione sopra citata conterebbe una mera norma organizzativa sulla competenza, destinata ad attribuire il compito di provvedere sulla richiesta al Consiglio di amministrazione e non all’assemblea.

10. Anche in questo caso la ricorrente si limita ad auspicare un risultato interpretativo diverso da quello a cui è approdato il giudice del merito e incorre pertanto nella conseguente inammissibilità.

V’è anche da aggiungere, come esattamente obiettato dalla controricorrente, che la lettura propugnata dall’Opera delle [OSCURATO:PERSONA] dei Fratelli, volta ad attribuire alla clausola ricordata un valenza divers a da quello di una mera disciplina organizzativa interna, come ha fatto la Corte di appello, per rivendicare la necessità di un consenso discrezionale da parte dell’Opera, finirebbe con il configurare una condizione sospensiva meramente potestativa, del tipo «si voluero», pertanto nulla ex art.1355 cod.civ.

Il vulnus al criterio di cui all’art.1369 cod.civ. in tema di espressioni polisenso, da intendersi in quello più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto, è argomentato in modo del tutto generico e riversato ancora una volta nel merito.

11. Con il terzo motiv o di ricorso la ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sul motivo di appello con cui essa aveva devoluto alla Corte di appello la questione relativa alla possibilità, o meno, di considerare al momento della proposizione della domanda la [OSCURATO:PERSONA] di Bologna ancora come una delle Chiese dei Fratelli ex art.2, comma 1, dello Statuto, che implica il suo collocamento ina comunione di fede e di dottrina.

La censura è manifestamente infondata perché la Corte di appello ha esplicitamente affrontato l’esame del motivo di appello in questione al § c), nelle pagine 8 e 9 della sentenza impugnata, ritenendo preliminarmente la questione non nuova perché esaminata dal giudice di primo grado.

La Corte di appello, in sintonia con il Tribunale, ha ritenuto che assumesse rilievo solo l’accertata continuità giuridica fra la [OSCURATO:PERSONA] di Bologna e la comunità che si radunava in Bologna, via Mariscotti all’inizio degli anni ’50 e non la continuità religiosa e spirituale, che l’Opera per Statuto non aveva comunque alcun potere di sindacare; inoltre le questioni spirituali e religiose erano del tutto estranee alla sede civile e al diritto azionato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bologna.

L’omessa pronuncia sul motivo di appello quindi non sussiste.

12. Il ricorso pertanto deve essere complessivamente rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di € 6.000,00per compensi, € 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13271/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] II 326, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma via [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 287/2021 depositata il16.2. 2021 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.2.2023dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 28.7.2011 la [OSCURATO:PERSONA] di Bologna ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna l’Opera delle [OSCURATO:PERSONA] dei Fratelli, ente morale costituito in Firenze, al fine di accertare, in principalità, il suo obbligo di trasferirle, a titolo non oneroso, una porzione di immobile sito in Bologna, vicolo Mariscotti 1, con pronuncia ex art.2932 cod.civ., e, in subordine l’avvenuto acquisto dello stesso immobile da parte sua per usucapione ventennale. [OSCURATO:PERSONA] di Bologna ha sostenuto che l’immobile era stato acquistato dalla convenuta Opera delle [OSCURATO:PERSONA] dei Fratelli il [OSCURATO:DATA_NASCITA], a titolo fiduciario, nel suo interesse, in quanto essa, all’epoca, quale associazione non riconosciuta non poteva intestarsi immobili. L’attrice ha invocato altresì l’art.2, comma 4, dello Statuto dell’Opera, secondo cui « [OSCURATO:PERSONA] munita di propria personalità giuridica ha il diritto di ottenere dall’Opera, a titolo non oneroso, il trasferimento a suo nome della proprietà dei beni immobili di cui gode l’uso, ferma restando la destinazione degli stessi al culto evangelico.» Si è costituita in giudizio l’Opera delle [OSCURATO:PERSONA] dei Fratelli, chiedendo il rigetto della domanda attorea e in via riconvenzionale la condanna dell’attrice al rilascio dell’immobile e al risarcimento dei danni per abusiva occupazione, contestando, in particolare la sua continuità giuridica con l’originaria Fratellanza o Radunanza dei Fratelli bolognese. 2. Il Tribunale di Bologna con sentenza del 26.6.2014 ha disposto il richiesto trasferimento immobiliare a favore della [OSCURATO:PERSONA] di Bologna, con favore di spese. Il Tribunale, escluso l’acquisto della proprietà per usucapione, in quanto non provato, ha ritenuto che giocasse a favore dell’attrice il disposto del citato art.2, comma 4, dello Statuto dell’Opera. 3. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello l’Opera delle [OSCURATO:PERSONA] dei Fratelli, a cui ha resistito l’appellata [OSCURATO:PERSONA] di Bologna, proponendo appello incidentale. La Corte di appello di Bologna con sentenza del 16.2.2021 ha respinto il gravame, con il carico delle spese di lite del grado. Secondo la Corte felsinea assumeva rilievo solo l’uso dell’immobile per il culto evangelico, effettivo e continuo, esercitato dall’attrice sin dal 1953 e tuttora perdurante, anche dopo l’erezione della [OSCURATO:PERSONA] di Bologna a persona giuridica, e non già il comodato dei locali, negato dalla appellante; non costituiva requisito della fattispecie l’approvazione della richiesta di trasferimento dal consiglio di amministrazione dell’Opera e l’art.12, lettera m), dello Statuto rilevava solo per attribuire la competenza a provvedere per conto dell’Opera; il negato requisito della continuità religiosa con l’originaria Chiesa dei Fratelli era del tutto irrilevante, dovendosi aver riguardo solo alla continuità giuridica fra i due Enti, accertata dal Tribunale e non censurata. 4. Avverso la predetta sentenza, notificata in data 10.3.2021, con atto notificato il 7.5.2021 ha proposto ricorso per cassazione la l’Opera delle [OSCURATO:PERSONA] dei Fratelli, svolgendo tre motivi. Con atto notificato il 16.6.2021 ha proposto controricorso la [OSCURATO:PERSONA] di Bologna, chiedendo il rigetto dell’avversaria impugnazione. Entrambe le parti hanno presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 5.Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art.1362, comma 1, e dell’art.1363 cod.civ., anche in relazione agli artt.1324, 1803, 1810 cod.civ. per aver la sentenza impugnata disatteso i criteri dell’interpretazione letterale e dell’interpretazione complessiva dello Statuto dell’Opera ricorrente. La ricorrente rimprovera alla Corte di appello di non aver colto nella connessione tra l’art.2, comma 3, lettera b), e l’art.2, penultimo comma, dello Statuto, che solo il godimento ricevuto dalla Chiesa intimata sulla base di un atto di volontà dell’Opera a titolo gratuito, come tale riconducibile allo schema del comodato, poteva fondare la domanda della Chiesa in relazione all’art.2, penultimo comma, citato. 6. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’opera dell’interprete mira a determinare una realtà storica ed obiettiva, ossia la volontà delle parti espressa nel contratto, e pertanto costituisce accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 cod.civ. e segg., oltre che per vizi di motivazione nella loro applicazione. Perciò, per far valere la violazione di legge, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali asseritamente violati. Di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso, non è idonea la mera critica del convincimento espresso nella sentenza impugnata mediante la mera contrapposizione d’una difforme interpretazione, trattandosi d’argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (ex multis, Sez. 3, n. 13603 del 21.5.2019; Sez. 3, n. 11254 del 10.5.2018; Sez. 1, n. 29111 del 5.12.2017; Sez. 3, n. 28319 del 28.11.2017; Sez. 1, n. 27136 del 15.11.2017; Sez. 2, n. 18587, del 29.10.2012; Sez. 6-3, n. 2988, del 7.2.2013). Inoltre la denunzia della violazione dei canoni legali in materia d’interpretazione del contratto non può costituire lo schermo, attraverso il quale sottoporre impropriamente al giudizio di legittimità valutazioni che appartengono in via esclusiva al giudizio di merito (Sez.2, n.30686 del 25.11.2019); non è quindi certamente sufficiente la mera enunciazione della pretesa violazione di legge, volta a rivendicare il risultato interpretativo favorevole, disatteso dal giudice del merito, ma è necessario, per contro, individuare puntualmente e specificamente il canone ermeneutico violato, correlato al materiale probatorio acquisito. 7. Giova aggiungere che in tema di statuti associativi questa Corte ha ritenuto, con risalente lettura che peraltro il Collegio non ha motivo di rimeditare, che le disposizioni dello statuto e quelle dell'atto costitutivo di una persona giuridica hanno natura negoziale e sono quindi regolate dai principi generali del negozio giuridico, salve le deroghe imposte dai particolari caratteri propri dell'atto di fondazione e del contratto di associazione. Pertanto, nell'interpretazione di tali disposizioni deve farsi applicazione delle regole dettate dagli artt 1362 e seguenti cod.civ., anche se deve prescindersi dalla ricerca della reale intenzione dei loro autori, rimasta celata, e utilizzare le sole regole dell'interpretazione oggettiva (Sez. 2, n. 89 del 13.1.1976; successivamente nello stesso senso, ossia per l’applicabilità delle sole regole di interpretazione oggettiva Sez.1, n.11576 del 19.5.2006 e Sez.1, n.13234 del 16.6.2011). 8. La ricorrente sostiene che l’interpretazione adottata dalla Corte territoriale ha violato il primo comma dell’art.1362 cod.civ., secondo il quale nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole, e l’art.1363 cod.civ., secondo il quale le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto. In particolare, l’errore ermeneutico criticato sarebbe stato commesso dalla Corte territoriale per aver interpretato l’art.2, comma 4, dello Statuto, come riferito a un uso di fatto, a prescindere dal titolo giuridico (ossia dal comodato concesso dall’Opera delle [OSCURATO:PERSONA] dei Fratelli) che lo avrebbe dovuto necessariamente legittimare. Stando alla ricorrente, l’interpretazione corretta e complessiva avrebbe dovuto legare il predetto quarto comma al precedente terzo comma, lettera b), dello stesso articolo, secondo cui l’Opera provvede all’amministrazione del patrimonio mobiliare e immobiliare di sua proprietà o di cui abbia la disponibilità «e concede alle singole Chiese l’uso gratuito degli immobili destinati al culto», che implica la concessione di un comodato da parte dell’Opera, senza il quale il mero uso di fatto non sarebbe rilevante. In tal modo, la ricorrente si limita a proporre una diversa interpretazione della clausola rispetto a quella recepita dal giudice del merito che si basa sul testo letterale del comma 4 che attribuisce alle singole Chiese il diritto al trasferimento non oneroso degli immobili di cui godono l’uso, senza alcuna altra precisazione, così escludendo che tale uso debba accompagnarsi alla sussistenza di un contratto di comodato attuale e vigente. In tal modo la ricorrente auspica un risultato interpretativo diverso rispetto a quello a cui è pervenuto il giudice del merito e incorre pertanto nella conseguente inammissibilità. Infatti l'art. 1362 c.c., allorché nel comma 1 prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile(Sez. 2, n. 21576 del 22.8.2019) Per altro verso, con concorrente ratio decidendi non censurata la Corte bolognese aveva anche osservato, in chiusura di pagina 10, che il verbale di delibera dell’Opera del 2001 che aveva negato il rinnovo del comodato alla Chiesa bolognese aveva un contenuto contrario proprio ai doveri di cui all’art.2, comma 3, lettera b), e non avrebbe potuto comunque far venir meno la legittimità dell’uso dell’immobile da parte dellaChiesa [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] motivo deve quindi ritenersi inammissibile. 9.Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art.1362, comma 1, e dell’art.1363 cod.civ., anche in relazione agli artt. 1369 e 1324 cod.civ., per aver la sentenza impugnata negato significato all’uso da parte dell’art.12, lettera m), dello Statuto del termine «approvazione», trascurando di considerare la portata letterale del medesimo e così omettendo di interpretare la clausola dell’art.2, penultimo comma, dello Statuto nella sua connessione con l’art.12, lettera m), pervenendo infine a un risultato tale da violare anche il canone di interpretazione racchiuso nell’art.1369 cod.civ. L’art.12, lettera m), in parola sotto la rubrica «Consiglio di amministrazione», prevede che «Spetta al Consiglio di amministrazione... l’approvazione delle domande delle Chiese di trasferire a loro nome e a titolo non oneroso gli immobili di cui godono l’uso ai sensi dell’art.2, penultimo comma». Per la ricorrente questa clausola configurerebbe un potere di approvazione da parte dell’Opera e quindi escluderebbe la soggezione di essa alla richiesta formulata dalla Chiesa interessata sul presupposto della oggettiva ricorrenza dei presupposti di cui all’art.2, comma 4, dello Statuto. Secondo la Corte di appello, invece, la disposizione sopra citata conterebbe una mera norma organizzativa sulla competenza, destinata ad attribuire il compito di provvedere sulla richiesta al Consiglio di amministrazione e non all’assemblea. 10. Anche in questo caso la ricorrente si limita ad auspicare un risultato interpretativo diverso da quello a cui è approdato il giudice del merito e incorre pertanto nella conseguente inammissibilità. V’è anche da aggiungere, come esattamente obiettato dalla controricorrente, che la lettura propugnata dall’Opera delle [OSCURATO:PERSONA] dei Fratelli, volta ad attribuire alla clausola ricordata un valenza divers a da quello di una mera disciplina organizzativa interna, come ha fatto la Corte di appello, per rivendicare la necessità di un consenso discrezionale da parte dell’Opera, finirebbe con il configurare una condizione sospensiva meramente potestativa, del tipo «si voluero», pertanto nulla ex art.1355 cod.civ. Il vulnus al criterio di cui all’art.1369 cod.civ. in tema di espressioni polisenso, da intendersi in quello più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto, è argomentato in modo del tutto generico e riversato ancora una volta nel merito. 11. Con il terzo motiv o di ricorso la ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sul motivo di appello con cui essa aveva devoluto alla Corte di appello la questione relativa alla possibilità, o meno, di considerare al momento della proposizione della domanda la [OSCURATO:PERSONA] di Bologna ancora come una delle Chiese dei Fratelli ex art.2, comma 1, dello Statuto, che implica il suo collocamento ina comunione di fede e di dottrina. La censura è manifestamente infondata perché la Corte di appello ha esplicitamente affrontato l’esame del motivo di appello in questione al § c), nelle pagine 8 e 9 della sentenza impugnata, ritenendo preliminarmente la questione non nuova perché esaminata dal giudice di primo grado. La Corte di appello, in sintonia con il Tribunale, ha ritenuto che assumesse rilievo solo l’accertata continuità giuridica fra la [OSCURATO:PERSONA] di Bologna e la comunità che si radunava in Bologna, via Mariscotti all’inizio degli anni ’50 e non la continuità religiosa e spirituale, che l’Opera per Statuto non aveva comunque alcun potere di sindacare; inoltre le questioni spirituali e religiose erano del tutto estranee alla sede civile e al diritto azionato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bologna. L’omessa pronuncia sul motivo di appello quindi non sussiste. 12. Il ricorso pertanto deve essere complessivamente rigettato. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di € 6.000,00per compensi, € 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del r
Sentenza Cassazione n. 06181/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris