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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2022

Cassazione n. 20082/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 8/3/2021 della Corte di appello di Lecce visti gli atti e la sentenza impugnata; « esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla sussistenza delle condotte di evasione e di detenzione di un'arma, correttamente argomentata sulla scorta delle prove di cui il ricorrente propone una lettura alternativa; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha compiutamente motivato, in presenza dell'applicazione della pena per ill reato di cui all'art. 385 cod. pen. determinata nel minimo edittale, sia la misura - non piena- di diminuzione per le generiche che l'aumento di pena per la continuazione fra reati evidenziando che il ricorrente portava con sé ben due armi improprie; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] relatore idente [OSCURATO:PERSONA] p Fidelbo DEPOSITATA 4N CANCELLEFIAA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 8/3/2021 della Corte di appello di Lecce visti gli atti e la sentenza impugnata; « esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla sussistenza delle condotte di evasione e di detenzione di un'arma, correttamente argomentata sulla scorta delle prove di cui il ricorrente propone una lettura alternativa; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha compiutamente motivato, in presenza dell'applicazione della pena per ill reato di cui all'art. 385 cod. pen. determinata nel minimo edittale, sia la misura - non piena- di diminuzione per le generiche che l'aumento di pena per la continuazione fra reati evidenziando che il ricorrente portava con sé ben due armi improprie; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] relatore idente [OSCURATO:PERSONA] p Fidelbo DEPOSITATA 4N CANCELLEFIAA