CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 38051/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale monocratico della stessa città, ritenuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta al ricorrente in ordine al delitto di estorsione. 1.1. Con il primo motivo lamenta l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, da ricondursi nella fattispecie della truffa, nonché il vizio di motivazione per omesso riscontro ai motivi di appello e per travisamento della prova dichiarativa. Al riguardo evidenzia: che nel corso del processo la p.o. aveva escluso la natura estorsiva della vicenda, da ricondursi piuttosto a quella di truffa; che era stata ritenuta pienamente utilizzabile la denunzia presentata dalla p.o., asseritamente acquisita sull'accordo delle parti, essendo invece il consenso stato prestato limitatamente al tenore dei messaggi contenuti e trascritti nella medesima denunzia; che andava escluso il carattere intimidatorio, ancorché relativo ad un male immaginario, dei messaggi diretti alla p.o. e, dunque l'effetto coercitivo tipico del reato di estorsione; che — e si trattava di un profilo non esplorato dalla sentenze di merito — non si faceva alcun cenno alla natura dell'evento prospettato dall'imputato in termini di certezza e realizzabilità e soprattutto alla circostanza che tale evento doveva essere realizzato da un terzo ("la moglie del fantomatico amico del ricorrente, la quale avrebbe dovuto denunciare sia la p.o., quale mandante dell'aggressione all'avv. [OSCURATO:PERSONA] sia lo stesso imputato"). Pertanto, avendo la p.o. escluso qualunque valenza coercitiva della condotta dell'imputato sulle sue determinazioni, affermando più volte di essere stato raggirato e che l'imputato aveva carpito la sua buona fede, andava esclusa l'estorsione, difettando la certezza del male minacciato e la percezione in tal senso avutane dalla p.o., sia del soggetto che avrebbe dovuto realizzarlo, il quale non poteva identificarsi con l'imputato. La Corte territoriale aveva anche travisato il dato probatorio costituito dal propalato della p.o., giungendo ad attribuirgli un significato contrastante con le singole dichiarazioni rese dal teste. 1.2. Con il secondo motivo lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale con riferimento all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla p.o. nel verbale di denunzia-querela e per violazione dei canoni valutativi della prova dichiarativa; deduce anche la mancanza di motivazione per omesso esame delle censure articolate con l'atto di appello.La Corte territoriale aveva fondato l'affermazione di responsabilità sulla denunzia della p.o. ritenuta acquisita sull'accordo delle parti ex art. 493, comma 3, c.p.p. quando invece dal verbale dell'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], l'acquisizione era stata limitata ai dati relativi allo sms trascritto dal teste, con conseguente ìnutilizzabilità delle dichiarazioni ivi contenute che la Corte di merito aveva invece posto a fondamento della decisione. Inoltre, con riguardo dl giudizi§al giudizio di attendibilità del narrato della p.o. - che secondo la sentenza impugnata non poteva essere scalfito dalle espressioni "non ricordo l'accaduto" da parte del teste, che confermava le sue pregresse dichiarazioni in quanto rispondenti a verità - questa non si era limitata ad affermare di non ricordare l'accaduto, ma non aveva mancato di rispondere ad ogni domanda rivoltagli dalle parti, palesando un vivido ricordo dei fatti accaduti. Pertanto, le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni potevano essere utilizzate soltanto ai fini del giudizio di credibilità del testimone e non, come erroneamente ritenuto dalla sentenza impugnata, quale riscontro o prova dei fatti narrati. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il ricorso va rigettato essendo i motivi - che possono trattarsi unitariamente in quanto involgenti il percorso giuridico ed argomentativo che ha portato all'affermazione di responsabilità - infondati. In punto di fatto risulta - e ciò non è contestato dal ricorrente - che l'imputato, dopo aver carpito la fiducia della p.o. che gli aveva confidato di avere problemi ad ottenere il rilascio di un immobile di sua proprietà che occupava la sua ex fidanzata, assistita nel contenzioso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - col pretesto di avere un amico difeso dal legale che assisteva la controparte, si offriva di intercedere presso di questi a suo favore. Tale mediazione non solo non avveniva, ma il ricorrente prospettava falsamente alla p.o. di essere andato con il suo amico a parlare con l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e che ne era nata una colluttazione in conseguenza della quale il suo amico era stato arrestato, benché fosse stato il ricorrente colui che "aveva menato il difensore". Per tale ragione, la p.o. avrebbe dovuto farsi carico delle spese legali in favore dell'amico del ricorrente, la cui richiesta, avanzata in più occasioni dall'imputato, era stata corrisposta dalla p.o. (nella misura complessiva di cinquemila euro, successivamente restituite dall'imputato). Il profilo del "contendere" attiene, invece, all'esistenza della minaccia con cui l'imputato avrebbe avanzato le richieste di denaro. Sul punto, va evidenziato come le sentenze di merito, lungi dal fondarsi su un dato probatorio inutilizzabile, quale quello costituito dal contenuto della denunzia sporta dalla p.o. ovvero da elementi oggetto di contestazione o travisati, facciano al contrario riferimento ad elementi ritualmente acquisiti al processo la cui convergenza consente di escludere l'ipotesi della truffa aggravata. Invero, quanto all'esistenza della minaccia - ossia che l'imputato avrebbe denunziato la p.o. quale mandante dell'aggressione all'avv. [OSCURATO:PERSONA] laddove non avesse corrisposto il denaro necessario per pagare le spese legali dell'amico arrestato - questa risulta comunque dalla conferma che di tale circostanza la stessa p.o. fa in udienza a specifica contestazione del giudice (vedi pag. 3 sentenza di primo grado richiamata da quella di appello; "se ho detto così, sarà così" - vedi pag. 11 dell'esame, allegato al ricorso). Ne consegue, pertanto, che nel caso in cui il teste dichiari di non ricordare il fatto o la circostanza su cui viene esaminato, ma, a seguito della contestazione, affermi che, pur non avendone attuale ricordo, quanto dichiarato in precedenza è sicuramente vero, non si applica la disciplina in tema di utilizzabilità delle dichiarazioni acquisite a seguito di contestazioni (con il limite, dunque, posto dal comma 2 dell'art. 500 cod. proc. pen.), ma solo le regole generali in ordine alla valutazione dell'attendibilità del dichiarante (in termini, Sez. 2, n. 10483 del 21/2/2012, Rv. 252707; Sez. 2, n. 13927 del 4/3/2015, Rv. 264014). Di tale principio i giudici di merito risultano avere fatto corretta applicazione, operando una valutazione del complessivo dichiarato processuale del teste - così escludendosi il paventato travisamento - alla luce, poi, degli altri elementi di carattere obiettivo acquisiti, costituiti dal contenuto dei bigliettini fatti recapitare dall'imputato alla p.o. e del messaggio alla medesima inviato sul suo telefono cellulare, alla stregua poi del comportamento dalla stessa p.o. tenuto (con pari esclusione quindi di qualsiasi autonomo rilievo del contenuto della denunzia sporta dalla p.o. pur ritenuta erroneamente acquisita nel suo complesso dichiarativo ad opera della Corte territoriale). Al riguardo, si è sottolineato come i bigliettini sollecitassero perentoriamente la dazione del denaro ed avessero anche valenza intimidatoria (v. ad es. "risolviamo quest'ultimo problema ok, che è meglio, capisci a me" - vedi pag. 3 sentenza di primo grado espressamente richiamata sul punto a pag. 2 della sentenza impugnata), al pari del messaggio inviato dall'imputato sul telefono cellulare della p.o. - e mostrato ai Carabinieri - che riproponeva l'alternativa minacciosa, seppur prospettata con un'iniziativa riconducibile alla moglie dell'amico arrestato, di pagare o venire denunciato, unitamente al ricorrente, quale mandante dell'aggressione al legale. Coerente, sotto il profilo logico, è l'aver ricondotto tali iniziative - per come precisato dal primo giudice (vedi pag. 3) e dalla sentenza impugnata - al tentativo della p.o. di sottrarsi agli incontri personali e, quindi, ritenuto che abbiano rafforzato gli episodi minacciosi facendoli percepire come certi. Né appare decisivo l'ulteriore profilo posto dal ricorrente - peraltro dedotto in modo specifico soltanto dinanzi a questa Corte di legittimità - relativo al fatto che nel messaggio telefonico la minaccia della denunzia non sarebbe riferibile all'imputato. Resta, infatti, il rilievo che dall'istruttoria è emersa anche l'esistenza di altra minaccia riferibile direttamente al ricorrente (quella riferita in denunzia e confermata al processo) e di come il riferimento all'intervento di terzi (moglie e fratello dell'amico arrestato) sia rafforzativo delle pretese sino ad allora direttamente avanzate dall'imputato. 3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, li 1