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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33938/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] (ricorso nel quale il difensore si duole della carenza e illogicità della motivazione, quanto alla mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 671 cod. proc. pen., lamentando che l'ordinanza avversata abbia trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, a fondamento delle condotte delittuose poste in essere, con particolare riferimento alla omogeneità strutturale delle norme giuridiche violate, essendo tali condotte, peraltro, connotate da similari modalità esecutive e da una sostanziale equipollenza finalistica) sono inammissibili, perché costituite da mere doglianze versate in fatto, oltre che finalizzate a denunciare insussistenti aspetti di illogicità o di contraddittorietà; Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un corretto argomentare giuridico - dalla Corte di appello di Ancona, in funzione di Giudice dell'esecuzione, nel provvedimento impugnato.

In questo, invero, si evidenzia come i reati in esame non possano essere considerati frutto di ideazione unitaria, bensì espressione di una generica propensione alla specifica tipologia delittuosa; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi dì esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 01 luglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] (ricorso nel quale il difensore si duole della carenza e illogicità della motivazione, quanto alla mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 671 cod. proc. pen., lamentando che l'ordinanza avversata abbia trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, a fondamento delle condotte delittuose poste in essere, con particolare riferimento alla omogeneità strutturale delle norme giuridiche violate, essendo tali condotte, peraltro, connotate da similari modalità esecutive e da una sostanziale equipollenza finalistica) sono inammissibili, perché costituite da mere doglianze versate in fatto, oltre che finalizzate a denunciare insussistenti aspetti di illogicità o di contraddittorietà; Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un corretto argomentare giuridico - dalla Corte di appello di Ancona, in funzione di Giudice dell'esecuzione, nel provvedimento impugnato. In questo, invero, si evidenzia come i reati in esame non possano essere considerati frutto di ideazione unitaria, bensì espressione di una generica propensione alla specifica tipologia delittuosa; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi dì esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 01 luglio
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