CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 maggio 2022
Cassazione n. 17655/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 30187/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) – ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato - intimata - F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30187/2020 avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Numero sezionale 4516/2022Numero di raccolta generale 17655/2022 Lombardia sez. staccata di Brescia n. 1705/26/20 depositata in data Data pubblicazione 31/05/2022 23/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il contribuente ricorreva avverso la cartella di pagamento notificatagli con riferimento alla dichiarazione per l’anno 2012; - la CTP accoglieva il ricorso; gravava tal pronuncia di appello l’Ufficio; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello; - ricorre a questa Corte il sig. [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a due motivi di ricorso; l’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva in questo giudizio di Legittimità; Considerato che: - il primo motivo si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per non avere la CTR esaminato l’eccezione del contribuente, appellante di fronte a sé, relativa alla genericità e quindi alla conseguente inammissibilità dei motivi di appello dell’Ufficio; - il motivo è inammissibile; - invero, dalla lettura della sentenza gravata si evince che la CTR ha preso in esame i motivi di impugnazione, anche accogliendoli; ne deriva che gli stessi non potevano quindi ritenersi inammissibili per genericità dal momento che – evidentemente – formulavano critiche adeguatamente puntuali alla pronuncia della CTP rispetto alla quale sono risultati prevalenti; - in ogni caso, questa Corte costantemente ritiene (Cass. Sez. 2, ordinanza n. 1876 del 25/01/2018; si veda conforme Cass. Sez. 3, sentenza n. 25154 del 11/10/2018) che il vizio di F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30187/2020 Numero sezionale 4516/2022 omessa pronunzia sia configurabile solo nel caso di mancato Numero di raccolta generale 17655/2022Data pubblicazione 31/05/2022 esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito; - il secondo motivo si incentra sulla violazione dell’art. 15 c. 1 lett. b) del TUIR in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR bresciana erroneamente ritenuto che l’ammontare degli interessi passivi detraibili dal contribuente avrebbe dovuto esser rapportato al prezzo (euro 25.000) a suo tempo pagato nell’atto di acquisto del bene compravenduto e non, come di fatto è avvenuto, all’importo del mutuo ipotecario contratto (euro 125.000) per sostenere il costo effettivamente sopportato per l’acquisto dell’immobile in parola; - il motivo è fondato; - effettivamente, la CTR ha commesso errore di sussunzione (Cass. 15 dicembre 2014, n. 26307; Cass. 24 ottobre 2007 n. 22348; Cass. 29 agosto 2019, n. 21772; Cass. 28 novembre 2007, n. 24756), che costituisce vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., e ricorre (o non ricorre) a prescindere dalla motivazione posta dal giudice a fondamento della decisione ("id est": del processo di sussunzione), rilevando solo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata male applicata; - nel presente caso, il dettato dell’art. 15 c. 1 lett. b) TUIR nel far riferimento agli interessi “pagati” rimanda appunto al costo finanziario effettivamente sopportato dal contribuente nel contesto dell’operazione di mutuo che va riferito quindi alla somma presa a mutuo (euro 125.000,00) dovendo prescindersi dalla somma indicata in atto ai fini – diversi – di cui all’art. 52 c. 2 TUR, che qui non rileva; F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30187/2020 Numero sezionale 4516/2022 - detta ultima previsione ha infatti la funzione non di determinare Numero di raccolta generale 17655/2022Data pubblicazione 31/05/2022 il quantum degli interessi detraibili per il mutuatario – acquirente dell’immobile, ma per porre un limite al potere di accertamento da parte dell’Ufficio in capo, diversamente, al venditore dell’immobile compravenduto, incoraggiando nel contempo il contribuente - in cambio dell'inibita azione accertatrice dell'Amministrazione finanziaria - a dichiarare spontaneamente corrispettivi/valori sino a una soglia che si ritiene quantomeno accettabile e congrua secondo parametri da quest'ultima verificati; - ne consegue che ritenere, come ha fatto la CTR, che “l’unico «prezzo certo» diviene quello di rogito”, significa confondere la determinazione del prezzo ai fini del tributo di registro (per il venditore posto così al riparo dall’azione di accertamento) con la determinazione della somma capitale sulla quale calcolare gli interessi detraibili ai fini dell’IRPEF (per l’acquirente avente diritto alla detrazione degli interessi sulla somma presa a mutuo); - e ciò facendo, la CTR ha quindi applicato alla fattispecie in esame una disposizione che non doveva trovare applicazione; - in accoglimento del secondo motivo ricorso la sentenza è quindi cassata con rinvio alla CTR; - il giudice del merito provvederà quindi a riesaminare il fatto applicando alla fattispecie concreta la disposizione correttamente come sopra individuata e all’esito rideterminerà gli interessi detraibili come per legge; p.q.m. rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale4 di 5 F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30187/2020 Numero sezionale 4516/2022 della Lombardia, sez. staccata di Brescia che deciderà anche quanto Numero di raccolta generale 17655/2022Data pubblicazione 31/05/2022 alle spese del presente