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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10206/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui agli artt. 76, comma 7 e 80 d.lgs. n. 159 del 2011, in quanto, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ometteva la comunicazione al Nucleo di [OSCURATO:PERSONA] finanziaria di Cosenza, dell'acquisizione del corrispettivo di una vendita effettuata con atto del 27 luglio 2017; il provvedimento ha indicato nei compensi incassati negli anni 2015 e 2016 l'oggetto della mancata comunicazione penalmente rilevante, escludendo la rilevanza del pagamento del saldo effettuato in favore dell'erario; l'ultima variazione patrimoniale che avrebbe.4ssere comunicata è quella relativa al bonifico eseguito il 13 gennaio 2016 che avrebbe dovuto formare oggetto di comunicazione entro trenta giorni (ai sensi dell'art. 80 cit.), ossia entro il 12 febbraio 2016, data alla quale deve farsi risalire l'epoca di consumazione del delitto per il quale si procede; pur tenuto conto delle cause di sospensione del termine di prescrizione per complessivi 99 giorni, alla data di pronuncia della sentenza di appello, il termine di prescrizione massimo di sette anni e mezzo applicabile alla fattispecie, era ormai decorso; in assenza di cause evidenti di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. deve essere pronunciata l'estinzione del reato per decorso del tempo; l'intervenuta prescrizione del reato avrebbe precluso alla Corte di appello e impedisce a questa Corte qualsiasi pronuncia in punto di confisca diretta o per equivalente, tenuto conto dell'impossibilità, in ragione dell'epoca di consumazione del reato, di applicare il disposto di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 10 marzo 2018, n. 21, in applicazione del principio di diritto in base al quale la norma «ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicàbile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore» (Sez.

U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209 - 01); considerato che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in ragione dell'intervenuta estinzione del reato prima della pronuncia della sentenza di appello; P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescriz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui agli artt. 76, comma 7 e 80 d.lgs. n. 159 del 2011, in quanto, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ometteva la comunicazione al Nucleo di [OSCURATO:PERSONA] finanziaria di Cosenza, dell'acquisizione del corrispettivo di una vendita effettuata con atto del 27 luglio 2017; il provvedimento ha indicato nei compensi incassati negli anni 2015 e 2016 l'oggetto della mancata comunicazione penalmente rilevante, escludendo la rilevanza del pagamento del saldo effettuato in favore dell'erario; l'ultima variazione patrimoniale che avrebbe.4ssere comunicata è quella relativa al bonifico eseguito il 13 gennaio 2016 che avrebbe dovuto formare oggetto di comunicazione entro trenta giorni (ai sensi dell'art. 80 cit.), ossia entro il 12 febbraio 2016, data alla quale deve farsi risalire l'epoca di consumazione del delitto per il quale si procede; pur tenuto conto delle cause di sospensione del termine di prescrizione per complessivi 99 giorni, alla data di pronuncia della sentenza di appello, il termine di prescrizione massimo di sette anni e mezzo applicabile alla fattispecie, era ormai decorso; in assenza di cause evidenti di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. deve essere pronunciata l'estinzione del reato per decorso del tempo; l'intervenuta prescrizione del reato avrebbe precluso alla Corte di appello e impedisce a questa Corte qualsiasi pronuncia in punto di confisca diretta o per equivalente, tenuto conto dell'impossibilità, in ragione dell'epoca di consumazione del reato, di applicare il disposto di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 10 marzo 2018, n. 21, in applicazione del principio di diritto in base al quale la norma «ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicàbile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore» (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209 - 01); considerato che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in ragione dell'intervenuta estinzione del reato prima della pronuncia della sentenza di appello; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescriz
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