CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2022
Cassazione n. 37619/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31 marzo 2022 emessa dalla Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e la memoria in atti; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, afferente al vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate dal giudice di merito (cfr. pp. 3-4 del provvedimento impugnato). Considerato inoltre che il secondo motivo di ricorso, sul quale, in particolare, insiste la memoria meramente reiterativa proposta dal ricorrente e afferente alla pena, pur prendendo atto dell'erroneo riferimento contenuto nella decisione di appello in ordine alla determinazione nel minimo della pena, è affetto da inammissibilità genetica in quanto il corrispondente motivo dedotto in appello era privo di motivazione si risolveva nella richiesta di applicazione del minimo assoluto riproponendo la tesi della minima offensività del fatto che la Corte di appello ha disatteso. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il Consigliere este Il