CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 aprile 2024
Cassazione n. 22331/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; frh- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione al giudizio di penale responsabilità della ricorrente per insufficienza di prove, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, genericamente articolate in termini di dissenso, pur a fronte di puntuale ed adeguata motivazione della Corte di appello (si vedano, in particolare, pagg. 4 - 6 della sentenza impugnata); che il dedotto vizio motivazionale risulta essere comunque manifestamente infondato poiché afferente ad asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e l'illogicità della motivazione con particolare riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché con esso si lamenta una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/04/2024 I