Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2022

Cassazione n. 35091/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha ratificato il provvedimento di sospensione cautelativa emesso dal Magistrato di sorveglianza di Avellino in data 9 dicembre 2012, nonché ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, concessa a [OSCURATO:PERSONA], con provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Venezia reso in data 1 settembre 2021.

2. Ritenuto che i motivi di ricorso (inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e assenza di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della misura con altra maggiormente contenitiva) sono costituiti da doglianze in punto di fatto e comunque, dirette a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

3. Reputato, invero, che anche il denunciato vizio di motivazione, in relazione alla richiesta, avanzata in via subordinata, di applicare una misura (detenzione domiciliare con autorizzazione al lavoro, semilibertà) più contenitiva non si ravvisa nella specie, posto che il Tribunale, nel revocare la misura in esecuzione, ha rilevato il venir meno di un presupposto (effettiva volontà di reinserimento sociale del detenuto) comune anche alle misure alternative maggiormente contenitive indicate dalla difesa, sicché la richiesta proposta in via gradata, risulta affetta da sostanziale inammissibilità.

3.1. Rilevato infatti, che ai fini dell'ammissione al regime di semilibertà, l'art. 50 Ord. pen. prevede che il giudice debba valutare «i progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società», sicché il relativo giudizio si articola attraverso la verifica, da un lato, dei risultati del trattamento penitenziario individualizzato e, dall'altro lato, della sussistenza delle condizioni del graduale reinserimento del condannato nella società (Sez. 1, n. 20005 del 9/4/2014, Bertotti, Rv. 259622).

3.2. Sottolineato, altresì, che la detenzione domiciliare con autorizzazione al lavoro prevede, al pari di altre misure alternative alla detenzione in carcere, quale finalità il reinserimento sociale del condannato, rispetto alla quale il Tribunale ha svolto, a monte, un giudizio negativo. 4.Considerato che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha ratificato il provvedimento di sospensione cautelativa emesso dal Magistrato di sorveglianza di Avellino in data 9 dicembre 2012, nonché ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, concessa a [OSCURATO:PERSONA], con provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Venezia reso in data 1 settembre 2021. 2. Ritenuto che i motivi di ricorso (inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e assenza di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della misura con altra maggiormente contenitiva) sono costituiti da doglianze in punto di fatto e comunque, dirette a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. 3. Reputato, invero, che anche il denunciato vizio di motivazione, in relazione alla richiesta, avanzata in via subordinata, di applicare una misura (detenzione domiciliare con autorizzazione al lavoro, semilibertà) più contenitiva non si ravvisa nella specie, posto che il Tribunale, nel revocare la misura in esecuzione, ha rilevato il venir meno di un presupposto (effettiva volontà di reinserimento sociale del detenuto) comune anche alle misure alternative maggiormente contenitive indicate dalla difesa, sicché la richiesta proposta in via gradata, risulta affetta da sostanziale inammissibilità. 3.1. Rilevato infatti, che ai fini dell'ammissione al regime di semilibertà, l'art. 50 Ord. pen. prevede che il giudice debba valutare «i progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società», sicché il relativo giudizio si articola attraverso la verifica, da un lato, dei risultati del trattamento penitenziario individualizzato e, dall'altro lato, della sussistenza delle condizioni del graduale reinserimento del condannato nella società (Sez. 1, n. 20005 del 9/4/2014, Bertotti, Rv. 259622). 3.2. Sottolineato, altresì, che la detenzione domiciliare con autorizzazione al lavoro prevede, al pari di altre misure alternative alla detenzione in carcere, quale finalità il reinserimento sociale del condannato, rispetto alla quale il Tribunale ha svolto, a monte, un giudizio negativo. 4.Considerato che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estens
Sentenza Cassazione n. 35091/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris