CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 2022
Cassazione n. 23585/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 del GIP TRIBUNALE di BUSTO A SIZIO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in data 30/09/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], su richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni tre di reclusione ed euro 1.200 di multa, così determinata: pena base per il reato di rapina aggravata in concorso, anni sette di reclusione ed euro 3.000 di multa, diminuita ex art. 62 bis cod. pen., previo di giudizio di prevalenza rispetto alle contestate circostanze aggravanti, ad anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 2.000 di multa, ulteriormente diminuita ex art. 62 n. 4 cod. pen., ad anni quattro di reclusione ed euro 1.400 di multa, aumentata ex art.81 cod. pen. per il reato di tentata estorsione aggravata in concorso, ad anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 1.800 di multa, diminuita come sopra per il rito. Avverso detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione per lamentare, quale motivo unico, violazione di legge e vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento d'ufficio della circostanza attenuante (non richiesta dalle parti) del risarcimento del danno; Considerato che in tema di applicazione pena su richiesta, è inammissibile, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa applicazione di circostanze attenuanti non menzionate nella richiesta di applicazione di pena (Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020, Benjezia, Rv. 279117); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 03/05/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i Ago tinacchio Uk,111