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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2026

Cassazione n. 05340/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Khed0her [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, nonché la memoria depositata dall'[OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la mancata indicazione del tipo di sostanza stupefacente oggetto di cessione non determina la nullità assoluta dell'imputazione, potendo al più configurare una nullità relativa non tempestivamente eccepita e, in ogni caso, la Corte di appello ha dato atto che, fin dall'udienza di convalida dell'arresto, era chiaramente indicato che la sostanza detenuta era hashish; rilevato che la Corte di appello ha adeguatamente motivato la scelta posta a fondamento del giudizio di equivalenza tra le circostanze riconosciute, come pur di negare la sospensione condizionale della pena, stante plurimi elementi deponenti a sfavore di una prognosi favorevole (si veda pg.4); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Khed0her [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, nonché la memoria depositata dall'[OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la mancata indicazione del tipo di sostanza stupefacente oggetto di cessione non determina la nullità assoluta dell'imputazione, potendo al più configurare una nullità relativa non tempestivamente eccepita e, in ogni caso, la Corte di appello ha dato atto che, fin dall'udienza di convalida dell'arresto, era chiaramente indicato che la sostanza detenuta era hashish; rilevato che la Corte di appello ha adeguatamente motivato la scelta posta a fondamento del giudizio di equivalenza tra le circostanze riconosciute, come pur di negare la sospensione condizionale della pena, stante plurimi elementi deponenti a sfavore di una prognosi favorevole (si veda pg.4); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente