CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 marzo 2020
Cassazione n. 33647/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25133/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che l a rappresenta e difende - R icorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - C ontroricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di GENOVA n. 318/2020depositata il 12/03/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1468/2016, il Tribunale di Genova accolse la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere l’indennità per l’occupazione senza titolo relativa all’uso esclusivo da parte della figlia,[OSCURATO:PERSONA] , dell ’ immobile in comproprietà sito in Genova, via Sant’Alberto 7 A interno 7, condannando la Bassiato al pagamento in favore della Pittaluga dell’importo di euro 16.845,91, nonché al pagamento dell’importo mensile di euro 348,14 dal 1°/5/2015, oltre a rivalutazione dalle singole scadenze fino al saldo e agli interessi. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] interpose gravame dinanzi alla Corte d’appello di Genova. 3. [OSCURATO:PERSONA] si costituì chiedendo il rigetto dell ’ appello , e proponendo appello incidentale per vedersi riconosciute somme superiori a quelle quantificate dal CTU in primo grado. 4. Con sentenza n. 318/2020, depositata in data 12/03/2020, oggetto di ricorso, la Corte di Appello di Genova, in parziale accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ed in parziale riforma della sentenza gravata, ha determinato le ulteriori mensilità dovute dal 1°/5/2015 fino al rilascio nell’importo di euro 308,82 mensili ; ha rigettato l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e confermato nel resto la sentenza impugnata, compensando integralmente tra le parti le spese del secondo grado di giudizio. 5. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 6. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 c.p.c. 7. Parte controricorrente ha depositato memoria . 8. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata nel controricorso con riferimento alla procura speciale, in quanto quest’ultima risulta regolarmente spillata al ricorso, notificato a mezzo posta, che risulta depositato. M [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “ Violazione degli artt. 1803 e segg. c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”,lamentando che la Corte territoriale ha errato nell’escludere che, anche dopo il divorzio tra i coniugi, la casa, inizialmente data in comodato gratuito con destinazione familiare, avesse continuato a mantenere tale destinazione, non risultando affatto che i coniugi avessero cessato di riconoscere tale ultima destinazione all’immobile. 2. I l motiv o è inammissibile perché muove da un presupposto di fatto incompatibile con il giudizio di fatto del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità, secondo il quale, non essendo stata prevista la destinazione a casa familiare con la sentenza didivorzio, tale destinazione non poteva più considerarsi esistente. 3. Con il secondo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn. 3 e 4, c.p.c., “Violazione dell’art. 132 c. 2° n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. e violazione degli artt. 2697-1223 e 2056 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, in quanto la Corte territoriale, pur riconoscendo l’orientamento più recente di legittimità volto a negare l’esistenza di un danno in re ipsain caso di occupazione senza titolo, ha dichiarato di voler aderire al diverso orientamento che riconosceva tale tipologia di danno stante la natura fruttifera del bene. La ricorrente sostiene che nel caso di specie è incontestata la circostanza che nessuna utilità , né diretta né indiretta,controparte ha dimostrato di voler trarre dall’immobile, che è stato conferito in comodato gratuito alla figlia. 4. Il motivo è fondato . L a Corte territoriale ha fatto applicazione dell’indirizzo relativo alla natura fruttifera del bene immobile, cui consegue l’esistenza del danno in re ipsa. Tuttavia, il giudizio deve essere riformulato alla luce delle recenti Cass., sez. Un., sent. 15/11/2022, n. 33645 e Cass., sez. Un, sent. 15/11/2022, n. 33659, secondo cui“nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il primo;, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Genova, in div