CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 febbraio 2026
Cassazione n. 03763/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16103/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente incidentale- avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.4815/2024 depositata il 08/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che le parti ricorrenti abbiano chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 16103/2024 Numero sezionale 197/2026 Numero di raccolta generale 3763/2026 Data pubblicazione 19/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate, attesa la proposta riferita ad entrambi i ricorsi; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 17/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16103/2024 Numero sezionale 197/2026 Numero di raccolta generale 3763/2026 Data pubblicazione 19/02/2026